Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37314 del 15/05/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37314 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: COCOMELLO ASSUNTA

sentenza
sul ricorso presentato da:
Regis Mauro, nato a Bra, il 14/10/1995;
avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Torino del 19/10/2017;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello che
chiede il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Pierpaolo Viganò, del foro di Asti, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Torino, a seguito di appello proposto dal Pubblico
Ministero, riformava l’ordinanza del 13 luglio 2017, con la quale il Gip del Tribunale
di Asti, aveva rigettato, per carenza di gravi indizi di colpevolezza, la richiesta di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Regis
Mauro, in relazione alla contestazione del delitto di omicidio di Salvatore Ghibaudo,
commesso,il 10 Giugno 2016, in concorso con Novi Mauro (presunto esecutore
materiale, nei confronti del quale, invece, la misura inframuraria veniva applicata)
e, per l’effetto, applicava all’indagato medesimo, la misura cautelare degli arresti
domiciliari.
1.2.In particolare il provvedimento, effettuava una rivalutazione degli elementi
indiziari che il Gip aveva riconosciuto gravi, precisi e concordanti, soltanto nei
confronti del concorrente Novi Mauro, ritenendoli, invece, insufficienti nei
confronti del Regis. Il Tribunale del riesame, in particolare, nel revisionare il
giudizio di gravità indiziaria operato dal Gip, rilevava, sotto un profilo strettamente
giuridico, che le dichiarazioni accusatorie del testimone Manera Alex Sergio,
persona informata sui fatti ed estranea al delitto, erano idonee a costituire, da

Data Udienza: 15/05/2018

sole, elementi del quadro di gravità indiziaria a carico del Regis, anche in assenza
di riscontri ex art. 192, comma 2 cod. proc. .pen. Contrariamente al giudice di
prime cure, quindi, il provvedimento del Tribunale del riesame, giudicava il
testimone Manera, soggettivamente ed oggettivamente, attendibile, ponendo,
altresì, in evidenza, l’erronea valutazione del Gip di Asti che aveva giudicato,

della posizione del Novi, ed inattendibile, invece, rispetto a quella del Regis. Il
Tribunale, inoltre, affermava che le dichiarazioni rese dal Manera non costituivano
chiamate in reità

de relato,

ma propalazioni dirette, in quanto le stesse

provenivano dalla confessione degli stessi imputati. Sul punto il provvedimento
poneva in risalto, non solo, l’intrinseca attendibilità di tale confessione, in relazione
allo spontaneo e plausibile contesto in cui sarebbe maturata, ma anche i plurimi
riscontri estrinseci alla stessa, primo fra tutti il rinvenimento dell’arma del delitto,
conseguito proprio, alle dichiarazioni del Manera, ponendo, altresì, in rilievo
l’incoerenza della tesi difensiva rispetto ai numerosi elementi raccolti a carico del
Regis.
In merito alle esigenze cautelari, il provvedimento evidenziava pericolo di
recidivanza specifica dell’indagato, desumendolo dalle modalità della condotta e
dalle banali ragioni che avevano condotto il Regis al grave fatto omicidiario,
attenuate però dal tempo trascorso e dalla nuova attività lavorativa di manovale
intrapresa dal predetto dopo il reato, circostanze, in ragione delle quali, il Tribunale
optava per la scelta della misura cautelare, meno afflittiva, degli arresti
domiciliari, senza braccialetto elettronico, ma con divieti e prescrizioni.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, Regis
Mauro, per il tramite del suo difensore, formulando tre motivi di ricorso.
2.1Con il primo motivo la difesa del Regis ha denunciato violazione di legge, in
relazione al combinato disposto degli artt. 581, lett. c) e 591 lett. C) cod. proc.
pen., rilevando che il Pubblico Ministero, nell’atto di appello, non aveva indicato le
specifiche esigenze cautelari ritenute sussistenti, nè gli elementi di fatto a
sostegno delle stesse, con conseguente inammissibilità dell’appello cautelare
medesimo, al quale, secondo il ricorrente, dovevanoono applicarsi le medesime
norme generali in materia di impugnazione, così come precisato dalla
giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, inoltre, contestava la tesi, sostenuta dal
provvedimento impugnato, secondo la quale, l’appello del Pubblico Ministero
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contemporaneamente, il predetto testimone, attendibile, ai fini della valutazione

investiva il giudice dell’impugnazione anche in relazione al giudizio sulla
sussistenza, o meno, delle esigenze cautelari, in quanto il Gip, che aveva negato
i gravi indizi di colpevolezza, non si era espresso sulle esigenze cautelari.
2.2Con un secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge in
relazione agli artt. 63, comma 2, 12, e 191 cod. proc. pen., dolendosi della

partecipato a tutta l’operazione di occultamento dell’arma da parte del Regis,
doveva essere considerato, invece, soggetto indagato o indagabile del connesso
reato di favoreggiamento, con conseguente operatività dell’art.63, comma 2, cod.
proc. pen., la cui inosservanza doveva comportare, in tesi, inutilizzabilità delle
suddette dichiarazioni, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen.
2.3 Con un terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di
legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza di esigenze cautelari, in
quanto, illegittimamente, il provvedimento avrebbe dedotto l’attualità del pericolo,
dalla personalità dell’accusato e dal contesto ambientale in cui lo stesso viveva,pur
avendo posto in evidenza che il Regis, prima dei fatti era incensurato e, dopo i
fatti , aveva trovato un lavoro regolare.
2.4 II ricorrente ha presentato, inoltre, due nuovi motivi di ricorso. Con un
primo motivo (in tesi, connesso al secondo motivo del ricorso principale), la difesa
denuncia insussistenza di gravi indizi di colpevolezza- susseguente alla
inutilizzabilità, ai sensi dell’art.63, comma 2 e 191 cod. proc. pen., delle
dichiarazioni rese dal Regis- circa la sua consapevolezza che il Novi avesse una
pistola allo scopo di uccidere. La difesa evidenzia in proposito che tali
dichiarazioni, rese il 20 ottobre del 2016, furono rese senza gli avvertimenti di cui
all’art.63 cod. proc .pen., quando lo stesso doveva essere sentito come indagato,
dovendosi, anche escludere che tali dichiarazioni potessero essere considerate
libere e spontanee, essendo stato il ricorrente formalmente convocato ed avendo
fornito tali dichiarazioni alla presenza del Pubblico Ministero e di numerosi ufficiali
di polizia giudiziaria.
Con il secondo dei motivi nuovi (in tesi, connesso al terzo motivo del ricorso
principale), la difesa si duole che l’ordinanza impugnata fonda la sussistenza del
pericolo di reiterazione del reato soltanto sulle modalità di commissione dello
stesso e sulla condotta del Regis, omettendo di valutare, invece, la personalità
del predetto e l’assenza di indicatori esterni di pericolosità oggettiva ed attuale.
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valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del Manera, il quale avendo

La difesa del Regis, presenta, infine, memoria ex art.127 cod. proc. pen., nella
quale approfondisce le questioni inerenti all’inammissibilità dell’appello del
Pubblico Ministero, all’inutilizzabilità delle dichiarazioni del Manera ed alla
insussistenza di esigenze cautelari a carico del ricorrente.

1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
1.1 [‘manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, che ripropone
analoga eccezione formulata dalla difesa del Regis, nell’ udienza dinanzi al
Tribunale del riesame, di inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero. In
merito a tale eccezione, il provvedimento impugnato ha risposto, facendo,
correttamente, rinvio alla

ìit costante giurisprudenza di legittimità in materia, che,

anche recentemente, ha ribadito che, in tema di misure cautelari personali,
l’impugnazione del Pubblico Ministero avverso il provvedimento di diniego di
emissione dell’ordinanza cautelare per l’insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste
per l’adozione delle misure cautelari e dunque questi, qualora intenda accogliere
l’impugnazione, è tenuto a pronunziarsi anche in ordine alla configurabilità delle
esigenze cautelari non considerate dal primo giudice (Sez. 6, n. 17749 del
01/03/2017, Rv. 269853). Nel caso di specie, in particolare, il provvedimento ha
correttamente evidenziato che- non essendosi spinto, il Gip di Asti, con riferimento
alla posizione del Regis, a vagliare i profili ex art.274 e 275 cod. proc. pen.(avendo
ritenuto il difetto del pregiudiziale requisito dei gravi indizi di colpevolezza)legittimamente il P.M., con l’atto di appello, aveva censurato soltanto il profilo
della denegata gravità indiziaria, circostanza che, ribadisce il Collegio, non
impedisce ed anzi impone al Tribunale del riesame, alla luce dei principi affermati
dalla giurisprudenza, di pronunziarsi anche in ordine alla configurabilità delle
esigenze cautelari non considerate dal primo giudice.
1.2 E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso afferente alla presunta
inutilizzabilità, ai sensi dell’art.191 cod. proc. pen„ delle dichiarazioni dei teste
Manera, derivanti, in tesi, dalla violazione delle disposizioni di cui all’art. 63,
comma 2, cod. proc. pen. Invero, pur volendo seguire la prospettazione
difensiva(che il Collegio, come si dirà in seguito, non condivide), secondo la quale
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CONSIDERATO IN DIRITTO

il Manera avrebbe, nel corso della sua testimonianza assunto la veste di soggetto
indagato del connesso reato di favoreggiamento, le sue dichiarazioni sarebbero
riconducibili, non all’ipotesi contemplata dall’art.63, comma 2, cod. proc. pen., ma
a quella di cui al primo comma del citato articolo, con conseguente inutilizzabilità
contro chi le ha rese, ma pienamente utilizzabili invece, nei confronti dei terzi

stesse sono certamente utilizzabili nei confronti del ricorrente.
A tale rilievo, che rende manifestamente

infondata la doglianza della

prospettazione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni suddette, il Collegio
aggiunge, inoltre, che Manera Alex Sergio, è correttamente qualificato dal
provvedimento impugnato, quale persona informata sui fatti, che, appesantita dal
fardello della gravità delle informazioni di cui era in possesso, si è determinata a
riferire quanto a sua conoscenza sull’omicidio del Ghibaudo, per averlo appreso,
direttamente, dagli indagati, suoi amici, con novizia di particolari, tali da
consentire, finanche, il ritrovamento dell’arma del delitto. Solo successivamente a
tale ritrovamento, precisa il provvedimento, il testimone ammette, di aver
accompagnato l’amico Regis, per timore di una sua reazione al rifiuto, ad occultare
l’arma, senza che, tuttavia, tale affermazione sia idonea ad inficiare l’utilizabilità,
contra

alios,

delle sue dichiarazioni. L’ ordinanza impugnata, inoltre,

contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, formula- con motivazione
completa, logica e non contraddittoria- un giudizio di attendibilità soggettiva ed
oggettiva del dichiarante e delle sue propalazioni, a fronte della quale il ricorso
non evidenzia vizi censurabili in sede di legittimità e si limita a mere confutazioni
del ragionamento del giudice di merito. Il ricorrente, inoltre, non si confronta con
la motivazione globale del provvedimento, ignorando, nel corso della sua censura
al giudizio di responsabilità in esso formulato, che detta motivazione tiene conto
anche di altri elementi istruttori (le dichiarazioni e l’ individuazione fotografica
effettuata dal testimone Dris El Amrani, il verbale di ritrovamento dell’arma e lo
stesso interrogatorio reso dal Regis al P.M.), nonché della palese infondatezza
della prospettazione della tesi difensiva.
1.3 E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso riguardante
censure al giudizio di sussistenza di esigenze cautelari formulato nei confronti del
ricorrente. Invero il provvedimento, contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente, non ignora affatto lo stato di formale incensuratezza del Regis, che,
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(Sez. 3, n. 15476 del 24/02/2004, Rv. 228546 ) e, quindi, nel caso di specie, le

tuttavia, ritiene superato ai fini del giudizio di attuale pericolosità del predetto, in
ragione delle specifiche modalità della condotta, in particolare dell’assenza di
remore a cooperare con l’amico Novi nell’esecuzione del gravissimo delitto, per
ragioni banali e del tutto sproporzionate rispetto alla gravità del reato, riguardanti
un “regolamento di conti” per questioni di spaccio di stupefacenti nel comune di

coinvolto. L’ordinanza impugnata, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, prende in considerazione anche il fattore tempo e la nuova attività
lavorativa, precisando che tali circostanze, assumono rilievo- alla luce della globale
motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze cautelari- sotto il diverso
profilo della scelta della misura, individuata in quella, meno afflittiva, degli arresti
domiciliari con prescrizioni.
1.4 Alla luce dei suddetti rilievi, che comportano la pronuncia di inammissibilità
del ricorso principale, consegue l’inammissibilità dei motivi nuovi presentati
nell’interesse di Regis Mauro (i quali, comunque, ricalcano le questioni già
affrontate e respinte dal Collegio con riferimento al secondo ed al terzo motivo di
ricorso), in quanto la possibilità di un vaglio da parte della Corte di motivi nuovi,
presuppone l’esistenza di un ricorso idoneo a costituire il rapporto processuale e
l’inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, come previsto
dall’ultima parte dell’art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.. essendo essi
incompatibili con un’inammissibilità genetica del ricorso e dei suoi motivi principali
(Sez. 6, n. 14053 del 24/03/2006, Rv. 233453; Sez. 6, n. 10104 del 13/03/2006,
Rv. 233450; Sez. 3, n. 16302 del 23/03/2006, Rv. 233456).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per quanto previsto dall’art.28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso, il 15/5/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

A sunta,C comello

Adriano Iasillo

CO

bet RTE SUPREMA DI CASSAZION E :
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

:z 1 A6Q, 2018

Bra, nelle quali, si evince dal provvedimento, il Regis era, evidentemente,

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