Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37308 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37308 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

LUGO BOLANO Paul River, nato in El Salvador 1’11/05/1980

avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 14/10/2010

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo
Scardaccione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Aliano Glaviano Goffredo, difensore d’ufficio, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 14/05/2013

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova confermava la
sentenza del 05/06/2009 con la quale il Giudice di pace di quella stessa città aveva
dichiarato Paul River Lugo Bolano colpevole dei reati di lesione personale e minacce
per aver minacciato telefonicamente Colombi Yessica dicendole: “mi è arrivata una
denuncia, ti vengo a spaccare la faccia” e, poi, tirandola per i capelli e scagliandola
a terra con forza, cagionava a Colombi Yessica un trauma cranico non commotivo,

2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato, personalmente, ha proposto ricorso
per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con

il

primo motivo d’impugnazione,

parte ricorrente deduce

contraddittorietà di motivazione ed inosservanza degli artt. 507, 468, 493 comma
2, 530 comma 2 cod. proc. pen., con riferimento all’escussione del teste Benter
ammesso ai sensi dell’art. 507 del codice di rito, benché non fosse indicata
l’assoluta necessità della stessa escussione ed il teste non fosse stato indicato dalla
parte civile in sede di richiesta di mezzi di prova.
Il secondo motivo denuncia illogicità di motivazione, sul rilievo che in base
all’anzidetta testimonianza, che nulla aveva riferito sullo svolgimento
dell’aggressione, limitandosi solo ad indicare le persone coinvolte, non era dato
escludere che l’imputato avesse agito in stato di legittima difesa, senza che, una
tale situazione potesse essere esclusa – contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice di appello – per il solo fatto che non vi fossero in atti certificati sanitari
attestanti le lesioni subite, nell’occasione, dallo stesso imputato.

2. La prima censura è manifestamente infondata in quanto non è censurabile in
questa sede di legittimità, siccome espressione di potere squisitamente
discrezionale, la valutazione del giudice del merito che ha ritenuto esistente il
presupposto della necessità dell’escussione testimoniale, ai fini dell’integrazione ex
officio dell’istruttoria dibattimentale, in funzione del precipuo obiettivo del processo
penale, che è quello dell’accertamento della verità.
La seconda doglianza è pur essa inammissibile, afferendo a questione
prettamente di merito, insindacabile nel presente giudizio, in quanto assistita da
congrua motivazione, a parte la pur evidente genericità della stessa.

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono la
statuizioni dettate in dispositivo.

contusioni multiple da riferite percosse, guaribili in giorni 10.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso il 14/05/2013

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