Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3731 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3731 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LORENZI MAURO n. 27/1/1967
avverso la sentenza n. 834/2010 del 20/6/12 della CORTE DI APPELLO DI
TRIESTE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei confronti di Lorenzi Mauro si è proceduto per il reato di calunnia in
quanto egli aveva falsamente incolpato il coniuge di un falso in scrittura privata
affermando che un documento depositato dalla predetta nel corso dell’udienza di
separazione ed attribuito al Lorenzi era apocrifo laddove era effettivamente stato
redatto da lui. Per tali fatti stato condannato con sentenza del Tribunale di
Trieste del 25 novembre 2009 confermata dalla sentenza della Corte di Appello
di Trieste del 20 giugno 2012. La Corte di Appello precisava che il documento
riguardava un biglietto manoscritto in cui il ricorrente ammetteva talune
manchevolezze come padre e marito, che tale documento secondo la consulenza
grafologica era certamente proveniente dal ricorrente, che non vi era buona fede
né nell’iniziale disconoscimento né nella tardiva affermazione di avere effettuato
il disconoscimento per mera confusione. La Corte riteneva anche irrilevante la
prova consistente nella testimonianza del difensore che avrebbe dovuto riferire
quanto a lui detto dal ricorrente.

Data Udienza: 27/11/2013

Avverso tale sentenza di appello propone ricorso Lorenzi Mauro con atto a
firma del difensore che deduce la violazione degli artt. 197 e 603 cod. proc.
pen., il vizio di cui all’articolo 606 lettera d) cod. proc. pen. per la mancata
assunzione della testimonianza del difensore del ricorrente, la contraddittorietà
della motivazione in ordine alle conclusioni cui perviene la Corte in base alla
perizia grafologica ed in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente della
condotta di calunnia. Più in dettaglio, osserva che erroneamente si è ritenuta la
incompatibilità a testimoniare del difensore ai sensi dell’art. 197 cod. proc. pen.

documentazione ed erroneamente si è ritenuto che il testimone non avrebbe
potuto riferire circostanze vere. Svolge inoltre argomentazioni a sostegno della
buona fede del ricorrente e della eccessività della provvisionale.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata riapertura del dibattimento con
ammissione di prova costituita dalla testimonianza del difensore di fiducia, va
considerato innanzitutto che non sussiste l’ipotesi specifica di cui all’articolo 606
lett. d) cod. proc. pen. e, poi, che la questione non appare fondata neanche
sotto il profilo del vizio di motivazione. Difatti, la richiesta di riapertura del
dibattimento è stata valutata e decisa ai sensi dell’art. 603 comma 10 cod. proc.
pen. con motivazione adeguata, non risultando le condizioni di cui al 2° comma
del medesimo art. 603 (prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo
grado). E, rispetto a tale motivazione, gli argomenti del ricorso sono
assolutamente generici.
Quanto alle altre argomentazioni, le stesse sono generiche e, comunque,
attengono a profili di valutazione in merito non sindacabili in sede di giudizio di
legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma sì de so il 27 novembre 2013
il Consi ler: .,-tensore
Pierlu

non avendo egli svolto attività di investigazioni difensive né formato la relativa

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