Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37274 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37274 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGOSTINO GIUSEPPE, n. il 12/08/1957;
avverso la sentenza n. 2371/2010 della Corte di appello di Reggio Calabria del
30/06/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

n

udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Franca
Zacco, che ha chiesto: l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), qualificato come art. 650 cod. pen., perché estinto
per prescrizione con eliminazione della relativa pena; la dichiarazione di inammissiesu bilìtà del ricorso nel resto;

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udito per il ricorrente l’avv. Antonio Nocera che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 17/04/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato
la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Locri del 08/07/2010, emessa a seguito di
giudizio abbreviato, con la quale Agostino Giuseppe era stato condannato alla pena
di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 9,
comma secondo, L. n. 1423 del 1956.
In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, Agostino Giuseppe, sottoposto

compagnia dei pregiudicati Lombardo Giuseppe (in data 11/08/2009) Mazzaferro
Guerino e Pugliese Francesco (in un’autovettura il 15/11/2009) (capo A) e, in tale
ultima data, ometteva di esibire la carta precettiva (capo B).
La Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato di cui al capo A), in quanto i
quattro incontri coi pregiudicati coprivano un arco temporale tra il giugno e il novembre 2009 e costituivano il sintomo dell’abitualità della loro frequentazione. Ha rilevato
che, nel circoscritto contesto ambientale di Marina di Gioiosa Jonica, evidentemente
Agostino conosceva i precedenti penali dei malavitosi da lui frequentati.
La Corte di merito, infine, ha escluso che l’omessa esibizione della carta precettiva
(capo B) fosse giustificata da particolari circostanze.

2. Agostino Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge per omessa acquisizione ex art. 603, comma 3, cod. proc.
pen. della prova documentale costituita dall’attestazione di polizia sulla titolarità e
sulla validità del porto d’armi rilasciato a Lombardo Giuseppe nonché dei certificati di
residenza dei fratelli Pugliese.
Si deduce che l’espletamento dell’integrazione istruttoria richiesta avrebbe consentito di verificare l’esistenza e la validità del permesso di caccia quanto all’episodio
dell’11/08/2009 nonché di verificare l’adiacenza dell’abitazione del pregiudicato Pugliese Francesco a quella dell’imputato. Anche Tarzia Domenico era amico di vecchia
data e vicino di casa, come attestato dalle forze dell’ordine.
2.2. Violazione di legge per l’erronea qualificazione del reato di cui all’art. 9,
comma secondo, L. n. 1423 del 1956 (capo B) di inosservanza dell’obbligo di portare
con sé la carta precettiva.
Si sostiene che il fatto doveva essere inquadrato nell’ipotesi prevista dal comma
primo dell’art. 9 cit., trovandosi il sorvegliato, al momento del controllo delle forze
dell’ordine, nei pressi del proprio domicilio.
2.3. Violazione di legge in relazione al divieto di associarsi abitualmente a persone
condannate o sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione e vizio di motivazione

a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, era notato in

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rispetto al contenuto della delega indagini del pubblico ministero n. 36/16-2 del
16/02/2010 ed illogicità manifesta della sentenza impugnata.
Si rileva che meri saluti di cordialità, indicativi di senso civico e di educazione, non
potevano essere qualificati come “associarsi con pregiudicati”; si trattava di diversi
incontri, avvenuti in un ampio contesto temporale, per ragion di amicizia, buon vicinato o parentela.

1. Il ricorso al più può considerarsi infondato, ma non può certo considerarsi inammissibile, perché pone delle questioni certamente non manifestamente infondate e
del tutto ignorate dalla Corte di appello, come, ad esempio, quella relativa al secondo
motivo di ricorso, secondo cui la prescrizione del soggetto sottoposto a sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno di portare con sé la carta precettiva non integra il
reato di cui all’art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 (ora art. 75, connma 2,
D.Lgs. n. 159 del 2011). In ordine a tale tematica sarebbe risultato necessario un
esame da parte del giudice di merito, alla luce dell’autorevole tesi giurisprudenziale,
secondo cui la vicenda criminosa in esame integrerebbe la contravvenzione prevista
dall’art. 650 cod. pen., perché costituisce inosservanza di un provvedimento della
competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto
a rendere più agevole l’operato delle forze di polizia (Sez. U, n. 32923 del
29/05/2014, Sinigaglia, Rv. 260019).

2. Per tali ragioni, rileva la prescrizione, la quale è già maturata alla data odierna,
essendo decorso il relativo termine massimo di prescrizione (di anni sette e mesi sei)
e non incidendo su tale scadenza i brevi periodi di prescrizione intercorsi (dal
24/06/2010 al 01/07/2010; dal 01/07/10 all’08/07/2010; dal 03/05/2015 al
30/06/2016).
Si deve, infine, rilevare che non ricorrono, certo, i presupposti per l’applicazione
dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (visto che entrambi i giudici di merito hanno
ritenuto la penale responsabilità dell’imputato per le plurime violazioni alle misure di
prevenzione).
In proposito questa Corte ha affermato che in presenza di una causa di estinzione
del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma
dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee
ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga
più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu °culi, che a quello di

CONSIDERATO IN DIRITTO

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“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento
o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009„ Tettamanti, Rv. 244274).
Inoltre, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con
una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico
dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di
mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento
ponderato tra opposte risultanze (in applicazione del principio, la Corte ha escluso

vicenda in cui, ai fini della pronuncia assolutoria, sarebbe stata necessaria una verifica sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto
con altre evidenze probatorie; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv.
259445).
Infine, il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del
reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata
in ordine alla responsabilità dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio della
sentenza stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno
in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016,
Silva, Rv. 267844).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018.

Il Consigliere estensore
Aldo Esposi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, h

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.. 201a. ………..

l’operatività della disposizione dettata dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in una

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