Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37289 del 19/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37289 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
FERRANTI TECLIO N. IL 30/11/1953
avverso la sentenza n. 1952/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MACERATA, del 09/10/2012
senti a la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
le /sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona ricorre
per la cassazione della sentenza 9.10.2012 con cui il GUP presso il Tribunale di Macerata
ha applicato, nei confronti di Ferranti Teclio, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena
concordata di C. 25.000 di multa in sostituzione di quella di mesi tre e giorni venti di
reclusione, per i reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter del D. Lvo n. 74/2000, omettendo di
provvedere sulla confisca prevista obbligatoriamente dall’art. 1 comma 143 della legge
n. 244/2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
A norma dell’articolo art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 legge finanziaria 2008

“nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5. 8, 10 bis, 10 ter, 10

quater e 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all’art. 322-ter del codice penale”.
Quest’ultima disposizione, nella formulazione applicabile alla fattispecie in esame, a
sua volta al primo comma prevede che nel caso di condanna o di applicazione della pena
a su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp è sempre ordinata la confisca dei
beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo
ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
Nel caso di specie, pertanto, essendo stata applicata, con la sentenza impugnata, la
pena su richiesta delle parti per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate
(art. 10 bis del D. Lvo n. 74/2000) e di omesso versamento di IVA (art. 10 ter), sussiste
la denunziata violazione di legge e quindi la sentenza deve essere annullata
limitatamente alla omessa confisca di quanto in sequestro, con rinvio al Tribunale di
Urbino perché provveda anche agli adempimenti di cui all’ultimo comma dell’art. 322 ter
cp.
P.Q.M.

12-2
annulla la sentenza impugnata limitatamente allaCla con rinvio al Tribunale di
rt i nb.

11 3 cuuje..

Così deciso in Roma il 19.6.2013.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso in conformità.

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