Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37310 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37310 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIPINTO BARTOLOMEO N. IL 27/02/1974
avverso il decreto n. 110/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
15/05/2014
sentita la Izione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se tte le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 09/06/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 15.5.2014 la Corte di appello di Bari confermava il
provvedimento con il quale il Tribunale della stessa sede aveva applicato, in data
3.7.2013, a Bartolomeo Maggipinto la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza, per la durata di un anno, perché ritenuto socialmente pericoloso, ai
sensi dell’art. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011.

fondamento della decisione del primo giudice – che espressamente richiamava respingeva l’appello che riteneva infondato: quanto alle preliminari questioni
processuali relative alla legittimità della proposta, avanzata dal Procuratore della
repubblica presso il Tribunale di Bari il 22.3.2013 nella vigenza della disciplina
introdotta dal d.lgs. n. 159 del 2011; quanto alla irrilevanza del precedente
provvedimento di «avviso orale» (p. 7-9); quanto alla valutazione della
attuale pericolosità sociale del proposto, tenuto conto della pendenza di
numerosi procedimenti penali e, soprattutto, della condanna, ancorchè non
definitiva, in relazione a reati di diversa natura, commessi nel 2008 e nel 2009,
nonché durante la sottoposizione alla misura di prevenzione il 12.10.2013 (p.1314).

2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Maggipinto, personalmente,

chiedendo l’annullamento con effetto ex tunc del provvedimento con il quale è
stata applicata la misura di prevenzione.
2.1. Rileva che il procedimento di prevenzione ha preso avvio dalla nota
redatta dai carabinieri di Gioia del Colle, mai depositata alla Questura di Bari,
che contiene numerose falsità, indicando precedenti penali inesistenti e
precedenti di polizia, nonché, affermando apoditticamente la frequentazione di
pregiudicati. Tali rilievi erano stati sottoposti al tribunale e al giudice di appello
che tuttavia, non li hanno valutati.
2.2. Lamenta, quindi, la mancanza di attualità della pericolosità posto che i
fatti indicati nella nota dei carabinieri sono risalenti nel tempo.
2.3. Contesta la valutazione dei giudici di merito in ordine alla rilevanza del
provvedimento di «avviso orale», affermando che, comunque, al maggio
2011 era totalmente incensurato.
2.4. Deduce la illegittimità della misura dell’obbligo di soggiorno nel comune
di residenza, applicabile solo in relazione alla pericolosità qualificata
dall’appartenenza ad un sodalizio mafioso.

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La Corte territoriale condividendo le ragioni di fatto e di diritto poste a

2.5. Denuncia la violazione di legge in ordine alla sussistenza dei
presupposti idonei ad affermare la pericolosità sociale, fondata esclusivamente
sulla pendenza di procedimenti penali o condanna non definitiva.
2.6. Lamenta anche il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della
pericolosità sociale per manifesta illogicità.
2.7. Evidenzia l’accanimento dei carabinieri già oggetto di denuncia specifica
da parte del ricorrente.
2.8. Lamenta la mancata comunicazione della proposta di applicazione della

2.9. Deduce che alcuni rilievi difensivi non sono stati esaminati né dal
tribunale, né dalla Corte di appello.
2.10. Infine, lamenta la mancanza di ectajgate valutazione dell’attività
lavorativa lecita svolta del ricorrente e adeguatamente documentata.

3. Con nota della Corte di appello di Bari in data 17.12.2014 è stato
trasmesso atto a firma del ricorrente con il quale si propone la questione di
legittimità costituzionale in relazione ad alcune disposizioni del d.lgs. n. 159 del
2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
Premessa la indubbia legittimazione del Procuratore della repubblica ad
avanzare la proposta di applicazione della misura di prevenzione sulla base della
segnalazione dei carabinieri, oggetto di valutazione da parte del giudice di merito
sono gli elementi fatto posti a fondamento della proposta e non la segnalazione
di carabinieri che( ancor meno /può essere oggetto di esame in questa sede e che
/i– il ricorrente azIneppure
D’altro canto, i giudici di primo e secondo grado hanno esaminato
specificamente la doglianz9/ evidenziando che i fatti posti a fondamento della
valutazione di pericolosità risultano acquisiti attraverso i dati relativi ai
procedimenti pendenti a carico del proposto e dalla intervenuta condanna
relativamente ad alcune condotte poste in essere dal proposto.
E’ manifestamente infondata la censura in ordine all’«avviso orale» sulla
quale i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto
(p.7-9), laddove hanno affermato che f dovendosi applicare alla proposta in
esame la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011, il provvedimento di «avviso
orale» del questore non è richiesto in alcuna ipotesi come presuppostb
necessario per l’applicazione della misura della sorveglianza speciale della p.s.,
costituendo, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo, una autonoma
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misura di prevenzione al Questore di Bari.

misura di competenza del questore( completamente sganciata dalla misura
applicata dal giudice.
Palesemente generiche, per come prospettate, sono le doglianze del
ricorrente quanto alla sussistenza della attualità della pericolosità sociale, così
come la valenza nel giudizio di prevenzione, che come è noto resta
completamente autonomo da quello penale, della condizione di formale
incensuratezza, a fronte delle argomentazioni dei giudici in ordine alla idoneità
delle circostanze di fatto accertate ai fini della affermazione della pericolosità

I giudici di merito, infatti, non hanno fondato la decisione sulla mera
pendenza di procedimenti penali a carico del proposto, ovvero sullg-condann£,
non ancora irrevocabilg, bensì, hanno valutato i fatti oggetto dei predetti
procedimenti penali ; ritenendoli espressione univoca della pericolosità sociale del
ricorrente.
Quanto alla applicazione dell’obbligo di soggiorno, la Corte di appello ha
correttamente ritenuto l’infondatezza del rilievo difensivo, evidenziando che,
come si desume dall’art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011, detto obbligo non può essere
applicato soltanto nei casi di pericolosità cd. qualificata dall’appartenenza ad un
sodalizio mafioso ed ha valorizzato, come il primo giudice, la commissione di
condotte illecite anche in luoghi diversi con conseguente necessità di prevedere
un controllo penetrante degli spostamenti del sottoposto da parte dell’autorità di
,

p.s. preposta alla sorveglianza, secondo quanto ima–>”‘ -r, dall’art. 6 comma 3 del
citato decreto.
Anche la compiuta valutazione della documentata attività lavorativa da parte
della Corte di appello preclude ogni rivalutazione sul punto in questa sede.
Tutti i restanti rilievi risultano del tutto generici e quelli indicati con i motivi
aggiunti non sono ammissibili perché proposti oltre il termine di legg, essendo
stati depositati il 17.12.2014.
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta
congrua di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

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sociale delle quali il ricorrente chiede una non consentita rivalutazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 9 giugno 2015.

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