Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37281 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37281 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
PALMA SALVATORE N. IL 18/12/1981
inoltre:
PALMA SALVATORE N. IL 18/12/1981
avverso la sentenza n. 646/2012 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di
NAPOLI, del 24/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,C

Udito, pef-la-pefte-eiv+fe,

l’AvvS’o 3-tve

Data Udienza: 15/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24.4.2013 il Gup del Tribunale militare di Napoli,
ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche con
giudizio di equivalenza sull’aggravante contestata, applicava la pena sospesa di
mesi sei di reclusione militare, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Salvatore
Palma, in relazione ai reati di diserzione plurima, simulazione di infermità
plurima e truffa aggravata plurima, con l’aggravante anche del grado rivestito.

in mancanza di elementi che contraddicano la responsabilità dell’imputato;
riteneva corretta la qualificazione giuridica dei fatti come indicati nelle
contestazioni e congrua, oltre che correttamente calcolata, la pena richiesta dalle
parti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, nonché, il Procuratore
generale militare presso la Corte militare di appello denunciando la violazione di
legge.
2.1. Il Palma denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza
di condizioni per il proscioglimento, avendo il giudice usato soltanto una formula
di stile.
Con il secondo motivo il predetto deduce la violazione di legge ed il vizio
della motivazione quanto alla prova della responsabilità per i reati contestati.
Infine, lamenta il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della
pena, in particolare, con riferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze
attenuanti riconosciute.
Il 14.5.2015 il Palma ha depositato atto di nomina del difensore di fiducia,
Avv.to Giovanni Beatrice il quale ha avanzato istanza di differimento della
trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., essendo stato
nominato soltanto tre giorni prima della data di udienza.

2.2. Il Procuratore generale denuncia la mancanza di motivazione in
relazione al giudizio di comparazione delle circostanze, rilevando che il giudice
non ha operato alcun controllo in ordine alla correttezza di quanto prospettato
dalle parti, avendo omesso di considerare che il reato più grave di truffa è
aggravato sia dalla circostanza di cui al comma secondo dell’art. 234 c.p.m.p.
che dall’aggravante di cui all’art. 47 n.2 c.p.m.p., mentre il giudizio di
comparazione, per come indicato in sentenza, si riferisce ad una sola circostanza
aggravante.
In secondo luogo, denuncia la violazione di legge per quel che riguarda la
ritenuta continuazione tra i tre distinti gruppi di reati contestati ai capi A), B) e
2

Il giudice escludeva il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

C), apparendo privo di giustificazione il ritenuto medesimo disegno criminoso tra
i due distinti episodi di diserzione, il primo cessato il 16.9.2010 ed il secondo
iniziato 1’1.3.2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di differimento della
trattazione del ricorso avanzata dal difensore di fiducia, dovendosi rilevare che il

Maria Izzo, e che l’art. 108 cod. proc. pen. non si applica all’ipotesi di revoca o
rinuncia del precedente – e nomina del nuovo – difensore, che si siano verificate
nell’immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 9365
del 19/11/2013 – dep. 26/02/2014, Snopech, rv. 258266; Sez. 1, n. 19784 del
10/04/2015, Belforte, rv. 263459).

2. Nel merito entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano
sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di
circostanze, sulla comparazione fra le stesse, sull’entità della pena ed
eventualmente sulla concessione della sospensione condizionale della pena. Il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato
che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen.. E qualora l’imputato si limiti a chiedere
l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. senza dedurre alcuna prova
a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda, in un’analitica
motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui quali possa essere fondata
una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., non
richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico obbligo
motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di applicazione della pena
quantomeno un’ammissione del fatto se non addirittura «una forma di
ammissione di responsabilità» (Sez. 1, 3.11.1995, Nulli; Sez. 3, 26.6.1995,
Donazzolo; Sez. 1, 13.5.1994, Dellegrottaglie; Sez. 1, 12.1.1994, Di Modugno;
Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o un implicito riconoscimento di colpevolezza (Sez. 6,
19.6.1991, Jomli).
Tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in
sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la
legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse
parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che,
3

Palma ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to

v

qualora l’imputato abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un
determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva
ratifica del patto da parte del giudice, se non nell’ipotesi di pena illegale, neppure
sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato
quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della
decisione (Sez. 4, n. 38286, 08/07/2002, rv. 222959).
Alla luce di tali principi – che il Collegio condivide – si palesa la
inammissibilità di tutti i rilievi posti a fondamento sia del ricorso del Palma che di

Quanto, in particolare, alla determinazione della pena ed al giudizio di
comparazione delle circostanze, la pena richiesta dalle parti consensualmente
veniva indicata come segue: pena base per il reato più grave di truffa,
contestato al capo C), determinata in mesi otto di reclusione militare tenuto
conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti
all’aggravante, aumentata di mesi uno per la continuazione di tutti i restanti reati
e diminuita, ex art. 444 cod. proc. pen., a mesi sei di reclusione militare.
All’evidenza, la concorde richiesta della parti di ritenere l’equivalenza delle
circostanze attenuanti generiche ben può essere riferita da entrambe le
circostanze aggravanti in contestazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Palma consegue di diritto
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Palma Salvatore al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500
(millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 maggio 2015.

quello del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello.

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