Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3728 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3728 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIRISI DANIELE n. 22/3/74
ROSI DAVID n. 20/4/79
avverso la sentenza n. 3574 del 20/12/11 della CORTE DI APPELLO DI
FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore di Rosi, avv. NICOLA GIRIBALDI, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pirisi Daniele e Rosi David sono stati condannati con sentenze del 14.3.2011
del Tribunale di Livorno- sezione di Portoferraio e del 20 dicembre 2012 della
Corte di Appello di Firenze, che riduceva le pene, per il reato di calunnia
aggravata e continuata in danno di Del Vecchio Bianca Rosa – moglie del Pirisi
dalla quale egli aveva in corso la separazione – e di Morlé Alessandro, che
avevano accusato di detenzione di droga a fini di spaccio. La condotta era
consistita nell’occultare la droga nella autovettura della Del Vecchio ed altra
analoga droga in una baracca adiacente la casa del Morlè, facendo poi una
segnalazione alle forze dell’ordine perché rinvenisse la sostanza, oltre ad altre
condotte finalizzate a rendere la vicenda più credibile.

Data Udienza: 27/11/2013

Dopo le prime indagini che portavano all’iniziale arresto delle due vittime, la
polizia giudiziaria raccolse elementi per ritenere la falsità della vicenda, anche
sulla scorta delle ammissioni parziali degli autori. Quindi i giudici di merito, sulla
scorta del materiale probatorio acquisito, in particolare dichiarazioni testimoniali
e chiamate in correità, ritenevano la responsabilità dei ricorrenti individuando le
ragioni della loro condotta nella vendetta nei confronti della Del Vecchio per i
rapporti personali con il coniuge e nei confronti del Morlè per altre ragioni

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso.
Pirisi Daniele con atto a propria firma deduce con primo motivo il vizio di
motivazione in quanto la sentenza indica dichiarazioni testimoniali quali elementi
a carico del ricorrente, in particolare dichiarazioni di Cloni e Foderi, che però non
riferiscono quanto ritenuto dai giudici di merito. Inoltre indica la corretta
valutazione di altri dichiarazioni che devono portare a ritenere la assenza di
prove e comunque la illogicità della ricostruzione accusatoria. Con secondo
motivo deduce la violazione legge e la contraddittorietà della motivazione
offrendo una corretta ricostruzione del materiale probatorio rilevando come non
siano sussistenti le condizioni di fatto per contestare l’aggravante dei motivi
abietti e futili.
Rosi David propone ricorso a mezzo del proprio difensore deducendo con
primo motivo il vizio di motivazione e la violazione legge ritenendo non corretta
la valutazione in ordine al determinazione la pena, in particolare essendo stato
applicato un aumento di pena per la recidiva facoltativa. Osserva che la sentenza
impugnata non fa alcun riferimento alla determinazione della pena.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Pirisi con il proprio atto propone questioni di merito, relative alla valutazione
del materiale probatorio, che non sono proponibili in sede di legittimità, ove il
controllo della motivazione è limitato alla sua adeguatezza e logicità. Ciò vale sia
per il primo che per il secondo motivo che parimenti chiede una rivalutazione in
fatto della vicenda.
Rosi propone una questione di carenza di motivazione ma la complessiva
lettura della sentenza consente di individuare le ragioni della determinazione
della pena, anche quanto all’applicazione della recidiva.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

personali.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Roma così deciso il 27 novembre 2013

Il Con9M1ere estensore

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