Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37301 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37301 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DAMIANI LEONARDO nato a STRASBURGO( FRANCIA) il 12/06/1957

avverso l’ordinanza del 02/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 05/04/2018

Letta la requisitoria del dott. Giulio Romano sostituto procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Osserva il Tribunale che a favore del Damiani era stato già riconosciuto lo status di
collaboratore di giustizia ai sensi dell’art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e che aveva
beneficiato di misure alternative, poi revocate per successiva consumazione di alcune rapine.
Posto il fine pena al dicembre 2031 e rielaborata la modalità commissiva dei fatti di reato
oltre che la gravità delle condotte, si stimava necessaria la reiterazione del controllo
intramurario e insussistente la condizione per riconoscere l’invocata misura alternativa.
2. Ricorre per cassazione Damiani Leonardo e deduce quanto segue.
Lamenta la violazione di legge. Ricostruita la storia personale e la sua collaborazione osserva
il ricorrente come nella specifica vicenda sarebbe stata concedibile la misura invocata ex art.
16 nonies d.l. 82/1991. In questa logica, pertanto, il provvedimento impugnato era incorso
nel vizio anzidetto.
3. Il ricorso è inammissibile poiché non risulta conforme al principio di precisione e specificità.
La lettura del provvedimento impugnato dà, invero, conto che l’istante, già ammesso a
programma di protezione, perché collaboratore di giustizia, nel 1996, era stato ammesso alla
detenzione domiciliare nel 2003, beneficio revocatogli nel mese di settembre 2013.
Successivamente (nel 2016) era stata accertata la collaborazione con la giustizia ai sensi
dell’art. 58-ter O.P.
Nella specie risulta avanzata una richiesta di detenzione domiciliare con riferimento alla pena
in scadenza nel 2031, richiesta decisa ai sensi dell’art. 47-ter e 58-ter 0.P..
Deve osservarsi che l’istanza, nel senso prospettato, non sarebbe stata accoglibile alla luce del
quadro normativo evocato, poiché, da un lato, la durata della pena residua e, dall’altro,
l’assenza di riferimenti a gravi infermità si rivelavano aspetti ostativi all’invocato
riconoscimento. Piuttosto, nella specie, la domanda sarebbe stata valutabile ai sensi dell’art.
16-nonies O.P. introdotto dalla legge 45/01. Deve, tuttavia, annotarsi come non vi sia
equipollenza tra i presupposti della la collaborazione riconosciuta ai sensi dell’art. 58-ter e
quelli di applicabilità dell’art. 16-nonies, aspetto cui in sostanza, e sia pur implicitamente, si fa
riferimento nel provvedimento impugnato. Con argomento siffatto non si confronta il ricorso
che, per un verso, non esplicita neppure che la richiesta era stata avanzata ai sensi
dell’anzidetta disposizione (art 16-nonies 0.P.) e, dall’altro, non ne prospetta i relativi
presupposti, né si confronta con essi spiegandone le ragioni della ricorrenza e della relativa
applicabilità.
Alla luce di quanto premesso non ricorre né il dedotto vizio di violazione di legge e il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile. Segue in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 2.000 (duemila) in favore delle cassa delle ammende (Corte Cost. n.
186 del 2000).
P.Q.M.

1. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d’appello di Milano con ordinanza in
data 2/3/2017 dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare avanzata
nell’interesse di Damiani Leonardo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018
Il consigliere estensore

Il Presidente

Ant io Cairo

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, n

…„All.A611111…..

AL;

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