Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37296 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37296 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIA
nel procedimento a carico di:
OGLIALORO GIUSEPPE nato a RAMACCA il 23/01/1968

avverso l’ordinanza del 13/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
udito il difensore

it,

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Catania, adito ex art. 310 cod. proc. pen., accoglieva l’appello
proposto da Oglialoro Giuseppe, per mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza
emessa in data 13/07/2017 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Caltagirone, con cui era stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia
cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., commesso ai danni

in carcere e ordinava la rimessione immediata in libertà dell’appellante. Riteneva che il
quadro materiale non assurgesse ai crismi di gravità indiziaria idonei a legittimare la
misura custodiale disposta dal primo giudice.
Annotava il giudice della Libertà che la reticenza della vittima, Oglialoro Gaetano,
al pari, non aveva contribuito a fare chiarezza sulla vicenda. Costui, infatti, nulla aveva
riferito sulla modalità del ferimento e sulla lite con il cugino stesso, all’interno del blue
bar di Ramacca. Gli stessi esiti della consulenza di parte avevano, del resto, permesso
di ipotizzare che lo stesso Oglialoro Gaetano fosse a sua volta in possesso di un fucile
e che aveva avuto modo di esplodere alcuni colpi all’indirizzo del cugino. La situazione
di incertezza induceva, pertanto, il giudice del controllo ad annullare il titolo
custodiale.

2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltagirone
lamentando l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché la
mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale del riesame abbia annullato la
disposta custodia cautelare in carcere in base all’assunto secondo cui le indagini non
erano complete e non offrivano dati univocamente interpretabili. Pur richiamata, nella
prospettazione a discarico la consulenza tecnica di parte il ricorrente ha ritenuto che
gli elementi a disposizione non incrinassero affatto il quadro a carico, avendo
l’indagato stesso ammesso di aver colpito il cugino con un secondo colpo, attingendolo
al volto.
Contrariamente le attività d’indagine espletate confermavano la dinamica del
fatto fornita dalla parte offesa che sul punto sarebbe stata credibile e idonea a
supportare la piattaforma di gravità indiziaria.

2. Oglialoro Giuseppe ha depositato, per mezzo del difensore di fiducia, una
memoria difensiva articolata in otto punti.
Nel primo punto evidenzia che l’abitazione dell’indagato, in cui si è verificato il
fatto, sia indice di totale assenza di volontà omicidiaria e che Oglialoro Giuseppe

2

del cugino Oglialoro Gaetano. Annullava, pertanto, la misura cautelare della custodia

stesso avrebbe dovuto avere la certezza che quel giorno e a quell’ora il cugino si
sarebbe presentato presso quel domicilio.
In un secondo punto evidenzia la presenza di segni di arma da fuoco sulla parete
della porta d’ingresso dell’abitazione. Il Pubblico Ministero aveva disatteso la richiesta
della difesa di procedere ad attività di indagini urgenti, di tal ché il difensore
dell’Oglialoro Giuseppe aveva fatto redigere dal proprio consulente tecnico una
consulenza descrittiva, al fine di dimostrare che proprio la parte offesa, Oglialoro
Gaetano, avesse tentato di uccidere, sparando colpi di arma da fuoco con proiettili

successivamente esploso un colpo con lo scopo di far desistere il cugino dal proprio
intento. Successivamente sarebbe stato costretto a scappare per evitare di rimanere
ucciso, dal momento che Oglialoro Gaetano si sarebbe introdotto nell’abitazione
ancora armato.
Detti elementi erano stati successivamente riscontrati nella relazione disposta
tempo dopo dai R.I.S.
Con il terzo punto si annota che la persona offesa non aveva mai modificato le
dichiarazioni rese ai C.C. di Palagonia, mantenendo, così, un atteggiamento omertoso
e calunnioso, né aveva mai ammesso quanto emerge chiaramente dalle indagini. La
persona offesa, infatti, aveva sostenuto di essersi recata presso l’abitazione
dell’indagato solo per chiarire, in seguito ad una lite di averlo invitato ad uscire di casa
provocandolo.
Con il quarto punto si giustifica il silenzio dell’indagato in merito al fatto-reato.
Oglialoro Giuseppe non aveva reso alcuna dichiarazione contro il cugino,
nell’immediatezza dei fatti in quanto non aveva intenzione di denunziarlo.
Con i rimanenti punti si esaminano una serie di elementi che si sarebbero
concretizzati in errori compiuti dagli agenti operanti durante le indagini. Essi sarebbero
stati rilevati dal consulente tecnico di parte. L’ordinanza impugnata, invece, aveva
fatto piena luce sull’accadimento, ritenendo oggettivamente errata per difetto di
informazioni di concreta valenza indiziaria la pronuncia del GIP. Da quanto emerso
risultava, invero, evidente che l’Oglialoro Giuseppe avesse agito scriminato dall’art. 52
cod. pen.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Va ritenuta erronea e per certi versi
effettivamente contraddittoria la conclusione cui è giunto il giudice dell’appello
cautelare che ha annullato la misura emessa nel confronti dell’Oglialoro per il tentato
omicidio del cugino. Ha ritenuto invero, il giudice a quo che il materiale a disposizione
pur integrando un quadro indiziario per l’anzidetto delitto non assumesse i crismi della
gravità idonei a fondare l’intervento cautelare in personam.

