Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37292 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37292 Anno 2018
Presidente:
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Attanasio Alessio, nato a Siracusa il 16/07/1970,
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avverso l’ordinanza del 27/06/2017 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste dei Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, deliberata il 27 giugno 2017 il
Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto la richiesta di ottemperanza,
avanzata dal detenuto, Attanasio Alessio, rispetto al provvedimento di
accoglimento di reclamo in materia di diritti, ex artt. 25 e 14 ter Ord. Pen.,
emesso dallo stesso Magistrato, in data 31 gennaio 2012, a favore di Attanasio,
con riguardo alla ricezione dall’esterno e alla trasmissione all’esterno di libri e
riviste.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Attanasio
personalmente, denunciando, con unico motivo, la violazione degli artt. 35 bis,
comma 5, Ord. Pen., e 648 cod. proc. pen.

2. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, come
richiesto dal Procuratore generale.

Data Udienza: 20/02/2018

Analoga impugnazione dello stesso Attanasio avverso ordinanza di rigetto di
richiesta di ottemperanza inerente al medesimo provvedimento adottato dal
Magistrato di sorveglianza di Spoleto, il 31 gennaio 2012, in tema di ricezione
dall’esterno e trasmissione all’esterno di libri e riviste, è stata già esaminata da
questa Corte, con sentenza del 25 novembre 2016 (n. 23310 del 2017), che ha
dichiarato inammissibile il ricorso di Attanasio contro il diniego di ottemperanza.

spiega che gli elementi addotti come nuovi dall’interessato non inficiano il
giudizio già espresso nel suddetto precedente, espressamente richiamato dal
redattore.
La censura del ricorrente si profila, rispetto alle diffuse e coerenti
argomentazioni dei precedenti sullo stesso oggetto, oltremodo generica e del
tutto priva di fondamento giuridico.
Discende l’inammissibilità dell’attuale ricorso e la conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento alla cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che si stima equo determinare nella somma di euro duemila,
non esulando dalla riproposizione della medesima richiesta e del successivo
ricorso profili di colpa (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2018.
Il presidente-relatore
Antonella Patrizia Mazzei

CORTE SUPREMA Di CASS; ‘IONE
Prima Sezione Penaie

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

JJI O. 2018
.

L’ordinanza attualmente impugnata, con motivazione puntuale e corretta,

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