Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37293 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37293 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

Data Udienza: 05/04/2018

sul ricorso proposto da:
GIOVANNI CANINO, n.1’08/10/1967;

avverso l’ordinanza n. 221/2016 del TRIBUNALE di FERRARA del 08/02/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luigi Cuomo,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

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RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ferrara, quale giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della continuazione proposta
da Canino Giovanni ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle seguenti
sentenze:
– Tribunale di Forlì del 28/11/2008, di condanna per il reato di cui all’art. 4 L. n.
110 del 1975 (fatto del 09/10/2006);

D.P.R. n. 115 del 2002 (fatto del 18/04/2006);
– Tribunale di Trapani del 20/11/2012, di condanna per il reato di cui all’art. 648
(fatto dell’11/11/2007);
– Tribunale di Trapani del 22/12/2010, di applicazione di pena ex art. 444 cod.
proc. pen. per il reato di traffico di stupefacenti (fatto commesso fino al
24/08/2010);
– Tribunale di Ferrara del 06/10/2009, di condanna per reati di cui agli artt. 624
e 625 cod. pen. (fatti del 06/10/2006 e del 07/10/2006).
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto i diversi episodi criminosi privi di apprezza’bile contiguità cronologica tra loro e del tutto disomogenei quanto ai titoli di reati
contestati.

2. Canino, a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione avverso la su indicata
ordinanza, per illogicità della motivazione, rilevando che il giudice dell’esecuzione
non aveva valutato il proprio stato di tossicodipendenza, la natura omogenea delle
disposizioni incriminatrici violate, la vicinanza temporale tra i reati e il riconoscimento della continuazione interna nelle sentenze dedotte per la valutazione in executivis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di
questa Corte, l’elemento caratterizzante l’istituto della continuazione va ravvisato
nell’unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i
quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato – sia pure a
grandi linee – ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, sin da quando si
commette la prima violazione le altre siano già deliberate, per cui le singole nnanife-

– Tribunale di Ferrara del 13/10/2009, di condanna per il reato di cui all’art. 125

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stazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l’attuazione,
sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a
commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l’omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto e la modalità di commissione dei reati.

trodotta con L. 21 febbraio 2006 n. 49, è stato chiarito che l’innovazione legislativa
deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale status può essere preso in esame per giustificare
la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati ad esso collegati e dipendenti,
sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per
la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.
261490).
La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è
condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione,
ma ne costituisce comunque un indice rivelatore, che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione, qualora emerga dagli atti o sia
stato altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014,
Flamrnini, Rv. 259192).
1.3. Nel caso in esame, il giudice a quo non applicava puntualmente tali principi,
avendo del tutto ignorato la disciplina novellatrice sopra citata e avendo dato risalto
esclusivamente ad ulteriori profili, omettendo di considerare che già nell’istanza originaria di applicazione della continuazione il ricorrente aveva presentato documentazione varia (compresa la certificazione del Sert), inerente al proprio stato di tossicodipendenza e ai periodi di sottoposizione a specifica cura.
Ne consegue che il ragionamento sviluppato dal giudice dell’esecuzione sconta
un’omissione la cui rilevanza è imposta dalla legge, e cioè la considerazione dello
stato di tossicodipendenza del richiedente (Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124).
Il provvedimento impugnato, peraltro, prescinde totalmente dai dati conoscitivi
offerti dalle sentenze di condanna, indispensabili per la ricostruzione a posteriori
dell’atteggiamento interiore del soggetto agente; indica, peraltro, quale fattore ostativo all’applicazione della continuazione, la natura eterogenea delle violazioni,
aspetto che però non ricorre in relazione a tutte le condotte criminose, per le quali
Canino era stato condannato.

1.2. Quanto poi, in particolare, allo stato di tossicodipendenza e alla modifica in-

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2. Si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
Tribunale di Ferrara, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perché
proceda a nuovo, più approfondito, esame dell’istanza da condursi in piena libertà,
ma alla luce dei rilievi sopra formulati.

P. Q. M.

Così deciso in Roma il 5 aprile 2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ald Espoù
“o

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

L1 AGO. 2018

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ferrara.

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