Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37296 del 11/07/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 37296 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VILLA PAOLO N. IL 18/02/1990
avverso il decreto n. 51/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
05/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA;
lette/septite le Ronclusioni del PG Dott.

DEPOSITAT

IL

Uditi difensor Avv.;

Ci`,.!..+qC.:ELLERIA

11 SFT 71113

Data Udienza: 11/07/2013

RITENUTO IN FATTO
Villa Paolo ha proposto, tramite difensore, ricorso per Cassazione per
l’annullamento dell’ordinanza 5.12.2012 con la quale il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano ha convalidato, a sensi della L. n. 401 del 1989, art.
6, comma 3, il decreto del Questore che, tra l’altro, gli imponeva l’obbligo di
presentazione \ai Carabinieri 30 minuti dopo l’inizio e trenta minuti prima della fine di
ogni incontro di calcio disputato dalla squadra dell’Inter. Deduce violazione di legge

eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della
conseguente violazione del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di turbative nello svolgimento
di manifestazioni sportive, il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del
Questore ha l’obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della
misura, diritto da esercitarsi attraverso un

“contraddittorio cartolare” nel termine

dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro
il quale il P.M. può richiedere la convalida e l’interessato può presentare memorie e
deduzioni (cass. sez. 3 11.12.2007 n. 2471; cass. sez. 3 18.1.2012 n. 7033 in
motivazione ove si ribadisce che il termine di 48 ore per preparare le memorie e
deduzioni rappresenta un lasso temporale ritenuto congruo per esplicare il
contraddittorio sia pure cartolare).
Del resto – come pure rilevato da questa Corte – cfr. cass sez. 3 11.12.2007 n.
2471 cit. – l’art. 111 Cost., comma 2, inserito dalla Legge Costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 (inserimento dei principi del giusto processo nell’art. 111 Cost.) nello
stabilire che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità” ha conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti,
peraltro già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali (da ultimo C. cost. n.
26 del 2007).
Sicché se il P.M. ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del
provvedimento del questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di
convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia
anch’egli un analogo termine a difesa di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla
notifica del provvedimento del questore) per presentare “memorie o deduzioni” al
giudice competente per la convalida del provvedimento. La garanzia del contraddittorio
cartolare prevista dall’art. 6 cit. (audiatur et altera pars) deve avere il contenuto di
una effettiva possibilità per il destinatario di una misura di prevenzione incidente sulla
sua libertà personale (qual è appunto l’ordine di presentarsi alla Polizia) di interloquire
sulla legittimità del provvedimento mediante la presentazione, personalmente o a

(art. 6 comma 3 della legge 13.12.1989 n. 401 e 178 lett. c cpp) sotto il profilo della

I
mezzo di difensore, di memorie o deduzioni al g.i.p. competente per la convalida, il
quale delle stesse deve tener conto nel motivare il suo provvedimento. Pertanto da
questa lettura costituzionalmente orientata della L. n. 401 del 1989, cit. art. 6, e
segnatamente del suo comma 2 bis, che prevede per l’interessato la “facoltà di
presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice
competente per la convalida del provvedimento”, può desumersi una garanzia minima
per l’esercizio del diritto di difesa: le memorie e le deduzioni depositate entro tale

tempestive e devono essere prese in considerazione, nell’adottare l’ordinanza
(motivata) di convalida, dal g.i.p., il quale non può provvedere prima della scadenza di
tale termine; ed ove il g.i.p., investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo
la sua decisione prima che scada tale termine di quarantotto ore, l’ordinanza di
convalida è affetta da vizio di violazione di legge.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che il provvedimento del Questore di Milano
è stato notificato all’interessato il 3.12.2012 alle ore 18,30, mentre il Pubblico
Ministero ha chiesto la convalida il 5.12.2012 e la convalida del GIP è intervenuta lo
stesso 5.12.2012. Nel provvedimento di convalida manca l’indicazione dell’ora, ma
deve presumersi che il provvedimento sia stato emesso in orario di ufficio, essendovi
in calce l’apposizione del timbro del cancelliere attestante il deposito: è evidente quindi
che l’intervallo cronologico tra la notifica del provvedimento del Questore e l’emissione
dell’ordinanza di convalida è inferiore al ricostruito termine a difesa dell’interessato di
quarantotto ore ed è stato perciò insufficiente per l’esercizio del diritto di difesa
dell’interessato mediante la presentazione di memorie o deduzioni a discarico. Tale
vizio procedimentale, per le ragioni sopra argomentate, inficia in radice l’impugnata
ordinanza del G.I.P. (che peraltro dà atto della mancata presentazione di memorie o
deduzioni): da ciò consegue l’annullamento senza rinvio (cfr. in proposito cass.
16.2.2011 n. 21788).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Milano in data 14.11.2012 limitatamente all’obbligo di
presentazione.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Questore di
Milano.
Così deciso in Roma il 11.7.2013.

termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre

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