Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37313 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 37313 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIAGIONI CLAUDIA N. IL 31/10/1970
avverso la sentenza n. 4/2011 TRIBUNALE di PAVIA, del 10/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso peri ( .5-UtA
&Le
r1-CeZ\-fg

Udito, per la parte civile, l’Avv.
(Uditi difensor

-tet,

Q,OISACQ

earUT

(

SA 6.3 E
E-P-i

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10-4-2012, il Tribunale di Pavia, confermando quella del 27-10-2010
del Giudice di pace della stessa città, riconosceva Claudia BIAGIONI responsabile dei reati di
lesioni personali ed ingiuria in danno di Maria Grazia Trimarchi.
1.1 La conferma della responsabilità era basata sulla deposizione della p.o., avvalorata da
quella del coordinatore infermieristico Hoffmann intervenuto subito dopo il fatto, e dal
certificato medico compatibile con la versione accusatoria.

2.1 Mancata assunzione di prova decisiva rappresentata dall’esame della testimonianza di
Donatella Mazzoni, teste di lista del PM, alla quale questi aveva rinunciato.
2.2 Vizio di motivazione in quanto l’Hoffmann non aveva assistito ai fatti, la contusione cranica
attestata dal referto medico non era attribuibile al colpo mediante l’anta di un armadietto posta
ad un metro e 40 da terra e comunque, in assenza di esame clinico obiettivo, la sua
localizzazione era indefinita. In conseguenza era stata erroneamente ritenuta l’attendibilità
della persona offesa anche riguardo alle ingiurie ed erroneamente esclusa la reciprocità delle
stesse.
2.3 Violazione di legge in punto di equivalenza delle generiche alla recidiva, mai formalmente
contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Il primo motivo è da un lato aspecifico non contenendo la precisazione delle ragioni
della decisività della prova non assunta (non ravvisabili nella mera affermazione che la
teste Mazzoni avrebbe riferito fatti diversi da quelli ritenuti in sentenza), dall’altro
manifestamente infondato dal momento che la ricorrente avrebbe potuto non consentire
alla rinuncia alla teste da parte del PM che l’aveva indicata nella propria lista (art. 495,
comma 4 bis, codice di rito).

3.

La seconda doglianza, per quanto inscenata come vizio di motivazione, ruota in toto
nell’orbita del fatto di cui prospetta una ricostruzione alternativa richiamando elementi
di merito che questa corte non può conoscere, a fronte di ineccepibile giudizio di
attendibilità della persona offesa espresso dai giudici merito ancorandolo al riscontro
proveniente dalla deposizione di persona intervenuta subito dopo il fatto e dalle
risultanze obiettive del referto medico.

4.

Affetta da manifesta infondatezza è infine l’ultima questione, giacché, per quanto dalla
sentenza non risulti la contestazione della recidiva, tale omissione è frutto di mero
errore materiale considerato che la relativa contestazione era presente nel decreto di

2

2. Con il ricorso proposto personalmente l’imputata deduceva tre doglianze.

citazione dinanzi al giudice di pace, con conseguenti/Assenza di violazione del diritto di
difesa.

5.

Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen. determinandosi in C 1000, in
ragione della natura delle questioni dedotte, la somma di spettanza della cassa
ammende, cui si accompagna la condanna alle spese di parte civile, liquidate in
dispositivo secondo i criteri dettati con il decreto ministeriale del 20 luglio 2012 n. 140.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione di quelle
sostenute dalla parte civile che liquida in C 1.500,00, oltre accessori secondo legge.
Roma, 29.5.2013

Il Pres ente

of

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA