Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3729 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3729 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Nel processo a carico di
GIULIETTI MASSIMILIANO n. 13/10/1972
GIULIETTI ANNA MARIA n. 19/6/1947
avverso la sentenza n. 1141/2009 del 30/6/2011 della CORTE DI APPELLO
DI FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore dei Giulietti avv. Tito Borrello che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 30 giugno 2011 in riforma
della sentenza del tribunale di Montepulciano del 15 giugno 2008 assolveva
Giulietti Massimiliano e Giulietti Anna Maria dal reato di calunnia consistita
nell’avere gli stessi incolpato due carabinieri del reato di lesioni volontarie
accusandoli di aver percosso il Giulietti Massimiliano in occasione di un controllo
a suo carico.
La Corte di Appello osservava, con ampia motivazione, che la non manifesta
inverosimiglianza della versione dei fatti resa nelle denunce dai Giulietti,
valutata unitamente all’obiettivo interesse delle persone offese a rendere

Data Udienza: 27/11/2013

dichiarazioni che escludessero l’avere tenuto le condotte di cui i due Giulietti li
avevano accusati, rendeva obiettivamente incerta la sussistenza del reato di
calunnia.
Contro tale decisione ricorre il procuratore generale di Firenze che rileva
difetto di motivazione, in quanto la Corte:
– non avrebbe valorizzato la dichiarazione di Giulietti Massimiliano che
diceva di avere ricevuto uno schiaffo senza ragione;
– non ha considerato la diversità di versioni dei Giulietti

“in ordine alla

– ha commesso errori di valutazione rispetto ai segni fisici delle percosse;
– ha errato nel ritenere che la autovettura del Giulietti fosse priva di
copertura assicurativa.
Il ricorso è inammissibile.
L’ufficio ricorrente non individua specifiche carenze della motivazione o
errori logici ma, sulla scorta di talune circostanze di fatto di dubbio significato o
comunque non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, invoca una
nuova valutazione in merito della vicenda, attività preclusa al giudice di
legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

posizione che aveva l’uomo quando sarebbe stato percosso dallo schiaffo”;

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