Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37287 del 19/06/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37287 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VASTO
nei confronti di:
POTALIVO PASQUALINO N. IL 05/02/1965
avverso la sentenza n. 239/2012 TRIBUNALE di VASTO, del
24/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/sepWe le conclusioni del PG Dott.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 19/06/2013
50962/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 aprile 2012 il Tribunale di Vasto ha applicato su richiesta delle parti a
Potalivo Pasqualino la pena di mesi sei di reclusione per reati di cui agli articoli 10 bis e 10 ter
d.lgs. 74/2000.
2.
Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto,
denunciando che l’applicazione della pena su richiesta sarebbe preclusa dall’articolo 2 comma
36 vicies semel d.I.138/2011, convertito in I. 148/2011, che, in quanto norma processuale,
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale aveva affrontato la questione posta dal ricorso nella motivazione della sentenza,
rilevando che l’articolo 2 comma 36 vicies semel, lettera m), d.I.138/2011, convertito in I.
148/2011, ammette il patteggiamento per i reati al d.lgs. 74/2000 solo in presenza delle
circostanze attenuanti dell’avere estinto il debito prima del dibattimento e dell’avere pagato
anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, e che tale
nuova disciplina non è applicabile alla fattispecie relativa a reati commessi anteriormente alla
sua entrata in vigore (i reati
de quibus erano stati consumati nel 2008) in quanto
“indiscutibilmente peggiorativa della posizione dell’imputato”. Il ragionamento del Tribunale è
condivisibile, ma vi è di più: è lo stesso legislatore a escludere espressamente la retroattività
della norma stabilendo all’articolo 2, comma 36
vicies bis, d.I.138/2011, convertito in I.
148/2011, che “le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. In claris non fit
interpretatio: e la fattispecie è inequivoca, visto il tenore di una norma espressa che ha escluso
ogni problema di successione della legge nel tempo.
In conclusione, il ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Così deciso in Roma il 19 giugno 2013
Il Consigliere estensore
non avrebbe patito il limite della irretroattività.