Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37307 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37307 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELIS DAVIDE N. IL 15/09/1973
avverso l’ordinanza n. 2474/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 13/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rci_o go
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 13/05/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Palermo ha rigettato il reclamo proposto da Melis Davide, teso ad ottenere la
maggior detrazione in tema di liberazione anticipata di cui all’ art. 4 del di.
23.12.2013 n. 146.
In motivazione si rappresenta che il Melis è in espiazione pena per cumulo che
comprende reato ostativo di cui all’art. 4 bis ord.pen. il che impedisce, in virtù
delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge (con legge n.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Melis Davide, deducendo violazione di legge ordinaria e di norme
costituzionali e sovranazionali (art. 27 ndella costituzione nonchè art. 7 della
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) .
Nel ricorso si sostiene che essendo stata proposta l’istanza al Magistrato di
Sorveglianza in un momento antecedente la vigenza della legge di conversione
non poteva negarsi il particolare beneficio, trattandosi di domanda che andava
valutata sulla base dei contenuti del decreto-legge non convertito.
Veniva proposto altresì ricorso con sottoscrizione personale, con analogo
contenuto.

3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Questa Corte ha infatti già risolto, in recenti arresti, la questione in diritto
sollevata nel ricorso, affermando in particolare che in tema di benefici
penitenziari, la disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146,
non recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui
prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti
previsti dall’art.

4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai

comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore
detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva,
neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del
beneficio, sia perché alla materia in questione, in quanto estranea al diritto
penale sostanziale non è applicabile il principio di irretroattività della legge più
sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della
successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte
delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione (Sez. I
n. 34073 del 27.6.2014, rv 260848).

2

10 del 21.2.2014) la concessione del particolare beneficio.

Tale orientamento, che il Collegio condivide e fa proprio, risulta peraltro in linea
con la riconosciuta natura giuridica delle norme che regolano la fase della
esecuzione della pena, non assimilabili a quelle concernenti la configurazione del
reato e la irrogazione della pena (Sez. U. n. 24561 del 30.5.2006, rv 233976) e
pertanto soggette al generale principio tempus regit actum
La condizione esposta nel ricorso – con istanza formulata dopo l’emanazione del
decreto legge e sulla base della originaria formulazione della norma – non
consente pertanto di ritenere applicabile il contenuto della norma non convertita,

all’art. 4 bis ord.pen. – al rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

il che conduce – data la non contestata ricorrenza della previsione ostativa di cui

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