Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37306 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37306 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FADDA EFISIO N. IL 11/04/1955
avverso il decreto n. 2228/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 12/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pi c’-0.12-Q Ca..)-R-t
()LA& kdk_ CAt Z4,47n -t cr—o r

ott .X t…914Q,

frti

LCMARA-LA 73

t-u Vt’o

(5-1-A ril-7•2

Uditi difensor Avv.;

(

(

c)4tx. Th

Data Udienza: 13/05/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
t
1. Con decreto presidenziale emesso in data 12 maggio 2014 il Tribunale di
Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo in tema di
liberazione anticipata speciale proposto da Fadda Efisio, avverso il
provvedimento di diniego emesso dal Magistrato di Sorveglianza competente.
A sostegno della decisione di inammissibilità si afferma che la legge n. 10 del
21.2.2014 ha escluso la maggiorazione di quota della liberazione anticipata per i
soggetti condannati per uno dei reati rientranti nella previsione di cui all’art. 4

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Fadda Efisio, con
personale sottoscrizione, deducendo l’erronea applicazione della normativa
procedurale e di quella regolatrice.
In particolare, al primo motivo si sostiene la ultrattività delle più favorevoli
disposizioni contenute nel decreto legge n. 146 del 2013 ed al secondo motivo si
rappresenta che erroneamente si è ritenuto impossibile, nel caso in esame,
procedere alla imputazione del periodo di pena già scontata al reato ostativo, con
possibile accesso al beneficio della liberazione anticipata speciale per la parte di
esecuzione successiva.
Sul punto si rappresenta che nel provvedimento di cumulo, attualmente in
esecuzione, sono ricomprese decisioni per delitti non indicati nell’art. 4 bis
ord.pen. .

3. Il ricorso, al secondo motivo, è fondato e va accolto.
Va premesso che la declaratoria di inammissibilità del reclamo con
provvedimento presidenziale risulta possibile nei soli casi di «manifesta
infondatezza per difetto delle condizioni di legge» (o per mera riproposizione di
istanza già respinta, basata sui medesimi elementi) .
L’espressione utilizzata dal legislatore all’art. 666 co.2, al primo caso, impone di
limitare la pronunzia de plano

alle sole ipotesi in cui la presa d’atto della

assenza delle condizioni di legge non richieda nè accertamenti di tipo conoscitivo
nè valutazioni discrezionali, in fatto o in diritto.
Si è infatti affermato, con orientamento costante nella presente sede di
legittimità, che tale dichiarazione di inammissibilità risulta possibile solo quando
facciano difetto – nella istanza di parte – requisiti posti direttamente dalla legge,
che non implichino alcuna valutazione discrezionale (
13.1.2000, rv 215368).

2

Sez. I n. 277 del

bis ord.pen. nè può procedersi ad eventuale ‘scioglimento del cumulo’.

Tale orientamento, che il Collegio non può che condividere, è posto a tutela del
fondamentale principio del contraddittorio, posto che l’anticipazione di una
decisione in realtà «di merito» alla fase del vaglio preliminare di ammissibilità,
finisce con espropriare la parte privata di tale garanzia di rilievo costituzionale,
anche in quei procedimenti – come quelli di esecuzione o sorveglianza – ove il
contraddittorio si pone non già come metodo inderogabile di ricostruzione del
fatto, quanto di attuazione dei diritti di partecipazione e di prospettazione
dialettica della propria opzione interpretativa di fatti o delle norme regolatrici.

principio per cui le disposizioni più favorevoli originariamente contenute nel
decreto legge n.146 del 2013 – in tema di liberazione anticipata speciale – non
possono trovare applicazione in virtù dei contenuti restrittivi della legge di
conversione (sul punto, tra le molte, Sez. I n. 34073 del 27.6.2014, rv 260848),
non altrettanto può dirsi in riferimento alla possibilità di operare lo scioglimento
del cumulo, espressamente invocato dall’attuale ricorrente.
Questa Corte, infatti, ha espressamente affermato (Sez. I n. 53781 del
22.12.2014, rv 261581; Sez. I n. 3130 del 19.12.2014, rv 262062) che anche in
rapporto all’istituto della liberazione anticipata speciale risulta applicabile il
generale principio di «scindibilità» del cumulo in esecuzione, con eventuale
attribuzione della quota relativa al reato ostativo al periodo di detenzione già
decorso, sì da consentire l’accesso ai diversi benefici previsti dalla legge di
ordinamento penitenziario a favore dei soggetti in espiazione ‘comune’.
A fronte di simile prospettazione, pertanto, non poteva essere affermata de
plano l’inammissibilità del reclamo, dovendosi procedere alla verifica della
fondatezTa della doma,nd,a; i”

(. ,”kovil),-,
_, -2-e.

Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per la decisione
sull’istanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Torino per la decisione sull’istanza.
Così deciso il 13 maggio 2015

Il Presidente

3.1 Ciò posto, se da un lato risulta fondata la ratio decidendi in cui si esprime il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA