Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37290 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37290 Anno 2018
Presidente:
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,
avverso l’ordinanza del 8/06/2017 del Tribunale di sorveglianza di Perugia, resa
nel procedimento instaurato su reclamo di
Coluccia Luigi Otello, nato a Galatina il 24/03/1946;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, deliberata in data 8 giugno 2017 su
richiesta di rimedio risarcitorio avanzata da Coluccia Luigi Otello, ai sensi degli
artt. 69, comma 6, e 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, con successive
modifiche (abbreviata in Ord. Pen.), in relazione all’articolo 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (abbreviata
in Cedu), ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, il Tribunale di sorveglianza
di Perugia ha accolto la domanda di Coluccia, ritenendo le condizioni della sua
detenzione, nell’istituto penitenziario di Napoli — Secondigliano, disumane e

Data Udienza: 20/02/2018

degradanti per mancanza di spazio disponibile, e ciò per la durata di 2.219
giorni; conseguentemente, risultando la pena già interamente espiata al
momento della decisione (non anche al tempo della proposta domanda), ha
liquidato a favore di Coluccia la totale somma di euro 17.752,00 a titolo di
risarcimento del riconosciuto danno.

Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, tramite l’avvocato dello Stato, che
deduce tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione a norma dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il Ministro ricorrente lamenta violazione dell’art. 35
ter Ord. Pen. e dell’art. 2043 cod. civ., denunciando l’incompetenza del
Magistrato di sorveglianza a provvedere sul reclamo.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 35 ter Ord. Pen.
quanto all’individuazione dello spazio disponibile da parte dell’interessato
durante la detenzione nell’istituto penitenziario suddetto.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 35 ter Ord. Pen. e degli
artt. 2935 e 2947 cod. civ. per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto
al rimedio risarcitorio.

3.

Il Procuratore generale, nella requisitoria del 12 dicembre 2017,

richiamando la giurisprudenza di legittimità sui temi dedotti, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Merita accoglimento solo il secondo motivo di ricorso.
1.1. La prima censura è infondata perchè in contrasto con la giurisprudenza
della corte di cassazione, secondo la quale: “In materia di rimedi risarcitori
conseguenti alla violazione dell’art. 3 Cedu nei confronti di soggetti detenuti o
internati, presupposto necessario per radicare la competenza del magistrato di
sorveglianza è lo stato di restrizione del richiedente al momento della
proposizione del reclamo ex art. 35 ter Ord. Pen., a nulla rilevando l’eventuale
scarcerazione nelle more della decisione” (Sez. 1, n. 5515 del 17/11/2016, dep.
2017, Sbeglia, Rv. 269198; Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016 dep. 2017,
Cangelosi, Rv. 270659); e ciò in ragione della natura funzionale della
competenza del giudice (magistrato e tribunale) di sorveglianza e in applicazione
del principio della “perpetuatio jurisdictionis” (c.f.r., in generale, in tema di
2

2. Avverso la predetta decisione ricorre per cassazione il Ministero della

competenza: Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, Conflitto comp. in
proc. Savino, Rv. 245948).
Nel caso in esame, Coluccia era detenuto al momento della presentazione
della domanda risarcitoria ed è stato scarcerato, per avvenuta integrale
espiazione della pena, nelle more del procedimento.
Il primo motivo deve essere, dunque, respinto.

diritto con riguardo alle violazioni antecedenti di oltre un quinquennio la richiesta
di risarcimento.
Al riguardo la corte di cassazione ha chiarito che: “In tema di rimedi
conseguenti alla violazione dell’art. 3 Cedu nei confronti di soggetti detenuti o
internati, l’azione prevista dall’art.

35-ter

ord. pen. (introdotto dal d.l.

26/06/2014, n. 92, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge
11/08/2014, n. 117, n.d.r.) è uno strumento riparatorio di matrice solidaristica,
con carattere indennitario e non risarcitorio in senso stretto, con la conseguenza
che non è assoggettabile alla prescrizione quinquennale stabilita dall’art. 2947
cod. civ. in tema di fatto illecito e che, in applicazione del principio espresso
dall’art. 2935 cod. civ., per il tempo antecedente all’introduzione della relativa
disciplina non è giuridicamente possibile rilevare alcuna ipotesi di prescrizione
poiché il diritto non poteva essere fatto valere” (Sez. 1, n. 47333 del
16/03/2017, P.G. in proc. Chargui Khatoui, Rv. 271173).
E, più recentemente, nella sua più autorevole composizione, la corte ha
precisato che: “La prescrizione del diritto leso dalla detenzione inumana e
degradante, azionabile dal detenuto ai sensi dell’art. 35-ter, commi 1 e 2, Ord.
Pen., per i pregiudizi subiti anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 26 giugno
2014 n. 92, decorre dal 28 giugno 2014” (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep.
26/01/2018, M. Giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271649).
Ne discende, nel caso in esame, che non si è consumata alcuna prescrizione
del diritto azionato dall’interessato.
2.3. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
Sul tema dedotto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Ai fini
della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario in cella
collettiva, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella
violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3
della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come
interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, la soglia minima dei tre metri
quadrati va riferita alla “superficie calpestabile” funzionale alla libertà di
movimento del recluso, dovendosi, pertanto, detrarre, al fine del calcolo dello
3

2.2. Infondato è anche il terzo motivo che eccepisce la prescrizione del

spazio individuale minimo, l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da
strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto a castello, destinato a sole finalità
di riposo” (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv.
271087; Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231; Sez. 1, n. 13124
del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514).
Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, ha contraddetto

Coluccia, nel corso della detenzione nel carcere di Napoli-Secondigliano, aveva
costantemente fruito di uno spazio individuale, compreso tra i tre e i quattro
metri quadrati (c.f.r. pag. 4 dell’ordinanza), con ampia possibilità di “passeggio”
e “socialità” per sei ore al giorno, ha tuttavia illegittimamente riconosciuto allo
stesso il risarcimento monetario come sopra indicato.

2. Segue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, non
essendo ravvisabile, per la ragione suindicata, alcuna violazione del divieto posto
dall’art. 3 della Cedu nel corso della detenzione di Coluccia nel carcere di NapoliSecondigliano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 20 febbraio 2018.
Il presidente-relatore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Deposita N in Cancelleria oggi
Roma,

n 411 AGO. 2018

Antonella Patrizia Mazzei

la giurisprudenza enunciata, poiché, pur espressamente riconoscendo che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA