Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37298 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37298 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAUSE GIACOMO N. IL 15/09/1942
avverso la sentenza n. 2265/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 18/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/septite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/07/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, con sentenza in
data 18.7.2011, resa ex art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Calise
Giacomo la pena di C. 1.250,00 di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 5 lett.
bede6 legge 30.4.1963 n. 283 (detenzione per la vendita di prodotti ittici in cattivo
stato di conservazione).
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunziando la violazione dell’art.

che la richiesta di applicazione della pena, in ordine alla quale il pubblico
ministero aveva prestato consenso, era espressamente subordinata alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale;
che il giudice per le indagini preliminari non ha concesso il beneficio, in assenza di
alcuna motivazione sul punto; e che qualora avesse ritenuto non concedibile il predetto
beneficio, avrebbe dovuto rigettare l’intera richiesta di patteggiamento.
Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha chiesto l’annullamento
senza rinvio dell’impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al giudice a quo per
l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il gravame è fondato.
Questa Corte ha chiarito che nel caso in cui l’imputato abbia subordinato la
richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in
presenza del consenso del P.M., il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o
meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando in
toto la richiesta di patteggiannento. Il giudice, chiamato all’applicazione della pena
concordata tra le parti, ove il richiedente abbia subordinato l’efficacia dell’accordo alla
concessione della sospensione condizionale della pena, a termini dell’espressa
disposizione di cui all’art. 444 c.p.p. comma 3 è, cioè, tenuto a pronunziarsi sulla
concedibilità o meno del beneficio, ratificando, in caso positivo, l’accordo delle parti,
oppure rigettando, in caso negativo, la richiesta di “patteggiamento” (cfr. Sez. 4,
Sentenza n. 9455 del 21/01/2011 Cc. dep. 09/03/2011 Rv. 249813; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20383 del 10/04/2001, dep. 19/05/2001, Rv. 219520).
Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha applicato
la pena concordata dalle parti, senza però concedere il beneficio pure richiesto in via
subordinata alla richiesta di patteggiamento (cfr. atto di opposizione a decreto penale),
in assenza di alcuna motivazione al riguardo, così violando i predetti principi: si impone
l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Napoli, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

444 comma 3 cpp: rileva in particolare:

annulla la sentenza impugnata senza rinvio; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Napoli.

Così deciso in Roma, il 11.7.2013.

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