Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37297 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37297 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALSONE GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 28/08/1970

avverso l’ordinanza del 27/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 05/04/2018

Letta la requisitoria del dott. Ferdinando Lignola sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

1. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d’appello di Torino con ordinanza in
data 27 giungo 2017 ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell’interesse di Falsone
Giuseppe detenuto in regime di cui all’art. 41 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il
provvedimento del magistrato di sorveglianza di Novara che aveva disposto il trattenimento
dei due libri spediti al detenuto dall’esterno, in ragione del divieto specifico previsto dalla
circolare 10/2/2014. Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse stato
oggetto di specifiche critiche e che la doglianza si fosse risolta in una generica denuncia
d’illegittimità della decisione che si affermava contraria al principio di libertà e segretezza della
corrispondenza del detenuto.
2. Ricorre per cassazione Falsone Giuseppe e ricostruita la vicenda in fatto e la cornice
normativa che caratterizza il visto e il trattenimento della corrispondenza lamenta che dalla
lettura degli atti e dei provvedimenti non si comprende quali siano i motivi di ordine e
sicurezza che giustificano una così forte compressione di diritti di rilievo costituzionale. Il
provvedimento di specie si basava su una mera circolare amministrativa, là dove una
incisione di un diritto di quel rilievo si sarebbe dovuta fondare su un provvedimento
dell’autorità giudiziaria motivato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente ritenuto legittime le limitazioni, imposte ai sensi dell’art. 18 ter
della legge 25 giugno 1975, n. 354, al detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale (sul
divieto di ricezione della stampa locale (Sez. 1, n. 32904 del 02/07/2014 – dep. 23/07/2014,
Li Bergolis, Rv. 261715).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento adottato non appare
affatto astratto o legato esclusivamente alla circolare amministrativa, in guisa tale da far
discendere dalla circolare stessa un divieto contrario a valori di presidio costituzionale o
l’elusione del principio di riserva di legge e di giurisdizione.
Piuttosto si valuta la condizione di pericolosità che discende dal particolare tipo di regime
detentivo in atto a carico del Falsone e in essa si inscrive la ratio che giustifica il divieto di
ricezione di materiale siffatto (libri) dall’esterno, trattandosi oggetti che, attraverso quella
forma di recapito, potrebbero, per più profili, indurre ad eludere i rigori del regime in atto.
La circolare non ha, dunque, natura “normativa”. Essa è meramente attuativa delle restrizioni
previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale e non risulta che imponga limitazioni
inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale. Risulta del tutto ragionevole, dunque,
la prescrizione che la “ricezione” avvenga per il tramite della direzione dell’istituto o
dell’impresa incaricata della distribuzione in carcere. Si tratta di prescrizioni che non limitano
il diritto del detenuto ad informarsi o a studiare e che risultando solo conformate agli scopi del
regime di detenzione speciale, indicando le modalità con cui possono essere ricevuti,
consegnati o custoditi i libri nella camera di detenzione (ha escluso peraltro il potere di
disapplicazione da parte del magistrato di sorveglianza in parte qua: Sez 1 23/9/2013 n.
46783). Nessun dubbio, invero che, sia garantito anche al detenuto sottoposto a regime di
detenzione speciale, il diritto all’informazione, alla rieducazione attraverso la lettura ed anche
il diritto allo studio. Non pertinente risulta, ancora, il richiamo al principio di segretezza della
corrispondenza, tema non sviluppato nei motivi di reclamo e non correlato, comunque, alla
motivazione del provvedimento impugnato, non rilevando nel caso di specie.

2

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Segue la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione e in forza del disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 2.000 (duemila) in favore delle Cassa
delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi

Roma, lì

JjjiO1 2018

Il Presidente

Il consigliere estensore

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