Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37300 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37300 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUGLIANDOLO FILIPPO N. IL 02/07/1954
avverso la sentenza n. 1046/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
21/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS r
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.V,PW
‘6Wo742/4
che ha concluso per£ i

12e19-(A3

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udi‘) • difensorrAvv.

Data Udienza: 11/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 21.11.11 la C.A.di Messina confermava la sentenza del Tribunale in
data 19.3.2009,nei confronti di GUGLIANDOLO Filippo,imputato dei reati di cui
agli artt.110-476/110/479-110-56-640CP.( ascrittigli,come ai capi a)-b),c) per avere

fine di commetere il reato sub b-il registro di protocollo generale delle entrate,nella
parte attinente al numero di protocollo -14587..cancellando l’originale dicitura
“Colantropo Giuseppe” ed apponendovi ,in sostituzione la dicitura “Rometta —Lisa
Pietro”;per avere inoltre apposto sull’istanza a firma Lisa Pietro,indirizzata alla
Direzione della Agenzia delle Entrate,una data e un numero di protocollo
palesemente falsi,in quanto corrispondenti alla pratica di Colantropo Giuseppe.;per
avere in concorso con il Lisa ed altro soggetto,in qualità di privato,compiuto atti
idonei a procurare al Lisa l’ingiusto profitto della somma di lire 510.000,come
rimborso non dovuto.
In riferimento a tali reati il Giudice monocratico del Tribunale aveva dichiarato non
doversi procedere per prescrizione.
In grado di appello la difesa deduceva la violazione dell’art.531 CPP.,rilevando che
il giudice aveva operato una ricostruzione storica dei fatti,peraltro in modo
contraddittorio,motivando nel merito al di là dei presupposti enunciati dall’art.129
cpp.e non ricorrendo alcuna necessità di valutazione di eventuali attenuanti,avendo
rilevato l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo:
1-violazine di legge,in riferimento alla erronea applicazione della norma penale.
Esponeva preliminarmente,a sostegno del gravame,che Lisa Pietro aveva presentato
nel 1997,alla Questura di Messina istanza di rinnovo del porto d’armi per uso
venatorio, eseguendo a tal fine il versamento di lire 510.000,e che tale istanza era
stata rigettata con decreto del 12-6-1997 dall’Autorità di PS.-

alterato,nella qualità di addetto alla Sez. di Messina della Agenzia delle Entrate,a1

Che il Lisa aveva presentato richiesta di rimborso della somma versata,in data
17.9.98,alla Agenzia delle entrate di Messina,e tale istanza aveva numero di
protocollo 14587La responsabile dell’ufficio aveva rilevato che la dicitura del nome era stata sostituita
con bianchetto,avendo cancellato la preesistente scritta riferita al nominativo di
Tuttavia,secondo il ricorrente la richiesta del Colantropo era pervenuta all’ufficio in
con altre modalità di deposito,e in tal senso veniva contrastata l’affermazione della
avvenuta alterazione del registro di protocollo,da parte del ricorrente,evidenziandosi
che l’uso del bianchetto era abituale nel pubblico ufficio per correggere errori di
registrazione secondo quanto emerso in dibattimento. Infine rilevava che il Lisa era
effettivamente creditore della Amministrazione per aver versato la somma inerente al
rinnovo del porto d’armi e che la pratica per il rimborso doveva essere esperita entro
dieci anni dalla data dell’istanza.
2-violazione dell’art. 129 CPP ed illogicità della motivazione.
Sul punto rilevava che per il reato ascritto,in riferimento alla falsificazione della
richiesta di rimborso del versamento eseguito per rinnovo del porto d’armi,i1 termine
di prescrizione decennale,sarebbe scaduto nel 2007.
Peraltro rilevava che vi erano i presupposti per pronunziare,ai sensi dell’art. 129 CPP
il proscioglimento dell’imputato(menzionando a sostegno del gravame sentenza
S.U.n.35490 del 28.5.2009).
3-violazione dell’art. 531 CPP. ed illogicità della motivazione.
Rilevava al riguardo che nel caso di decorrenza del termine di prescrizione al giudice
non è consentito inserire nel dispositivo della sentenza alcuna declaratoria di
responsabilità dell’imputato,e censurava in tal senso la decisione,ove la Corte di
Appello, recependo quanto aveva ritenuto in fatto il giudice di primo grado, si era
estesa nella valutazione del merito,travalicando il confine della esistenza di eventuali

Colantropo Giuseppe-

cause di proscioglimento immediato,laddove esistevano le condizioni per pronunziare
l’assoluzione dell’imputato.

4-violazione di cui all’art.606 comma 1 lett.c) CPP.
A riguardo il ricorrente censurava la sentenza in quanto era stata ritenuta rilevante la
consulenza tecnica disposta dal PM. ,considerata dalla difesa come
inutilizzabile,perché era stata depositata in data anteriore alla iscrizione dell’imputato
nel registro degli indagati.
Inoltre evidenziava che la citata consulenza era stata eseguita su di una fotocopia di
scrittura attribuita all’imputato.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Risulta successivamente depositata memoria difensiva ,che richiama i motivi di
impugnazione.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero il rilievo attinente alla pretesa violazione dell’art.531 CPP deve ritenersi
manifestamente infondato.
In primo luogo va evidenziato che i motivi di impugnazione si rivelano del tutto
ripetitivi di quanto dedotto in grado di appello,e censurano la sentenza che ha
confermato la sentenza emessa dal Giudice di primo grado- che aveva dichiarato non
doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione dei reatideducendo vizi di motivazione.
A riguardo vale evidenziare il principio enunciato da questa Corte,con sentenza
Sez.VI,30.10-2008,n.40570 -per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che
deduca il difetto di motivazione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato
per intervenuta prescrizione,in quanto l’inevitabile declaratoria di estinzione anche da

,

parte del giudice del rinvio preclude che l’impugnata sentenza possa essere annullata
con rinvio.
Nel caso di specie,devono pertanto ritenersi inammissibili i motivi di impugnazione
riferiti alla pretesa illogicità della motivazione,dedotta proponendo una
interpretazione alternativa delle risultanze processuali,finalizzata alla pronunzia di
provvedimento impugnato l’analisi dei fatti compiuta dal giudice ai soli fini della
esclusione dei presupposti di proscioglimento enunciati dall’art. 129 CPP.,non
rivelando alcun superamento del dettato normativo e degli approdi giurisprudenziali
richiamati nel ricorsoPer tutte le ragioni fin qui rassegnate il ricorso deve ritenersi inammissibile,
Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento della somma di €1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali,e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.
Roma,deciso in data 11 aprile 2013.

assoluzione dell’imputato dai reati ascrittigli,laddove emerge dal testo del

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