Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37291 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 37291 Anno 2018
Presidente:
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Schiavone Nicola, nato a Napoli il 12/06/1978,
avverso l’ordinanza del 22/06/2017 del Tribunale di sorveglianza di Perugia,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso
come istanza di correzione e la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza
di Perugia per quanto di ulteriore competenza.
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
1. Schiavone Nicola si è rivolto al tribunale di sorveglianza di Perugia,
chiedendo di correggere il calcolo dei giorni di sua restrizione nell’istituto
penitenziario di Civitavecchia, indicati nel numero di 517 (anziché 571)
nell’ordinanza del 22 giugno 2017, emessa dallo stesso tribunale, con la quale è
stata parzialmente accolta la richiesta risarcitoria avanzata da Schiavone, ai
sensi dell’art. 35 ter Ord. Pen., con conseguente riduzione della pena, per
ritenuto trattamento degradante subito, di giorni 51.

2. Tale richiesta, erroneamente interpretata come ricorso per cassazione, è
stata inoltrata a questa Corte, mentre essa, come emerge inequivocabilmente
dal suo contenuto, si limita a denunciare un preteso errore di calcolo dei giorni

Data Udienza: 20/02/2018

ritenuti rilevanti ai fini risarcitori, senza proporre impugnazione alcuna avverso il
provvedimento del tribunale.
Segue la corretta qualificazione dell’atto come istanza di correzione di errore
materiale, senza impugnazione dell’ordinanza di riferimento, da rimettere alla
decisione dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, a norma dell’art.
130, comma 1, cod. proc. pen., e, quindi, al Tribunale di sorveglianza di Perugia

P.Q.M.
Qualificata la richiesta come istanza di correzione di errore materiale, senza
impugnazione del provvedimento, dispone la trasmissione degli atti al tribunale
di sorveglianza di Perugia.
Così deciso il 20 febbraio 2018.
Il presidente-relatore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

oggi
Depositata in Cancelleria

00. 2015

Antonella. Patrizia Mazzei
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cui vanno restituiti gli atti.

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