Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37319 del 15/05/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37319 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI
nel procedimento a carico di:
GUARINO ENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 27/06/1983

avverso l’ordinanza del 20/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO
Il PG conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore
Il difensore conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 15/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di
Napoli ha annullato l’ordinanza in data 29/11/17 del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con cui è stata applicata, per
quanto di interesse in questa sede, la misura della custodia cautelare in
carcere a Enzo Guarino, in quanto gravemente indiziato, in concorso con

dall’uso di arma da fuoco ai danni di Michele De Luca e Giovanni Battista
Panariello, e di detenzione e porto illegali di arma, aggravati tutti dalle
modalità mafiose e dal fine di agevolare il sodalizio criminoso denominato
clan D’Alessandro.
Questi i fatti come ricostruiti dai Giudici della cautela.
Luigi e Pasquale Vitale giungevano a bordo di una bici elettrica,
entrambi armati, in via San Bartolomeo di Castellammare di Stabia,
all’altezza del civico 45, seguiti da Vincenzo De Simone, che lasciava la
sua bici quasi al centro della strada per ostruire il passaggio di altri
veicoli, ed entravano nel palazzo, da cui uscivano dopo circa un minuto
Michele De Luca e Giovanni Battista Panariello, entrambi feriti; nella quasi
immediatezza, dopo che De Simone spostava la sua bici dal centro della
strada, sopraggiungevano su una Honda di colore bianco Enzo Guarino,
conducente, e Luigi Russo, passeggero, i quali si fermavano all’altezza
dello stesso civico; dopo qualche secondo usciva dal palazzo Pasquale
Vitale, il quale, con la pistola in pugno, saliva sulla moto condotta da
Guarino, da cui scendeva Russo per fargli posto; la motocicletta si
dileguava, mentre Russo saliva sulla bici elettrica in precedenza condotta
da Luigi Vitale, percorreva un breve tratto, per poi tornare avanti al civico
45 e consegnare il mezzo a quest’ultimo, che si allontanava verso Piazza
dell’Orologio; Luigi Russo saliva a bordo della bici condotta da Vincenzo
De Simone ed entrambi si allontanavano.
L’ordinanza de qua evidenzia come, attesa la mancata acquisizione di
informazioni dalle vittime e da altri testimoni, i fatti siano stati ricostruiti
esclusivamente sulla base della visione delle immagini registrate dalle
telecamere installate presso due esercizi commerciali della zona, da cui i
carabinieri hanno estratto i fotogrammi rilevanti, che riguardano la fase
antecedente e successiva al ferimento di De Luca e Panariello, come
sopra descritto. Sottolinea come da dette immagini il G.i.p. abbia ritenuto
inequivocabilmente accertato che i Vitale detenevano e portavano in

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altri, tra cui il minore De Simone Vincenzo, dei delitti di lesioni aggravate

luogo pubblico due pistole e che le due vittime erano attinte all’interno
dello stabile di cui si è detto dai colpi di dette armi; e sia pervenuto alla
conclusione che i soggetti in compagnia dei quali i Vitale si allontanavano
dal luogo dei fatti, Russo e Guarino, fossero pienamente consapevoli della
circostanza che i Vitale erano armati e avessero loro consentito di
allontanarsi da detto luogo dopo il ferimento delle vittime. Evidenzia
l’ordinanza di riesame come il G.i.p. abbia ritenuto un previo accordo tra i

