Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37310 del 17/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37310 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISGRO’ GIUSEPPE, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 01/06/1965

avverso l’ordinanza del 16/06/2017 del Tribunale di sorveglianza di Roma;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Club() Romeno, che ha chiesto il rigetto del ricorso:

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento indicato in
epigrafe, rigettava il reclamo proposto avverso il decreto del Ministro della
Giustizia che aveva respinto la richiesta di revoca anticipata del provvedimento
in data 12 novembre 2015 di proroga del regime speciale della detenzione di cui
all’art. 41 bis Ord. pen., disposto nei confronti di Isgrò Giuseppe.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per
cassazione Isgrò Giuseppe, tramite il difensore, lamentando violazione degli artt.
41 bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen. Si rileva che l’esclusione del ruolo
direttivo, con conseguente riduzione della pena con sentenza della Corte di
assise di appello di Messina in data

1 luglio 2016 nel processo in cui Isgrò

Data Udienza: 17/04/2018

Giuseppe era imputato del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., erroneamente
non era stata considerata elemento di novità idoneo ai fini delle rivalutazione dei
presupposti del decreto di proroga del regime detentivo speciale. Al riguardo, il
Tribunale di sorveglianza aveva svolto considerazioni, tese a dimostrare la
pregressa conoscenza di tale elemento, che si ponevano in conflitto con il
contenuto del provvedimento del 10 marzo 2016 dello stesso Tribunale con cui
era stato rigettato il reclamo avverso il decreto di proroga. Infatti, in tale sede,
evidenziandosi il mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata,

apicali. L’illogicità della motivazione del provvedimento risultava, inoltre,
dall’essersi pervenuto al rigetto della richiesta di revoca, pur essendosi dato atto
del comportamento regolare nel frattempo tenuto in carcere da Isgrò Giuseppe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Ed infatti, le doglianze volte a sostenere l’adempimento dell’onere di
allegazione in ordine agli elementi di novità giustificativi della revoca del decreto
ministeriale, così come richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n.
41316 del 23/09/2009, Rv. 245048), non si confrontano in alcun modo con la
chiara ed esauriente motivazione rappresentata nel provvedimento impugnato.
Essa in particolare spiega che già in sede di reclamo proposto avverso il
decreto di proroga, si era invece tenuto conto dell’esclusione dell’ipotesi di
direzione, essendo questa infatti già intervenuta in sede di rinvio a giudizio.
Ciò nonostante, secondo quanto ulteriormente illustrato nel provvedimento
impugnato, era stato ugualmente evidenziato in termini non incompatibili
rispetto alla diversa qualificazione giuridica, il ruolo particolarmente rilevante
assunto da Giuseppe Isgrò quale braccio destro del capo del clan di riferimento e
affiliato comunque in una posizione di sovraordinazione e di intermediazione
rispetto ad altri sodali, pertanto ancora interessati a porsi in contatto con lui.
Come pure puntualmente esposto dal Tribunale di sorveglianza, la sentenza
resa di appello citata nella richiesta di revoca anticipata, riducendo ad anni dodici
di reclusione la pena inflitta in primo grado, non aveva invece smentito le
superiori considerazioni in punto di fatto in ordine al particolare ruolo associativo
assunto da Isgrò, ma aveva disposto solamente la correzione dell’imputazione di
cui alla citazione a giudizio, per renderla così aderente all’esclusione dell’ipotesi
prevista dal comma secondo dell’art. 416 bis cod. pen. già da parte del G.U.P.
Sicché, nessun elemento di novità ai fini di cui trattasi risultava prospettato.

2

era stata valorizzata proprio la condanna per essersi svolte funzioni associative

Né, peraltro, il ricorso spiega quali particolari nuovi comportamenti durante
la detenzione avrebbero dovuto concretamente costituire un elemento di novità
da apprezzare in quanto idoneo a supportare la fondatezza della richiesta.

3. Ne discende, dunque, la manifesta infondatezza delle censure mosse, da
ciò conseguendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa, della

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 aprile 2018

Il Co

igliere estensore

Il Presidente

o Binenti

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

1 AGO, 2015

somma determinata in euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA