Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37318 del 15/05/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37318 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: COCOMELLO ASSUNTA
sentenza
sul ricorso presentato da:
Di Maggio Gaspare, nato a Cinisi il 29/3/1961;
avverso l’ordinanza
del 2/12/2017 del Tribunale della libertà di
Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello,che
ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l’avv. Copelli Fortunata. del foro di Palmi, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATT OE CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. Il Tribunale del
,
con ordinanza depositata in cancelleria il 2/12/2017,
confermava l’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo, del 23 dicembre 2017,
di applicazione della misura personale della custodia cautelare in carcere nei
confronti di Di Maggio Gaspare, per l’omicidio premeditato di Felice Orlando ,
commesso il 17 novembre 1999, in concorso con altri, con l’aggravante di cui
all’art.7 del d.l. n.152/1991 avendo agito avvalendosi delle condizioni previste
dall’art.416 bis ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa
denominata Cosa Nostra , ed, in particolare, del mandamento di Tommaso
Natale .
Per quanto concerne in particolare la sussistenza delle esigenze cautelari
,considerata l’epoca remota di commissione del reato, il provvedimento evidenzia
che, proprio perché trascorso in vinculis, da tale periodo non possono trarsi
elementi in senso positivo del contegno, dell’indagato e quindi dell’assenza di
esigenze cautelari. Inoltre il provvedimento evidenzia lo stato di detenzione e la
sopravvenuta condanna all’ergastolo dell’indagato, che non fanno venir meno
Data Udienza: 15/05/2018
l’esigenza social preventiva, non potendosi escludere che tali condizioni possano
venire meno a seguito di altri provvedimenti o per la revisione della sentenza di
condanna.
2.Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per Cassazione Di
maggio Gaspare, per il tramite del suo difensore, deducendo, con un primo
che, secondo la tesi difensiva, è meramente riproduttiva di quella del Gip ed
offre una visione atomistica e parcellizzata delle censure difensive, con secca
adesione alle determinazioni del Gip in difetto di autonome valutazioni.
Con un secondo motivo la difesa del Di Maggio denuncia violazione di legge in
relazione agli artt. 125, comma 3, 273 e 546 cod. proc. pen. , nonché omessa
motivazione sulle deduzioni difensive , specie con riguardo alla credibilità
soggettiva dei collaboratori e alla sussistenza di riscontri individualizzanti alle
loro dichiarazioni.
Con un terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ed omessa
valutazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari considerato che il Di
Maggio è detenuto da oltre 10 anni in regime di 41 bis, nonché condannato, in
via definitiva, all’ergastolo e che i fatti risalgono al 1999.
3.11 ricorso
deve ssere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito
indicate.
3.1 Sono manifestamente infondati il primo ed il terzo motivo di ricorso,
vertenti sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Invero la giurisprudenza di
legittimità, con orientamento costante e consolidato, ha affermato che lo stato di
detenzione per altra causa, ed anche in virtù di una condanna definitiva alla pena
dell’ergastolo, del destinatario di una misura coercitiva custodiale, non è di per
sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di
quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa(Sez.
1, n. 48881 del 02/10/2013, Rv. 258066; Sez. 4, n. 20207 del 27/02/2004, Rv.
229164; Sez. 1, n. 427 del 24/01/1994, Rv. 196967) e ciò anche
successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che
espressamente richiede il requisito dell’attualità del pericolo( Sez. 5, n. 28750
del 10/04/2017, Rv. 270535). Analogamente, in relazione al decorso del tempo,
la doglianza difensiva, ignora le corrette argomentazioni espresse, in proposito,
dall’ordinanza ,la quale evidenzia, con motivazione logica e non contraddittoria,
2
motivo, violazione di legge e vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata
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che proprio lo stato di detenzione , criAseguito, tra l’altro, »precedenti condanne
del Di Maggio, anche per altri omicidi, non consento di neutralizzaWil dato
temporale, che, anche alla luce di tali considerazioni, non influisce sulla
valutazione di sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidivanza.
3.2 E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso formulato dalla difesa
particolare al valore probatorio attribuito alle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia. Il ricorso non si confronta con le ragioni del provvedimento che,
contrariamente a quanto affermato, opera una corretta valutazione della
attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di Pulizzi Gaspare e
Pipitone Antonino, e, facendo corretta applicazione dei principi dettati dalla
giurisprudenza di legittima, individua numerosi elementi di riscontro esterno alle
dichiarazioni suddette, argomentando, ampiamente, in merito con motivazione
logica e non contraddittoria, a fronte della quale il ricorso formula censure
generiche e meramente confutative del ragionamento probatorio seguito dal
giudice di merito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1
ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 15/5/2018
4
Il Consigliere estensore
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì ..1.1.11 AGO. 2018
Il Presidente
Adriano Iasillo
del Di Maggio relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed, in