Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37285 del 15/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37285 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALENO ORLANDO nato a COSENZA il 11/07/1973

avverso la sentenza del 19/09/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale conclude per l’annullamento senza rinvio ex art. 116 c.s.
perché non più previsto come reato e con trasmissione degli atti al Prefetto di Cosenza
udito il difensore
L’avvocato FERRARI Amelia difensore fiducia conclude chiedendo l’accoglimento del
ricorso

Data Udienza: 15/06/2018

Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Cosenza, ha condannato Orlando Baleno alla pena di mesi due e giorni venti di arresto per il
reato di cui all’articolo 73 d. Igs. n. 159 del 2011, specificamente per essersi messo alla guida di
un’autovettura nonostante gli fosse stata revocata la patente, essendo sottoposto alla
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Ha contestualmente assolto l’imputato dal reato
di cui all’articolo 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, contestato per aver contravvenuto agli

vivere onestamente e di rispettare le leggi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Orlando Baleno, che ha articolato
più motivi.
Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello,
riqualificando il fatto della guida senza patente nella fattispecie prevista dall’articolo 73 d. Igs.
n. 159 del 2011, dall’iniziale contestazione mossa ai sensi dell’articolo 116 del Codice della
Strada, è incorsa nella violazione del divieto della reformatio in peius, data la maggiore gravità
di tale ultimo reato.
Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Con la riqualificazione del
fatto della guida senza patente la Corte di appello ha eluso il divieto del bis in idem sostanziale
e ha reso punibile lo stesso fatto per il quale, qualificato secondo la disposizione dell’articolo 75
d. Igs. n. 159 del 2001, è stata pronunciata assoluzione.
Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge per l’illegittima compressione dei diritti
difensivi verificatisi in conseguenza dell’illegittima riqualificazione del fatto. La riqualificazione è
stata operata con la sentenza di condanna e così l’imputato non ha avuto modo di difendersi
rispetto al fatto sì come riqualificato.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, sviluppatasi sino alla pronuncia con cui le
Sezioni unite hanno stabilito che l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere
onestamente” e di “rispettare le leggi” non configura il reato previsto dall’art. 75, comma
secondo, d. Igs. n. 159 del 2011 – Sez. un., 27 aprile 2017, n. 40076, Paternò, C.E.D. Cass., n.
270496 -, il rapporto di tale fattispecie – anche in assenza della violazione di una prescrizione
specifica della sorveglianza speciale – con quella di cui all’articolo 73 stesso d. Igs. è stato
delineato in termini di concorso reale di reati, sotto il profilo del concorso formale.
Si è più volte affermato in tale direzione che “la condotta del soggetto che, sottoposto al
provvedimento definitivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno, guidi un autoveicolo essendo privo di patente di guida, integra non solo la
contravvenzione prevista dall’art. 73 del d. Igs. del 6 settembre 2011 n. 159, ma anche il delitto
previsto dall’art. 75, comma secondo, del medesimo d. Igs.” – Sez. VI, 20 novembre 2013, n.
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obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, in particolare, alla prescrizione di

48465, P.M. in proc. Grieco, C.E.D. Cass., n. 257712; Sez. I, 2 aprile 2014, n. 17728, Di Grazia,
C.E.D. Cass., n. 259735; Sez. 6, n. 13427 del 17/03/2016 – dep. 04/04/2016, Pantaleo, Rv.
267214 -. È allora di agevole comprensione come non possa ipotizzarsi una duplicazione di
qualificazione penale in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale una volta che,
venuta meno la configurabilità del reato di cui all’articolo 75 d. Igs. n. 159 del 2011, il fatto di
aver guidato un veicolo, da sottoposto a una misura di prevenzione personale, senza patente o
con patente sospesa o revocata, continui ad essere inquadrato nella fattispecie contenuta
nell’articolo 73 d. Igs. n. 159 del 2011. Il disvalore di quello stesso fatto non era interamente

