Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37306 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37306 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRASCA ANITA nato a LATINA 11 17/03/1976

avverso l’ordinanza del 01/12/2016 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 05/04/2018

dott. G. Mazzotta, sostituto procuratore generale della
Letta
la requisitoria del P.M.
Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento
n. 378/2016 e dichiarazione di inammissibilità in relazione al provvedimento nr. 410/2016.

avuto modo di chiarire che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod.
pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note
al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa
verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio
(Sez.
U, sentenza n. 37345, del
23/04/2015 Longo, Rv. 264381).
Al tema della conoscibilità, da parte del giudice della cognizione, della causa ostativa al
riconoscimento del beneficio, il provvedimento impugnato non dedica una valutazione
appagante, né spiega se e in che termini si potesse evincere dal fascicolo di merito l’elemento
impediente il riconoscimento della seconda sospensione condizionale della pena. Il profilo va,
pertanto, approfondito, attraverso la verifica anzidetta, accertando se nella specifica vicenda
operasse o no una preclusione eventualmente indotta dal giudicato, formatosi per il mancato
esercizio del potere di impugnazione.
Alla luce di quanto premesso l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Roma in funzione di giudice dell’esecuzione.
3.2. Inammissibile va, contrariamente, dichiarato il ricorso nella parte in cui in si riferisce al
provvedimento n. 410 del 2016, relativo all’affermato errore materiale che caratterizzerebbe
il cumulo della Procura della Repubblica in data 3/6/2016. A fronte dell’affermazione e della

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data
1/12/2016, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Frasca
Anita, con sentenza in data 23/12/2013, irrevocabile il 25/1/2014. Osservava che la pena
inflittale con la sentenza da ultimo indicata (anni due di reclusione) superava i limiti edittali
ammessi per la sospensione stessa in ragione di altra condanna alla pena di anni uno mesi otto
di reclusione ed euro 6.000 . di multa, di cui alla sentenza 3/8/2007 irrevocabile il 18/10/2007.
2. Ricorre per cassazione Frasca Anita a mezzo del suo difensore di fiducia e lamenta la
violazione di legge in relazione al provvedimento n. 378/2016.
2.1. Osserva in particolare che anche a voler ammettere la considerazione svolta dal giudice
dell’esecuzione il beneficio era stato, tuttavia, concesso e non sarebbe stato revocabile in
sede di esecuzione, dovendo al più costituire oggetto di valutazione in fase di cognizione e,
dunque, se erroneamente concesso, sarebbe stato eliminabile solo attraverso gli ordinari
mezzi di impugnazione.
2.2. Egualmente il ricorso per cassazione investe il provvedimento n. 410/2016 in data
1/12/2016, relativo alla richiesta di correzione dell’affermato errore materiale che aveva
inficiato il provvedimento di cumulo emesso dal P.M. in data 3 giugno 2016. Il ricorso è,
tuttavia, privo di motivi sul punto e non sono sviluppati argomenti sul tema dell’errore
materiale dedotto.
3. Il ricorso è fondato limitatamente al provvedimento n. 378/2016 in data 1/12/2016.
3.1. Non è, infatti revocabile in executivis
il beneficio della sospensione condizionale della
pena ai sensi dell’ad 168 comma 1 n. 2 cod. pen., poiché si estrinseca nell’esercizio di un
potere di natura discrezionale che non appartiene al giudice dell’esecuzione, ma a quello
della cognizione.
Deriva che, là dove il beneficio sia stato concesso in difetto dei sui presupposti legittimanti, v’è
obbligo di impugnare la sentenza relativa, determinandosi, in difetto ed a determinate
condizioni, una preclusione indotta dal giudicato che si forma sul punto. Questa Corte ha

censura

proposta, il ricorso non contiene né motivi specifici di doglianza né una
rappresentazione effettiva degli argomenti di critica a sostegno della censura.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata del 01/12/2016 N. 378 e rinvia pe r nuovo esame al Tribunale di
Roma. Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 01/12/2016 n. 410.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018
Il consigliere estensore

Adriano Iasillo

,4L
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi

42L—

An nio Cairo

Il Presidente

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