Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37304 del 14/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 37304 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

PADOA Riccardo, nato a Milano il 18/09/1945

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 10/02/2012

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria difensiva depositata il 27/04/2012 dall’avv. Andrea Cuccia,
nell’interesse del ricorrente
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo
Scardaccione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, previa declaratoria di manifesta
infondatezza della proposta eccezione di costituzionalità;
sentito, altresì, l’avv. Andrea Cuccia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Padoa Riccardo, in qualità di amministratore unico di

Re Mida

Cinematografica s.r.I., era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale d Milano, del
reato di bancarotta fraudolenta documentale e di plurimi episodi di bancarotta per
distrazione.

reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta per distrazione,
limitatamente a determinati beni già inventariati ed asportati dal luogo dove si
trovavano, di cui al capo b-3) della rubrica e, per l’effetto, lo condannava alla pena
di anni due mesi quattro di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte d’appello di
Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia
impugnata, riduceva la pena nella misura di anni due di reclusione, confermando
nel resto.

2. Avverso la pronuncia anzidetta l’imputato, personalmente, ha proposto
ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente deduce violazione di
legge con riferimento all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett.

b),

per insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta

documentale ed eventuale configurabilità della meno grave ipotesi di bancarotta
semplice.
Con il secondo motivo deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione
o mera apparenza di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di
cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. Lamenta, in particolare, che sia stato
ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta documentale nonostante
l’assoluzione in primo grado per alcune ipotesi di reato in contestazione e che non
siano state tenute in considerazione le deduzioni difensive espresse nei motivi di
appello, al fine di evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza di
primo grado.
Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,
comma, lett. b), per ritenuta insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale per distrazione.

7

Con sentenza del V11/05/2004 il Tribunale dichiarava l’imputato colpevole dei

Con il quarto motivo il ricorrente deduce mancanza o contraddittorietà della
motivazione, nonché travisamento della prova ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
e), con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 216, comma 1. n. 1, legge fall. Contesta,
al riguardo, il compendio motivazionale nella parte in cui ha ritenuto sussistente il
presupposto oggettivo del reato in questione e, segnatamente, la sussistenza del
dolo. Lamenta, altresì, la valutazione delle risultanze processuali e, in particolare,
della deposizione della teste Filippi.

dell’art. 606, comma 1, lett. d) nonché mancanza od illogicità della motivazione su
omessa acquisizione di prova ai sensi dello stesso art. 606, comma 1, lett. e) del
codice di rito. Lamenta, in proposito, che il giudice di appello abbia rigettato la
richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di escutere testimoni
per dimostrare la presenza di beni della Re Mida Cinematrografica nei locali della
SIRS fino alla data dell’arresto dell’imputato, anche come controprova rispetto a
quanto dichiarato dalla teste Filippi, che, peraltro, era stata escussa ai sensi dell’art.
507 cod. proc. pen. Nel rigettare la richiesta d’integrazione probatoria il giudice di
appello aveva reso motivazione del tutto apparente, illogica e pertanto mancante.
Ed infatti, nel giustificare il diniego la Corte territoriale aveva fatto riferimento alla
valutazione economica dei beni come operata nella perizia di stima del geom.
Donadon, non essendo ammessa l’introduzione nel processo di una tesi in conflitto
con la perizia di stima. La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
non aveva, però, ad oggetto la perizia di stima ed il valore dei beni stimati, ma era
intesa a confutare la testimonianza della Filippi e verteva espressamente sulle
circostanze indicate nell’atto di appello, circa l’esistenza di un accordo tra l’imputato
e la proprietà al fine di rientrare nei locali della SIRS e sulla presenza in detti locali
dei beni della società fallita fino alla data del 14 novembre 2000.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia motivazione illogica e contraddittoria
in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Osserva, al riguardo, che l’imputato
aveva operato con le rilevate modalità, anomale ma non vietate, nell’impossibilità di
rivolgersi alle banche a seguito di protesto e non già perché
un’inibizione all’esercizio di un’attività imprenditoriale,

in costanza di

che, comunque, per il

periodo di tempo in contestazione, era stata oggetto di condono. Peraltro, il giudice
di merito aveva riconosciuto la prevalenza dell’attenuante di speciale tenuità del
danno patrimoniale di cui all’art. 219, ultimo comma, legge. fall.
Con la memoria in atti il difensore eccepisce l’illegittimità costituzionale
dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui esclude
l’applicabilità del nuovo regime prescrizionale più favorevole per i procedimenti
pendenti in appello ed in cassazione.