all’art. 7 d. I. n. 152 del 1991.
L’ordinanza riporta anche le dichiarazioni di Guarino, il quale riferiva
di essersi trovato per caso in via San Bartolomeo con l’amico Luigi Russo,
al quale aveva dato un passaggio con la propria moto, e di avere
rallentato, vedendo un assembramento di persone, allorquando Pasquale
Vitale, che conosceva di vista, chiedeva a Russo di cedergli il posto sul
motoveicolo da lui (Guarino) condotto e a lui di accompagnarlo, dandogli
fretta.
Il Tribunale del riesame ritiene, all’esito dell’attenta visione in
camera di consiglio delle immagini registrate dalle telecamere, di non
confermare l’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di
Guarino. Dopo, invero, avere premesso che l’antefatto indicato dagli
investigatori relativo ad un’aggressione subita da tale Raffaele Di Leva,
alla quale si sarebbe reagito con l’agguato in esame, è da verificare e
comunque sarebbe irrilevante ai fini della valutazione del compendio
indiziario a carico di Guarino, rileva che dalle riprese emerge che
quest’ultimo – che compare sulla strada a ferimento già avvenuto,
quando una delle vittime, De Luca, è già uscita dallo stabile – con la
propria moto non si ferma all’altezza del civico 45, ma si gira a guardare,
verosimilmente attratto dal trambusto per il fatto già accaduto,
fermandosi, invece, più avanti, quando dallo stabile è già uscito Pasquale
Vitale, visibilmente armato, che si avvicina al motoveicolo e prende il
posto di Luigi Russo che è suo cugino. Sottolinea come nulla possa
condurre a sostenere l’esistenza di un accordo di Guarino con Vitale o con
gli altri coindagati e come non si possa neppure affermare che, con
ragionevole probabilità, Guarino fosse consapevole di quanto accaduto
all’interno dello stabile, peraltro non ancora accertato precisamente, e
pertanto abbia fornito volontariamente un contributo causale all’azione
dei Vitale, in assenza della ricostruzione dell’antefatto di ciò che è stato
ripreso dalle telecamere e della prova di eventuali contatti con Pasquale

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suddetti che agivano di concerto e la sussistenza dell’aggravante di cui

Vitale e gli altri coindagati appena prima o appena dopo il ferimento.
Evidenzia, detta ordinanza, dopo avere sottolineato che anche l’ordinanza
genetica poneva l’accento sull’assoluta necessità di approfondimenti
investigativi, sia di tipo tecnico che di tipo dichiarativo, come le
dichiarazioni rese da Guarino, plausibili allo stato delle scarne acquisizioni
investigative, risultino coerenti con le dichiarazioni di Pasquale Vitale e
Luigi Russo, riferendo, in particolare, il primo di avere fatto scendere il

quest’ultimo a dargli un passaggio.
Il Tribunale del riesame sottolinea come detti elementi, e
precisamente la condotta di avere trasportato a bordo di ciclomotore
Pasquale Vitale, che deteneva e portava un’arma, per un brevissimo
percorso, non consentano neppure di ritenere una consapevole condotta
favoreggiatrice, né il concorso nei delitti concernenti le armi, per i quali è
necessario che il compartecipe abbia la disponibilità materiale dell’arma e
si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa comunque,
in qualsiasi momento, disporne.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale
Antimafia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Si censura il provvedimento impugnato per non avere valorizzato la
connessione tra il ferimento di Di Leva Raffaele e le lesioni aggravate in
esame, eventi, invero, occorsi lo stesso giorno a distanza temporale di
pochi minuti; per non avere valorizzato il successivo arresto di Di Leva
per spaccio di stupefacenti, a riprova della riconducibilità del pestaggio a
problematiche relative al traffico di stupefacenti in Castellammare di
Stabia; per non avere fatto alcun accenno alla presenza di Di Leva sul
luogo teatro dei fatti subito dopo il pestaggio e qualche minuto prima
dell’agguato in danno di Panariello e De Luca.
Evidenzia il P.m. ricorrente come nessun tentennamento, sorpresa,
perplessità si ravvisi nella condotta di Guarino, a riprova della
preordinazione dell’evento e della chiara consapevolezza da parte
dell’indagato in esame di offrire un contributo causale all’aggressione
armata. Sottolinea come correttamente il G.i.p. scriva nell’ordinanza
annullata che quello dei coindagati “è un agire muto ma oggettivo” e
come non si ravvisi alcuna espressione di sorpresa di Guarino, come,
invece, sostenuto dal Tribunale del riesame, che non si chiede come mai
il Guarino, vista la concitazione del momento e intravedendo un uomo

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secondo visto a bordo della moto guidata da Guarino e di avere invitato

armato dirigersi verso di lui, non si sia dato alla fuga con il proprio
motociclo, tenuto conto che Pasquale Vitale era a piedi. Rileva il
ricorrente come non vi sia dubbio sul concorso ex art. 110 e non ex art.
116 cod. pen. di Guarino, alla stregua della condotta posta in essere,
volta a favorire la fuga di Pasquale Vitale, esecutore materiale del
ferimento di Panariello e De Luca, come dallo stesso ammesso. Appare,
altresì, evidente, secondo il P.m., la matrice camorristica dell’azione

