Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37308 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37308 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRANCO SANDRO N. IL 03/11/1975
avverso l’ordinanza n. 2499/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 03/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 61 1,02.
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Data Udienza: 13/05/2015

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 3 giugno 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Firenze ha rigettato il reclamo proposto da Franco Sandro, teso ad ottenere la
maggior detrazione in tema di liberazione anticipata di cui all’ art. 4 del d.l.
23.12.2013 n. 146.
In motivazione si rappresenta che il Franco è in espiazione pena per cumulo
comprendente reato ostativo di cui all’art. 4 bis ord.pen. (art. 74 dPr 309/’90) il
che impedisce, in virtù delle modifiche apportate in sede di conversione del

beneficio.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Franco Sandro, deducendo violazione di legge.
Nel ricorso si sostiene, essenzialmente, che essendo stata proposta l’istanza al
Magistrato di Sorveglianza in un momento antecedente la vigenza della legge di
conversione non poteva negarsi il particolare beneficio, trattandosi di domanda
che andava valutata sulla base dei contenuti del decreto-legge non convertito.
Si rappresenta che il diniego del beneficio aggiuntivo compromette l’efficacia del
percorso rieducativo, con violazione dei principi costotuzionali di riferimento.

3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Questa Corte ha infatti già risolto, in recenti arresti, la questione in diritto
sollevata nel ricorso, affermando in particolare che in tema di benefici
penitenziari, la disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146,
non recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui
prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti
previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai
comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore
detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva,
neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del
beneficio, sia perché alla materia in questione, in quanto estranea al diritto
penale sostanziale non è applicabile il principio di irretroattività della legge più
sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della
successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte
delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione (Sez. I
n. 34073 del 27.6.2014, rv 260848).
Tale orientamento, che il Collegio condivide e fa proprio, risulta peraltro in linea
con la riconosciuta natura giuridica delle norme che regolano la fase della

2

decreto-legge (con legge n. 10 del 21.2.2014) la concessione del particolare

esecuzione della pena, non assimilabili a quelle concernenti la configurazione del
reato e la irrogazione della pena (Sez. U. n. 24561 del 30.5.2006, rv 233976) e
pertanto soggette al generale principio tempus regit actum
La condizione esposta nel ricorso – con istanza formulata dopo l’emanazione del
decreto legge e sulla base della originaria formulazione della norma – non
consente pertanto di ritenere applicabile il contenuto della norma non convertita,
il che conduce – data la non contestata ricorrenza della previsione ostativa di cui
all’art. 4 bis ord.pen. – al rigetto del ricorso.

spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

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