rilevante alla luce dell’interpretazione propugnata dalle Sezioni unite, sicché il reato di cui
all’articolo 73 d. Igs. n. 159 del 2011 ben può ancora essere ritenuto, pur quando, come nel caso
di specie, venga meno l’ipotesi più grave inizialmente imputata in concorso formale.
Si consideri, inoltre, che l’avvenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente di
cui al Codice della Strada non ha inciso sul reato ora in esame, data l’autonomia delle due
previsioni incriminatrici, come già chiarito da questa Corte con il principio di diritto secondo cui
“la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all’art. 116 cod. strada a seguito del
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all’ipotesi in cui la guida senza patente venga posta
in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l’art.
73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato” – Sez. VI, 12 dicembre
2017, n. 8223/18, Cavallo, C.E.D. Cass., n. 272233 -.
La Corte di appello ha dunque ben operato riqualificando il fatto, descritto compiutamente
al capo B) della rubrica anche con il richiamo a quanto esposto al capo A), secondo la disposizione
incriminatrice di cui all’articolo 73 d. Igs. n. 159. A ben vedere non si è trattato, come invece
sostenuto in ricorso, di una riqualificazione in peius, perché se si guarda al rapporto con la
fattispecie di cui all’articolo 75 d. Igs. n. 159 del 2011, di sicuro più grave non foss’altro per la
natura delittuosa, ci si avvede che è stata operata una ridefinizione in termini di maggior favore
per l’imputato. La riqualificazione, invero, ha riguardato il fatto di cui al capo B), descritto anche
mediante la tecnica del richiamo ai contenuti fattuali del capo A), perché tale ultima imputazione,
all’evidenza frutto di un errore di diritto per l’impossibilità di qualificazione della guida senza
patente del sottoposto a misura di prevenzione personale secondo le disposizioni del Codice della
Strada, era del tutto superflua, dal momento che duplicava l’addebito, o almeno una sua parte,
con l’evocazione di una disposizione di legge non applicabile al caso in esame.
Ma anche a voler ritenere che si sia avuta una riqualificazione in peius, dato che l’errore
imputativo concretizzatosi nell’articolazione di cui al capo A) impone di privilegiare la
comparazione con quella fattispecie criminosa ora depenalizzata, deve comunque ribadirsi la
correttezza della scelta compiuta dalla Corte di appello alla luce del principio di diritto già
affermato da questa Corte, per il quale “non sussiste la violazione del divieto della reformatio in
peius qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di
appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave
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apprezzabile soltanto in riferimento alla fattispecie criminosa più grave, quella ormai non più

qualificazione giuridica …, a condizione che si tratti di punto della decisione al quale si riferiscono
i motivi di gravame” – Sez. IL 13 giugno 2014, n. 27460, Manzo e altro, C.E.D. Cass., n. 259567
-. Per l’apprezzamento della violazione in esame occorre infatti aver riguardo ai dati
espressamente indicati dalla legge processuale, e tra questi non v’è la qualificazione giuridica
che, anzi, può essere dichiaratamente oggetto di revisione in termini di maggiore gravità, a
condizione che non si ridetermini in peius il trattamento sanzionatorio, evenienza che nel caso
in esame non si è verificata, e sempre che il tema della qualificazione sia stato devoluto.
È sufficiente quindi ricordare che in primo grado fu inflitta all’imputato la pena di mesi sei

della riqualificazione, irrogando quella di mesi due e giorni venti di arresto. Se in primo grado il
fatto contravvenzionale, erroneamente qualificato ai sensi della disposizione del Codice della
Strada aveva determinato un aumento di continuazione di un mese di reclusione e quindi molto
contenuto, venuto meno il reato continuato e rimasto unicamente quel fatto la pena è stata
determinata dalla Corte di appello in modo pienamente corrispondente, con individuazione nel
minimo edittale diminuito nella misura massima per le attenuanti generiche, e quindi di un
ulteriore terzo per il rito abbreviato. Il tema della qualificazione giuridica ha poi formato oggetto
della devoluzione d’appello, dal momento che, nonostante i motivi d’impugnazione non abbiano
riguardato il capo A) e quindi il fatto della guida senza patente, essi hanno avuto ad oggetto il
capo B) che, come si è detto, ha inglobato nella descrizione d’imputazione anche il fatto per il
quale è intervenuta infine condanna, ponendo la questione dell’assenza di responsabilità e quindi
interessando necessariamente il punto della qualificazione.
Non vi è stata, infine, alcuna violazione dei diritti difensivi. L’imputato ebbe modo di
difendersi pienamente dal fatto imputato, perché, come già prima osservato, l’imputazione ha
descritto il reato di cui all’articolo 75 d. Igs. n. 159 del 2011, poi venuto meno e sostanzialmente
riqualificato, con il richiamo integrale alla condotta di cui al capo relativo al fatto della guida
senza patente, qualificato erroneamente ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada. Va
poi tenuto presente, a tal proposito, quanto già affermato da questa Corte, ossia che “in tema
di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto del diritto al contraddittorio è assicurato anche
quando il giudice di appello provveda alla riqualificazione del fatto direttamente in sentenza,
senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente
esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione” – Sez. II, 4 marzo 2015, n.
12612, Bu e altro, C.E.D. Cass., n. 262778 -.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
osì deciso il 15 giun 2018
Il cons

e estensore

Giuse

a ta uci

RTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

E:,.1 AGO. 2018

Il presidente
Adriano Iasillo

di reclusione e che la sentenza impugnata ha diminuito in misura significativa la pena, per effetto

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