Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37278 del 25/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37278 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MENNUCCI ALBERTO nato a PISA il 19/07/1975

avverso la sentenza del 27/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita del ricorso con ogni conseguente
statuizione
uditi i difensori:
per le parti civili, l’avv.MARESCALCHI MAX GIORDANO il quale si associa alle richieste
del PG e deposita conclusioni unitamente a nota spese;
per il ricorrente l’avv.MAGGIORA LUCA che insiste per l’accoglimento dei motivi di
gravame.

Data Udienza: 25/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 27.6.2017 la Corte di appello di Firenze
ha confermato la sentenza pronunciata in data 2.5.2015 dal giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Pisa, che aveva ritenuto Mennucci Alberto colpevole
del reato di tentato omicidio, lesioni personali e porto ingiustificato di coltello, e
lo aveva condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alle

1.1. Il fatto era stato provato dalla testimonianza della persona offesa, che
aveva riferito di essere stato aggredito, mentre apriva il cancello di casa, da uno
sconosciuto, con coltellate alla schiena e quindi con il lancio di liquido corrosivo.
Quanto alla prova specifica, sul luogo del fatto era stato rinvenuto un
portafoglio con all’interno la carta di identità dell’imputato, il quale, il giorno
successivo, si era presentato in Questura ammettendo la responsabilità del fatto.
Nel corso delle indagini veniva rinvenuto, su indicazione dell’imputato, il
coltello utilizzato per l’aggressione; con consulenza medico legale veniva
accertata l’idoneità della azione a cagionare la morte; con perizia disposta in
incidente probatorio veniva accertato che l’imputato era affetto da disturbo di
personalità antisociale e borderline.
E’ stata riconosciuta la diminuente del vizio parziale di mente.

1.2. Adita con impugnazione del difensore dell’imputato, limitata ai punti
relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, la
Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Contro tale provvedimento, il difensore dell’imputato ha proposto
ricorso per cassazione, denunciando difetto di motivazione in ordine al diniego
delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone censure manifestamente infondate e quindi va
dichiarato inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso censura la motivazione con cui è stata
respinta la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, sul rilievo che
la Corte territoriale avrebbe, da una parte, ritenuto non significativa l’assenza di
una offerta risarcitoria da parte dell’imputato e, dall’altra, aveva ritenuto di

statuizioni civili.

dover negare le attenuanti generiche per l’assenza di resipiscenza e per la scarsa
rilevanza processuale della confessione, intervenuta quando già erano stati
acquisiti elementi per identificare l’imputato come responsabile del fatto.
Il collegio ritiene manifestamente infondata la censura di contraddittorietà
della motivazione.
La Corte territoriale, investita del punto relativo al diniego delle attenuanti
generiche, ha provveduto a sostituire la motivazione del primo giudice – che
aveva valorizzato negativamente l’assenza di offerta risarcitoria -, non condivisa,

realizzata.
Non vi è alcuna contraddittorietà, in quanto si tratta di due distinte
situazioni, l’offerta risarcitoria e la maturazione di un atteggiamento di
rivisitazione critica di quanto compiuto.
Il secondo giudice ha congruamente spiegato che l’offerta risarcitoria è
fatto che presuppone una capacità economica e quindi l’assenza del risarcimento
può essere valutato negativamente solo ove fosse provata la relativa capacità
economica, passaggio mancante nella motivazione del primo giudice.
Diversamente, l’atteggiamento di resipiscenza attiene alla valutazione
complessiva del profilo soggettivo e dunque giustifica, ove manchi pur a fronte di
fatti sì gravi, il diniego delle attenuanti generiche.
Il motivo propone, poi, considerazioni di merito, attinenti alle
problematiche psichiatriche di cui è affetto l’imputato, ma si tratta di argomenti
finalizzati a un nuovo giudizio di merito sul punto, non consentito in sede di
legittimità.

2. Il secondo motivo censura la motivazione, relativa alla commisurazione
della pena, per contraddittorietà, siccome fondata sulla sussistenza dell’animus
necandi nonostante la riconosciuta attenuazione della capacità di volere.
Si deve rilevare che con l’atto di appello era stato proposto motivo di
gravame in relazione alla commisurazione della pena, ritenuta eccessiva.
Peraltro, si trattava di motivo formulato genericamente, senza alcuna
specifica censura in ordine al giudizio del primo giudice, motivato con riferimento
ad ogni passaggio del complesso giudizio sulla commisurazione della pena.
In particolare, il giudice dell’udienza preliminare aveva motivato il calcolo
della pena con riferimento a ciascun reato ascritto e in relazione alla attenuante
riconosciuta, come prescritto dall’art. 533, comma 2, cod. proc. pen., e quindi
aveva indicato l’aumento per la continuazione.
Il motivo di appello, invece, si era limitato a chiedere una attenuazione
della pena, senza proporre una doglianza specifica di eccessività di uno o più

con altra motivazione relativa alla assenza di resipiscenza rispetto all’azione

degli elementi che avevano formato il complessivo giudizio sulla commisurazione
della pena.
La Corte territoriale ha comunque esaminato la doglianza, evidenziando in
contrario l’intensità del dolo come elemento caratterizzante in modo negativo la
condotta dell’imputato.
Il motivo di ricorso equivoca le ragioni rappresentate dal secondo giudice,
proponendo una sorta di incompatibilità tra animus necandi e infermità mentale,
questione attinente al giudizio di colpevolezza, mai proposto dalla difesa ed

Il motivo risulta dunque formulato genericamente e con argomenti
attinenti al merito e manifestamente infondati.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa
delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 2.000, 00.
Va condannato, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza
e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida, tenuto conto
della attività professionale svolta e delle questioni trattate, nella somma
complessiva di euro 4.200,00, oltre spese generali nella misura del 15 0/0, c.p.a.
e i.v.a.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e
difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida nella somma
complessiva di euro 4.200,00, oltre spese generali nella misura del 15 °/0, c.p.a.
e i.v.a. .
Così deciso il 25.5.2018.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
n Consigliere estensore

Depositata in Cancelleria ()gai
nviichele Bi nchi
Roma, lì

Eil AGO. 2(111

Il Presidente
Adriano Iasillo

escluso, motivatamente, dalle sentenze di merito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA