Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 373 del 26/09/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 373 Anno 2013
Presidente: GALBIATI RUGGERO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PAGLIARO MARCO N. IL 16/02/1 9645
avverso la sentenza n. 1278/2005 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 25/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 26/09/2012

OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la sentenza con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato continuato consistente in ripetuti
episodi di vendita di sostanza stupefacente;
della motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche;
– Ritenuta la manifesta infondatezza della censura alla luce della congrua
motivazione, fondata sul riferimento ai plurimi precedenti penali dell’imputato,
idonei a lumeggiarne la personalità;
– Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26-9-2012.

– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo insufficienza

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