Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 373 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 373 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEONARDINI ANDREA N. IL 12/07/1950
avverso la sentenza n. 321/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Leonardini Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Firenze, in data 11-10-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 348, e
477-482 cp .

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come la perizia espletata abbia consentito di escludere
qualunque deficit nella capacità di intendere e di volere dell’imputato . D’altrondeaggiunge la Corte -‘ se l’imputato svolgeva abusivamente l’attività di consulente del
lavoro, deve necessariamente ritenersi che fosse una persona capace di valutare le
proprie azioni e di comprenderne le conseguenze . Il disturbo della personalità
rilevato può certamente aver condizionato la sua condotta ma ciò non significa che
abbia fatto venir meno l’imputabilità del soggetto
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM

Il ricorrente deduce difetto di imputabilità.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13 .

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