Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37307 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37307 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963

avverso l’ordinanza del 10/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

/Gr

Data Udienza: 05/04/2018

colloquio nel mese precedente.
Il difetto di requisiti siffatti, correttamente valutati dal giudice a quo, ha legittimamente
indotto il rigetto del reclamo.
Alla luce di quanto premesso non ricorre né il dedotto vizio di violazione di legge e il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile. Segue in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 2.000 (duemila) in favore delle cassa delle ammende (Corte Cost. n.
186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

/Ilgnsigliere
imium estensore
tonio Cairo

Il Presidente

, CORTE SUPREMA DI CASSAMME no iasing
4„) Prima Sezione
Depositatbin Cancelleria oggi
Roma, lì

al AGO. 2018

Jzu.

Letta la requisitoria del dott. Alfredo Pompeo Viola sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d’appello di Ancona, con ordinanza in
data 10 maggio 2017, rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento del magistrato
di sorveglianza di Macerata che aveva respinto l’impugnazione contro provvedimento della
Direzione della casa circondariale inerente i colloqui del detenuto con i familiari. In particolare,
era stato respinto il reclamo volto ad ottenere colloqui visivi con i familiari di durata
prolungata in ragione della sola extraterritorialità.
Riteneva il tribunale non sussistenti le condizioni per l’accoglimento del reclamo, poiché non
sussistevano né le eccezionali circostanze che avrebbero potuto indurre a valutare la
concessione del prolungamento, né il tema dell’extraterritorialità, richiamabile nei soli casi
in cui nel mese precedente il detenuto non avesse effettuato il colloquio.
2. Ricorre per cassazione Graviano Giuseppe e rileva che il provvedimento impugnato
difetterebbe della motivazione, avendo rappresentato le ragioni che lo avevano indotto a
chiedere il colloquio prolungato con il figlio minore. Il tribunale non si era confrontato, dunque,
con quelle ragioni, né aveva dato spiegazione adeguata del rigetto.
3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod proc. pen.. Non ricorre,
invero, violazione di legge neppure sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione.
Contrariamente il ricorrente si limita a produrre pedissequamente le ragioni che aveva
sottoposto al tribunale di sorveglianza di Ancona, argomenti disattesi con motivazione congrua
e conforme al quadro normativo di riferimento. Si evidenzia, infatti, come il Graviano,
sottoposto a regime detentivo differenziato avesse richiesto di fruire di colloqui prolungati
restrizione in contesto cd.
con i familiari in ragione del solo presupposto della sua
extraterritoriale.
Il Giudice a quo contrariamente ha evidenziato come la norma postulasse due requisiti che
dovevano esistere congiuntamente per legittimare l’istanza e l’eventuale concessione del
beneficio. L’uno era dato dall’esistenza di ragioni eccezionali da valutare, caso per caso, da
parte della Direzione dell’istituto penitenziario e, l’altro, era costituito dalla detenzione in
ambito territoriale diverso da quello di dimora, sempre che il detenuto non avesse fruito del

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