modificati e potenziati nella forza dei piombini contenuti. L’indagato aveva

Risultano fondati i rilievi del ricorrente che ha, in sostanza, annotato come il
ragionamento svolto dal tribunale del riesame risulti apodittico e privo di una
motivazione logica.
In realtà si tende a convalidare una situazione di dubbio, ritenendo non
attendibile, d a un lato, la versione della persona offesa e, dall’altro, valorizzando
alcuni dati emersi all’esito della consulenza a discarico, dati, si afferma, che
attesterebbero tracce di sparo anche da parte della vittima e che indurrebbero a
postulare come verosimile la tesi dell’azione in legittima difesa da parte dell’Oglialoro

Contrariamente, si deve convenire con la prospettazione per cui la presenza delle
tracce di colpi d’arma da fuoco sul perimetro dell’abitazione non risulta elemento
idoneo a incrinare la ricostruzione a fondamento del quadro di gravità indiziaria,
almeno nella misura in cui, in difetto di una motivazione appagante, non riesce a
intendersi in ragione di quale percorso quei segni siano stati ricondotti con certezza
all’azione e alla vicenda di sparo in questione. Né si comprende sulla scorta di quali
elementi si sia inferito trattarsi, con certezza, ancor prima di colpi d’arma da fuoco, da
ricondurre ad una azione di fuoco post a in essere inizialmente dalla vittima verso il
cugino. Né, e per altro verso, la motivazione spiega in maniera convincente, perché le
tracce repertate (il bossolo di cartuccia e le borre) debbano deporre per la tesi
prospettata a discarico secondo cui lo stesso Oglialoro Gaetano fosse armato e avesse
esploso colpi contro il cugino. In questa logica, posto che le borre caratterizzano
qualsiasi cartuccia (e consistono nel materiale frapposto tra la carica esplosiva e la
pallottola con lo scopo di evitare la dispersione dei gas che si producono con lo
scoppio, materiale che viene espulso nella congiuntura dello sparo) non si comprende
sulla scorta di quale percorso logico si sia inteso ritenere che esse borre fondassero la
prospettazione della legittima difesa, né in base a quale ragionamento una costruzione
siffatta potesse essere supportata da quanto repertato all’esterno dell’abitazione.
D’altro canto il provvedimento impugnato pur incentrando un punto di critica
sulla attendibilità della persona offesa non si confronta con gli accertamenti successivi
dell’11/7/2017 e del 13/7/2017. Infatti, le tracce di sangue rinvenute sulla strada non
sembrano in contrasto con la posizione dell’Oglialoro Gaetano, attinto dal colpo d’arma
da fuoco, colpo che, in sede di convalida dell’arresto, l’Oglialoro Giuseppe ha, d’altro
canto, ammesso di aver esploso contro il cugino.
Anche le richiamate reticenze del portato dichiarativo della vittima in immediato
e il gesto di fare accesso all’abitazione del cugino dopo essere stato colpito per
ottenere soccorso, non si spiega in che termini siano elementi idonei a incrinare ex se
la portata del quadro di gravità indiziaria che aveva ritenuto il Giudice per le indagini
preliminari.

ikA

Giuseppe.

Alla luce di quanto premesso l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio al Tribunale del riesame di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del
riesame di Catania.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018
Il consigliere estensore

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

.

.e- 4.ALìO1 2018

Il Presidente

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