Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3730 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3730 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORTARO RITA MARIA n. 4/1/1956
avverso la sentenza n. 1445/2012 del 23/5/2012 del TRIBUNALE DI
MONZA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tortaro Rita Maria a mezzo del proprio difensore propone ricorso avverso la
sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Monza che il 23 maggio 2012
riteneva la propria incompetenza per territorio per il reato di calunnia contestato
alla Tortaro ritenendo la competenza del Tribunale di Desio, rilevando la
abnormità dell’atto essendo l’ufficio giudiziario di Desio una sezione distaccata
dello stesso tribunale di Monza.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
L’imputato non è portatore di un generico interesse alla corretta
applicazione della legge processuale ma, perché sia legittimato all’impugnazione,
deve poter ottenere un risultato diretto e concreto a proprio favore per il caso di
accoglimento della impugnazione stessa.

Data Udienza: 27/11/2013

Nel caso di specie, sentenza di incompetenza che non è impugnabile se non
quale atto abnorme, non si contesta la corretta individuazione dell’ufficio
giudiziario competente – che la stessa parte individua nella sezione distaccata di
Desio secondo i criteri di attribuzione nell’ambito del medesimo Tribunale – ma la
forma con la quale tale giudice è stato individuato. L’impugnazione, quindi, non
potrebbe portare alcun risultato diverso rispetto alla assegnazione del processo
al medesimo giudice senza alcuna compressione di interessi concreti della parte.
Valutate le ragioni della inammissibilità, è adeguata la misura della sanzione

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così deciso il 27 novembre 2013

Pie

pecuniaria determinata in dispositivo.

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