Con il quinto motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi

2. In limine, va rilevata la palese infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n.251, alla
stregua della pronuncia del Giudice delle leggi del 22.6.2011, n. 236 (ed ord. n. 43
del 25.1.2012), anteriore alla relativa formulazione, con memoria depositata il
27.4.2013.

afferenti, entrambi, alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta
documentale, possono essere congiuntamente esaminati, per identità del tema
trattato, pur se in diversa angolazione prospettica.
Le doglianze sono prive di fondamento. Ed invero, non merita rilievi di sorta
l’impianto motivazionale in forza del quale il giudice a quo ha ribadito il giudizio di
colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale,
di cui ha motivatamente ritenuto esistenti gli elementi costitutivi, sia oggettivo che
soggettivo.
In particolare, risultando pacifico l’elemento obiettivo, è certamente plausibile ed
argomentato – sulla base delle risultanze di causa e della specificità della fattispecie
– il convincimento in ordine alla componente soggettiva, consistente, come noto,
nella consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità possa rendere
impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.
E’, d’altronde risaputo che proprio il dato soggettivo costituisce la linea di
discriminare tra la bancarotta fraudolenta documentale e quella semplice (cfr. Cass.
sez. 5, 18.10.2005, n. 6769, rv. 233997), di talché, ritenuto integro anche nella
dimensione soggettiva il reato contestato, restava ovviamente esclusa la
configurabilità della meno grave ipotesi delittuosa delle bancarotta semplice
In proposito, i giudici di merito – con apprezzamento di merito insindacabile in
questa sede in quanto adeguatamente motivato – hanno tratto siffatta
consapevolezza dal lungo tempo (quasi due anni) durante il quale si è protratta
l’omessa tenuta delle scritture contabili e l’inadempienza agli obblighi di legge,
senza che sia stata dedotta alcuna valida e plausibile ragione giustificativa con
riferimento ad oggettiva impossibilità di provvedere.
I motivi terzo e quarto, riguardanti la contestata sussistenza del reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale nei suoi elementi costitutivi, condividono il
giudizio d’infondatezza espresso in ordine alle precedenti censure. Non merita,
infatti, rilievo di sorta la struttura motivazionale della sentenza impugnata anche
nella parte riguardante il reato in questione, di cui, con pertinenti argomentazioni,
sono stati ravvisarsi i presupposti di legge necessari ai fini della relativa
configurazione, sia sul versante oggettivo che su quello soggettivo.

3. Quanto al merito dell’impugnazione, si osserva che i primi due motivi,

Infondato è anche il quinto motivo, con il quale si contesta il diniego della
richiesta integrazione probatoria in appello. Ed infatti, dall’insieme giustificativo
della sentenza impugnata emergono implicitamente – ma non per questo meno
chiaramente – le ragioni per le quali il giudice di appello ha ritenuto di dover
disattendere la relativa istanza, reputando insussistente la condizione della

non

decibilità allo stato degli atti alla quale, come è noto, l’art. 603, comma 1, cod.
proc. pen. subordina l’integrazione probatoria in grado di appello. Rilievo,

giudice di appello con riferimento al grado di attendibilità delle risultanze della
perizia di stima, riguardando piuttosto implicita valutazione di inidoneità delle
circostanze oggetto della richiesta di rinnovazione probatoria a scalfire la globale
ricostruzione della vicenda ed il compendio degli elementi probatori acquisiti in
primo grado, ritenuti validi a sostegno della prospettazione accusatoria.
Il sesto motivo è, invece, inammissibile afferendo a questione prettamente di
merito, quale quella relativa al regime sanzionatorio, sub specie della mancata
concessione delle attenuanti generiche, a fronte di motivazione che deve ritenersi
pertinente ed esaustiva.

4. Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato

deve essere

rigettato con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 14/05/2013

quest’ultimo, che ovviamente trascende la contestata motivazione offerta dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA