Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37308 del 17/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37308 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRILLO BERNARDO, n. il 06/10/1966;

avverso l’ordinanza n. 1324/2016 della Corte di appello di Napoli del 26/05/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Gianluigi Pratola
che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame;

Data Udienza: 17/04/2018

2
RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta da Cirillo Bernardo ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen. di applicazione della continuazione tra i reati di cui alle
seguenti sentenze di condanna:
a) sentenza della Corte di appello del 18/07/2013, irrevocabile il 16/12/2014;
b) sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/11/2014, irrevocabile il

c) sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/10/2014, irrevocabile il
20/10/2015;
d) sentenza della Corte dì appello di Napoli del 16/01/2014, irrevocabile il
09/01/2015.
Ha ricalcolato la pena complessiva nei seguenti termini:
– pena base di anni nove di reclusione inflitta con la sentenza sub b);
– aumentata nella misura ritenuta equa per i reati – satellite di cui alle altre sentenze di condanna.

2. Cirillo, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso
la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione.
Si deduce che, con l’ordinanza impugnata, non è stata determinata la pena base
per il reato più grave con esclusione dell’aumento per la continuazione interna, bensì
è stata applicata in modo unitario la pena inflitta per i vari reati, già unificati ex art.
81 cod. pen., di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/11/2014 (v.
sopra sub b). Inoltre, si rileva che sono stati previsti aumenti di pena non congrui
rispetto a quanto stabilito dal giudice di cognizione per i reati satellite relativi alle
altre sentenze di condanna e senza indicare le ragioni dell’entità degli aumenti di
pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La pena – base individuata dal giudice della cognizione era, in realtà, una pena
inflitta, considerando già la continuazione interna tra i reati di cui alla sentenza della
Corte di appello di Napoli del 21/11/2014 (v. sopra sub b); ciò implicava una ulteriore
operazione, consistente nell’individuazione della singola pena determinata per il reato
più grave.

11/02/2016;

3
Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio aderisce, il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena
per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze nelle quali vi
siano più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione dal giudice della cognizione, individuare
quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo

13/10/2010, Conte, Rv. 248299).
Peraltro, la determinazione della pena aggiunta in continuazione è stata motivata
in modo apparente, senza alcun confronto con le quote di pena già inflitte per i reati
satellite ricompresi nella sentenza di condanna più grave: al contrario, il giudice
dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio
per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare
gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice
della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del
24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735).
Il secondo motivo di ricorso deve ritersi assorbito.

3. Per tali ragioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla
determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli
in diversa composizione (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del
09/07/2013).

P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione della pena
e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

t,

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA Di CASSAZIOItk
Prima Sezione Penale

Depositataín Cancelleria oggi
Roma, lì

…);LIAZ..2018

CL

(Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA