Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3731 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3731 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
1. P.m. presso il Tribunale di Ferrara
avverso il provvedimento del 02/03/2015 del Gip del Tribunale di Ferrara emesso
nel procedimento iscritto a carico
Palombo Daniele, nato a Ferrara 1’11/01/1960
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo l’annullamento del
provvedimento impugnato, e la trasmissione degli atti al giudice di merito per
l’ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Ferrara, con provvedimento del 02/03/2015, ha
disposto la trasmissione della richiesta di archiviazione inoltratagli dal P.m. in
relazione alla notizia di reato classificata quale violazione di cui all’art. 323 cod.
pen. a carico di Palombo Daniele, lamentando la mancata allegazione all’istanza
della denuncia o dell’esposto contenente la notizia di reato.
2. Il P.m. ha proposto ricorso qualificando abnorme il provvedimento
emesso, poiché rileva che dall’art. 409 cod. proc.pen. al Gip é consentita la
scelta tra l’accoglimento della richiesta, la fissazione dell’udienza camerale, il
rinvio per la formulazione dell’imputazione coatta, sicché l’atto emesso risultava
privDdei requisiti di tipicità.
Rileva inoltre che pacificamente, potendo il P.m. agire di iniziativa, nella
specie attivata da denuncia anonima, di cui è preclusa qualsiasi utilizzazione, non

Data Udienza: 24/11/2015

ogni iscrizione deve necessariamente essere sostenuta dalla denuncia, cosicché
la situazione realizzatasi con il provvedimento impugnato, che di fatto impone
all’accusa l’allegazione di atti inutilizzabili, crea una stasi nel procedimento che
rivela l’abnormità del provvedimento impugnato.
3. Con memoria depositata il 17/11/2015 1 1a difesa di Palombo ha richiesto la
trattazione del ricorso in pubblica udienza.

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Preliminarmente deve escludersi la fondatezza della richiesta di

trattazione del provvedimento in pubblica udienza, stante l’applicabilità della
regola generale, prevista dall’art. 611 cod. proc pen. l che dispone la decisione in
camera di consiglio, con assicurazione del contraddittorio scritto alle parti, per
tutte le impugnazioni che riguardino provvedimenti non emessi in dibattimento,
disposizione che prevede eccezioni solo negli specifici casi previsti dalla legge,
tra i quali non rientra quello in esame.
3. Nel merito si deve osservare che, se è indubbia l’impugnabilità del
provvedimento del Gip che rigetti o dichiari non luogo a provvedere in ordine ad
un’istanza di archiviazione e restituisca gli atti al P.m. in quanto produttiva di
una stasi processuale, insuperabile se non con l’annullamento del provvedimento
(Sez. U, n. 34 del 22/11/2000 – dep. 15/01/2001, P.M. in proc. c. ignoti, Rv.
217474 nonché in precedenza Sez. 1, Sentenza n. 5227 del 15/10/1996 imp.
P.M. in proc. vari. Rv. 207714), nel caso di specie pur avendo il Gip provveduto
alla restituzione degli atti, ciò ha fatto astenendosi da una pronuncia di merito,
ma esprimendo una valutazione interlocutoria, nella quale chiarisce
espressamente di non poter provvedere allo stato in quanto privo di alcuni atti a
cui fanno richiamo quelli trasmessigli, carenza che non gli consentiva di
apprezzare concretamente gli elementi di fatto su cui avrebbe dovuto esprimersi
la decisione.
A fronte di tale statuizione j il P.m. ben poteva esprimere quanto chiarito nel
ricorso, in ordine all’impossibilità giuridica di produrre atti diversi, ed
eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto intervenuto dopo la
trasmissione di tali precisazioni al Gip, poiché tale atto avrebbe definito la
statuizione di quell’autorità al riguardo.
Nel concreto risulta evidente la natura non decisoria del provvedimento, che
non ha né disposto l’archiviazione della notizia di reato, né rigettato l’istanza, ma
ciò ha fatto manifestando l’impossibilità di decidere allo stato degli atti lì dove
chiarisce, dopo aver indicato quanto, sulla base dell’esame degli atti, risulta

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Cassazione sezione VI, rg. 17755/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

mancante il seguente inciso: “questo giudice non può allo stato disporre sulla
richiesta”; ne consegue che il provvedimento in esame non risulta impugnabile,
perché privo di contenuto decisorio, circostanza che impone la dichiarazione di
inammissibilità dell’impugnazione proposta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 24/11/2015

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