Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37283 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37283 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALARIO GESUALDO N. IL 02/03/1971
avverso la sentenza n. 40/2014 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 17/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in perso% del Dott. Tr=4,4-vt(A.ri
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che ha concluso per \e9 ete.AZ% (P

Udito, per lapai1e civile, l’Avv
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Data Udienza: 15/05/2015

A

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte militare di appello con sentenza emessa in data 12.6.2012 aveva
confermato la decisione del Tribunale militare di Verona che aveva condannato
Gesualdo Alario (in concorso con De Simone Michele) alla pena condizionalmente
sospesa di mesi due di reclusione militare, sostituita con la sanzione di euro
2.280, in relazione al reato di violata consegna aggravata di cui agli artt. 120 e
47 c.p.m.p., per avere abbandonato l’itinerario di servizio – nell’ambito della

in zona distante circa tre chilometri ove veniva sorpreso a svolgere attività
estranee al servizio medesimo, fatto commesso in data 11 giugno 2009 in
Rimini.

2. A seguito del ricorso proposto dall’imputato, questa sezione della Corte di
cassazione, in data 5.11.2013, annullava con rinvio la suddetta sentenza.
Rilevava, in specie, che la decisione impugnata non aveva affrontato in
modo espresso il tema della individuazione delle modalità concrete della
condotta del concorso dell’Alario nella condotta del coimputato De Simone, posto
che si trovavano di pattuglia insieme, il che rappresenta un indizio circa
l’insorgere di una comune volontà di temporaneo abbandono del medesimo, non
essendo, tuttavia, chiaro se il De Simone avesse approfittato della necessità (sua
o del collega) di reperire la giacca in auto per fare altro, se vi fosse un interesse
in detta attività dell’Alario o se il De Simone avesse vinto una resistenza
dell’Alario ad allontanarsi dal percorso per realizzare l’acquisto del pane.

3. La Corte militare di appello in data 17.9.2014, decidendo sul rinvio, in
parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva a mesi uno di reclusione
militare, sostituita in euro 1.140, la pena inflitta all’Alari°.

4. Avverso detta ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
l’Alari°, a mezzo del difensore di fiducia.
Con il primo motivo di ricorso deduce il vizio della motivazione in ordine al
concorso nel reato contestato.
Afferma che il fatto illecito non può essere individuato nella mera deviazione
dell’itinerario di servizio della pattuglia che, se dipesa dall’esigenza di uno dei
due militari di recuperare una giacca per coprirsi, risulterebbe neutra; bensì,
deve essere ricondotto allo svolgimento di attività estranea al servizio,
individuata nel trasbordo di alcune buste dall’auto di servizio a quella del De
Simone. Rileva, infatti, che la sentenza della Corte di appello annullata aveva
dato atto che «altro è l’allontanamento dal percorso del tutto contingente,
2

consegna ricevuta di pattuglia automontata con turno ore 1.00/7.00 – recandosi

dovuto a ragioni necessitate, bisogni fisiologici o problemi di circolazione
stradale, altro è violare consapevolmente le consegne previste per depositare del
pane o altri generi alimentari privati nella propria autovettura>>. Quindi, la
illegittimità dell’allontanamento dal percorso rilevante ai fini della violata
consegna è stata identificata nel fine di trasbordare le buste di generi alimentari.
Contesta, altresì, la motivazione del giudice del rinvio in ordine al concorso
del ricorrente nella condotta di trasferimento delle buste dall’auto di servizio,
desunto da elementi privi di valenza probatoria.

riferimento alla configurabilità del reato contestato nel mero allontanamento
della pattuglia dal percorso di servizio, giustificato o necessitato dall’esigenza di
recuperare la giacca, comunque inoffensivo perché la pattuglia in assenza di
traffico avrebbe fatto rientro tempestivo nel settore di competenza, con
conseguente esclusione di alcuna compromissione del servizio sulla quale la
sentenza non ha motivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
La sentenza impugnata non è censurabile in relazione alla motivazione con
la quale ha confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente per il concorso
nella violata consegna aggravata, avendo precisato che la violazione in
contestazione non era stata ritenuta dal primo giudice con esclusivo riferimento
alla circostanza del trasbordo delle buste contenenti generi alimentari, ma
all’indebito ed arbitrario allontanamento dall’itinerario di servizio, avvenuto senza
alcuna necessità anche per quel che riguarda il prelevamento della giacca
dall’autovettura del De Simone. Tanto contraddice la tesi difensiva secondo la
quale il fatto illecito non può essere individuato nella mera deviazione
dell’itinerario di servizio della pattuglia, dipesa dall’esigenza di uno dei due
militari di recuperare una giacca per coprirsi, dovendo essere ricondotto allo
svolgimento di attività estranea al servizio che, nella specie, veniva individuata
nel trasbordo dei alcune buste dall’auto di servizio a quella del De Simone. Del
resto, il giudice del rinvio legittimante può prendere in esame tutti gli elementi
della condotta già oggetto di valutazione sulla quale è intervenuta la pronuncia di
annullamento.
La fattispecie in contestazione ha natura di reato di pericolo e
l’allontanamento dal luogo o dal percorso di servizio, senza alcuna
giustificazione, è idoneo a configurare la violazione di consegna.
D’altro canto, i giudici di merito hanno compiutamente motivato anche sul
concorso dell’Alari° nella attività di trasbordo dei generi alimentari, evidenziando
3

In secondo luogo il ricorrente denuncia il vizio della motivazione con

che il ricorrente era il conducente dell’auto di servizio e nessun elemento di fatto
poteva far ragionevolmente ritenere che avesse manifestato contrarietà ad
allontanarsi dall’itinerario di servizio e che aveva chiaramente percepito le
condotte del De Simone che, secondo la descrizione dei testimoni, aveva
trasferito le buste dall’auto di servizio a quella personale e non viceversa, il che
esclude che l’Alario potesse esserne inconsapevole.
Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso non è fondato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, 15 maggio 2015.

spese processuali.

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