Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37299 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37299 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALSONE GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 28/08/1970

avverso l’ordinanza del 19/07/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 05/04/2018

dott. Ferdinando Lignola sostituto procuratore generale della
Letta la requisitoria
del
Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

1. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d’appello di Torino, con ordinanza in
data 19/7/2017, ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di Falsone Giuseppe, detenuto
in regime di cui all’art. 41 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del
magistrato di sorveglianza di Novara che aveva disposto il trattenimento della missiva
indirizzata alla sorella del detenuto contenente tra l’altro il testo di un’intervista dell’avvocato
Brucale -attivo nell’associazione Nessuno tocchi Caino- alla rivista denominata Riforma.
In particolare la missiva era in contrasto con il contenuto della nota del Dap 20/8/2015 ed
era stato disposto il non inoltro proprio a tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza
interna agli istituti di restrizione.
2. Ricorre per cassazione Falsone Giuseppe e ricostruita la vicenda in fatto e la cornice
normativa che caratterizza il visto e il trattenimento della corrispondenza lamenta che dalla
lettura degli atti e dei provvedimenti non si comprende quali siano i motivi di ordine e
sicurezza che giustificano una così forte compressione di diritti di rilievo costituzionale. Il
provvedimento di specie si basava su una mera circolare amministrativa là dove una
incisione di un diritto di quel rilievo si sarebbe dovuta fondare su un provvedimento
dell’Autorità giudiziaria motivato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente ritenuto legittime le limitazioni, imposte ai sensi dell’art. 18 ter
della legge 25 giugno 1975, n. 354, al detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale (sul
divieto di ricezione della stampa locale (Sez. 1, n. 32904 del 02/07/2014 – dep. 23/07/2014,
Li Bergolis, Rv. 261715).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento adottato non appare
affatto astratto o legato esclusivamente alla circolare amministrativa, in guisa tale da far
discendere dalla circolare stessa un divieto contrario a valori di presidio costituzionale o
l’elusione del principio di riserva di legge e di giurisdizione.
Piuttosto si valuta la condizione di pericolosità che discende dal particolare tipo di regime
detentivo in atto a carico del Falsone e in essa si inscrive la ratio che giustifica il trattenimento
della missiva indirizzata alla sorella del detenuto e contenente l’intervista (testé evidenziata)
che, per più profili, avrebbe potuto indurre l’elusione dei rigori del regime in atto.
La circolare non ha, dunque, natura “normativa”. Essa è meramente attuativa delle restrizioni
previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale e non risulta che imponga limitazioni
inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale. Del resto la valutazione compiuta dal
giudice a quo è in perfetta linea con il principio di riserva di giurisdizione. D’altro canto il
ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato
come il non inoltro fosse essenzialmente proteso a prevenire un pericolo per l’ordine e la
sicurezza interna ed esterna dell’istituto penitenziario. Dalla mancanza di specificità del
motivo di ricorso sul punto egualmente discende l’inammissibilità della doglianza.
4. Segue la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione e in forza del disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed

2

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 2000
.
(duemila) in favore delle Cassa
delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018
Il consigliere estensore

Il Presidente

Ant io Cairo

k.,.;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, Ist

L1

A60. 2018

Adriano Iasillo

D-)4/0

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