Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37302 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37302 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARPELLI MARCELLO N. IL 02/11/1964
nei confronti di:
IULIANO ALFREDO N. IL 27/02/1949
avverso la sentenza n. 22/2011 TRIBUNALE di COSENZA, del
17/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del pott.,,,E- ,
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che ha concluso per -z•Q
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con doppia sentenza conforme salvo che per la formula adottata (decisioni in data 174-2012 del Tribunale di Cosenza e in data 17-11-2010 del Giudice di pace della stessa
località) Alfredo IULIANO era assolto dal reato di diffamazione in danno di Marcello
Scarpelli, perché il fatto non sussiste in primo grado, perché il fatto non costituisce
reato in secondo grado per esercizio del diritto di critica politica.

presenza di una trentina di persone, di espressioni critiche nei confronti dello Scarpelli,
commercialista del luogo, relative al fatto che questi era presidente di una cooperativa
cui era stato affidato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti senza previo
espletamento di gara e nonostante il predetto Scarpelli avesse un contenzioso con il
sindaco del comune al quale doveva la somma di 30mila euro.
3. Ha proposto ricorso la parte civile deducendo violazione dell’art. 595 cod. pen. non
avendo i giudici di merito tenuto conto che la frase ‘se questo commercialista fa ancora
il commercialista’ indirizzata dall’imputato alla p.o. nel corso di una manifestazione
abusiva di piazza, integrava attacco personale alla sfera dell’offeso sia perché al di fuori
di qualunque competizione elettorale, sia perché gli attribuiva l’inesistente qualità di
debitore del comune di San Fili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Correttamente è stata riconosciuta dal giudice di secondo grado la scriminante dell’esercizio
del diritto di critica politica sul rilievo della veridicità non solo dell’accusa dell’affidamento del
servizio di pubblico interesse senza previa gara, ma anche del nucleo centrale dell’altra accusa
mossa dall’imputato allo Scarpelli durante il comizio, rappresentato dall’esistenza di un
contenzioso con il comune ritenuto incompatibile con l’affidamento del servizio di cui sopra.
3. Invero la sentenza di appello, uniformandosi a consolidato indirizzo di questa corte secondo
il quale, in caso di diritto di critica esercitato nel contesto della polemica politica l’onere del
rispetto della verità è più attenuato rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, in quanto la
critica è attività speculativa che, proprio perchè tale, non può pretendersi asettica e fedele
riproduzione di accadimenti reali essendo per sua natura rappresentazione critica degli stessi
(Cass. 4938/2010, 43403/2009), ha ineccepibilmente osservato come la verità sostanziale
dell’esistenza di un contenzioso dello Scarpelli con il comune non fosse esclusa dalla mera
imprecisione -essendosi il procedimento a suo carico concluso con un’archiviazione- circa
l’indicazione dell’esistenza attuale di un debito della stessa verso il comune.
4. Né, incontestata essendo la rilevanza pubblica della notizia, è sostenibile che le espressioni
usate costituiscano attacco alla sfera personale dello Scarpelli in quanto anche la frase ‘se

2

2. La vicenda si riferisce alla pronuncia, nel corso di un comizio svoltosi a San Fili in

questo commercialista fa ancora il commercialista’, stigmatizzata nel ricorso, appare comunque
strettamente correlata al tema centrale dell’affidamento del servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti senza previo esperimento di gara a cooperativa facente capo a persona in
contenzioso con il comune.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 14.5.2013
Il consigliere estense

Q.cAu

Il Presidente

P. Q. M.

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