Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37297 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37297 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Russo Stellario, n. a Messina il 19/12/1950 nel
procedimento nei confronti di :
Cambria Ulisse, n. a Messina il 12/01/1949;
De Pasquale Giuseppe, n. a San Piero Patti il 02/04/1961;

avverso il decreto del Gip presso il Tribunale di Messina in data 06/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Montagna, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 06/12/2012 il Gip presso il Tribunale di Messina ha dichiarato
inammissibile l’opposizione proposta nell’interesse di Russo Stellario e disposto
l’archiviazione del procedimento nei confronti di Cambria Ulisse e De Pasquale
Giuseppe per la violazione degli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Data Udienza: 11/07/2013

2. In data 21/2/2013 la persona offesa personalmente ha interposto ricorso,
richiedendo altresì, in data 25/2/2013, rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.
per cause di forza maggiore dovute allo smarrimento del fascicolo da parte della
cancelleria e ad intervento chirurgico e degenza ospedaliera impeditivi di
tempestiva impugnazione, lamentando essere stata pronunciata l’archiviazione
senza previa fissazione della camera di consiglio onde esaminare l’opposizione

Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Gip, con l’atto di opposizione
erano stati indicati sia l’oggetto delle investigazioni suppletive sia i relativi
elementi di prova allegando documentazione a supporto. Conseguentemente il
decreto di archiviazione non poteva essere pronunciato de plano.
Successivamente il difensore – procuratore speciale della persona offesa, Avv.
Garufi, ha presentato, in data 28/02/2013, nuovo ricorso, nonché nuova istanza
di rimessione in termini, sostitutiva della precedente, entrambi sottoscritti dal
medesimo Difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Entrambi i ricorsi (quello presentato dalla persona offesa personalmente in
data 26/02/2013 e quello presentato in sostituzione del primo dal difensore procuratore speciale della persona offesa in data 28/02/2013) sono
inammissibili.
Quanto al primo, va ribadito che, secondo il costante orientamento di questa
Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non
può essere proposto personalmente dalla persona offesa ma deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore munito di apposito mandato
defensionale, pur se non integrato da procura speciale (tra le altre, Sez.6, n.
22025 del 13/04/2012, Rv. 252873; n. 7956 del 05/02/2010, Pellegatta, Rv.
246140; Sez. U. n. 47473 del 27/09/2007, Lo Mauro, Rv. 237854; Sez. 4, n.
37562 del 01/04/2004, p.o. in proc. Birolo, Rv. 229139). Infatti, premesso che
per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola
dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui – ad eccezione delle parti processuali in
senso tecnico – l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto da difensori
inseriti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, si è ripetutamente
affermato che alla persona offesa non può riconoscersi la qualificazione
soggettiva di parte processuale e che le altre parti private diverse dall’imputato
non possono stare in giudizio (art. 100, comma 1, c.p.p) se non col ministero di
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presentata.

un difensore munito di specifico mandato defensionale, pur se non integrato da
procura speciale.
Quanto al secondo ricorso, lo stesso è tardivo, essendo stato depositato in data
28/02/2013, e quindi oltre i termini di legge, a fronte di notifica del
provvedimento di archiviazione intervenuta, per affermazione dello stesso
ricorrente, in data 17/12/2012, ed essendo già la prima istanza di restituzione

causa il mancato rispetto del termine di giorni dieci di cui all’art. 175, comma 1,
c.p.p..
Infatti, a detta dello stesso ricorrente, il fascicolo, il cui temporaneo smarrimento
avrebbe causato l’impossibilità di redigere in termini, secondo la prospettazione
della persona offesa, il ricorso, sarebbe stato rinvenuto in data 29/12/2012 (si
veda anche l’attestazione in tal senso della segreteria della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Messina), da tale data decorrendo, quindi, il
termine di dieci giorni predetto per la presentazione dell’istanza di restituzione in
termini, presentata invece, come appena sopra rammentato, soltanto il
26/02/2103.
Né il fatto che la comunicazione di detto rinvenimento sia stata effettuata solo
successivamente, ed in data che neppure lo stesso ricorrente del resto precisa,
avrebbe potuto impedire la decorrenza del termine predetto di dieci giorni,
essendo il dies a quo rappresentato dalla cessazione della causa di forza
maggiore.
Neppure, infine, la degenza ospedaliera dedotta dal ricorrente, in ogni caso
certamente non comportante l’impossibilità di rilasciare nei termini il mandato ad
un difensore, avrebbe potuto impedire la decorrenza di detto termine, essendo
iniziata, come da certificazione in atti, il 06/02/2013.
Va infine rilevato, ad abundantiam, che neppure appare sussistere il titolo di
legittimazione a ricorrere posto che il decreto di archiviazione, intervenuto in
procedimento per reato di realizzazione di edifici in assenza del nulla osta
antisismico in ragione di maturata prescrizione, è stato fatto oggetto di
opposizione sul presupposto della mancata ultimazione dei lavori degli edifici e
della loro consegna, tra gli altri, all’opponente, sfornito, pertanto, come ben
chiarito nel provvedimento opposto, della veste di persona offesa del reato in
oggetto.

4. I ricorsi nonché l’istanza di restituzione in termini vanno pertanto dichiarati

inammissibili con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
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in termini del 26/02/2013 comunque inammissibile per intervenuta decadenza

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza di restituzione in termini nonché i ricorsi e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2013

Il Consìilier est.

Il P sidente

euro 1.000 in favore della cassa delle ammende

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