Lamenta, infine, che il Tribunale del riesame non abbia percepito il clima
di omertà e reticenza che ha caratterizzato da subito le indagini, laddove
in particolare invoca approfondimenti investigativi. Insiste, alla luce di
tali argomentazioni, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Invero, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza
necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una
valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo
invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi
indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva
portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine
(Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015 – dep. 24/09/2015, Pmt. in proc.
Salerno, Rv. 264515; in senso conforme Sez. 1, n. 16548 del 14/03/2010
– dep. 29/04/2010, P.M. in proc. Bellocco, Rv. 246935).
L’ordinanza di riesame, pur descrivendo, come riportato in punto di
fatto, i movimenti sincronizzati e coordinati dei Vitale, di De Simone, di
Guarino e di Russo, non li spiega. Invero, non spiega come mai Enzo
Guarino e Luigi Russo si siano trovati davanti allo stesso civico ove si
recavano poco prima i Vitale, facendo fuoco – sicuramente Pasquale – su
De Luca e Panariello, seguiti da De Simone che collocava la bici in modo
da ostruire il passaggio di altri veicoli e la spostava prima dell’arrivo
proprio di Guarino e Russo. Non spiega come mai Russo, guarda caso
cugino di Pasquale Vitale, abbia ceduto il posto a quest’ultimo sulla moto
condotta da Guarino e quest’ultimo non si sia opposto a questa
sostituzione di passeggero. Non spiega come mai Russo, dopo avere
ceduto il posto al cugino, sia poi salito sulla bici di Luigi Vitale e l’abbia
consegnata allo stesso, agevolandone in tal modo la fuga. Non spiega
come mai Russo si sia allontanato dal luogo dei fatti a bordo della bici di
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ritorsiva posta in essere ad opera di un vero e proprio commando.

De Simone, con quest’ultimo. E soprattutto non spiega come sia possibile
che Pasquale Vitale, giunto sul posto a bordo di una bicicletta, non si sia
precostituito una possibilità di fuga successiva al ferimento da lui, reo
confesso, senza dubbio posto in essere. E non si confronta
adeguatamente con l’ordinanza genetica, che evince proprio dal
coordinamento delle azioni, nessuna lasciata al caso, l’esistenza di un
pregresso accordo, nel quale si inserirebbe Guarino, che non esita a

visibilmente armato.
Inoltre, il Tribunale del riesame trascura un altro dato di estrema
rilevanza, ossia il collegamento tra l’agguato per cui si procede ed il
pestaggio avvenuto poco prima ai danni di Raffaele Di Leva, limitandosi
ad affermare la necessità di una verifica di tale antefatto. E ciò, pure a
fronte sia delle spontanee dichiarazioni rese agli inquirenti da Di Leva,
nelle quali lo stesso indicava come autore dell’aggressione Panariello, in
concorso con Vincenzo Di Palma, e come verosimile causale del fatto
l’acquisto da parte sua di stupefacenti da altri (circostanze riscontrate,
quanto alla prima, dalle dichiarazioni di una testimone oculare,
individuata come moglie della vittima, e, quanto alla seconda, dal
successivo arresto di Di Leva per spaccio di stupefacenti), sia della
significativa presenza di Di Leva, documentata dalle riprese, nei pressi del
luogo dell’agguato ai suddetti, pochi minuti dopo il suo pestaggio e
qualche minuto prima dell’agguato summenzionato. E pure a fronte del
clima di omertà e reticenza evidenziatosi dall’inizio delle indagini, tanto
che la ricostruzione dell’agguato per cui si procede avveniva unicamente
grazie alle immagini delle telecamere installate nei pressi del luogo dei
fatti, che riprendevano anche Di Leva.
Tali vizi e/o carenze motivazionali e la necessità di una nuova lettura

trasportare via dal luogo dei fatti il feritore di De Luca e Panariello

globale e unitaria degli elementi indiziari, alla luce delle considerazioni
sopra svolte, impongono di procedere all’annullamento dell’ordinanza
impugnata e di disporre il rinvio per nuovo esame al Tribunale del
riesame di Napoli.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Napoli.
Così deciso in Roma, il 15/05/18.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oc

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