Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37273 del 17/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37273 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATHMANI SIDI MOHAMED nato a ZAIDA ITZER( MAROCCO) il 28/02/1973

avverso la sentenza del 29/09/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente ai benefici di legge, rigetto nel resto del ricorso.

Data Udienza: 17/04/2018

(2

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 29.9.2016 la Corte di appello di Venezia
ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 27.3.2014 dal
Tribunale di Verona, dichiarato non doversi procedere nei confronti di Athmani
Sidi Mohamed in ordine al reato di truffa, commesso all’estero, per mancanza
della richiesta del Ministro di giustizia ed ha quindi, confermata la condanna per
il reato di cui all’art. 12, comma 3, d.lvo n. 286/1998, ridotto la pena ad anni

l’ammontare della liquidazione del danno in favore della parte civile.

1.1. L’imputazione riguarda il favoreggiamento dell’ingresso illegale nel
territorio dello stato del cittadino extracomunitario Lakhlafa Ismaouli Alaoui,
fatto commesso prospettando allo straniero la possibilità di un lavoro in Italia e
quindi di ottenere il permesso di soggiorno, quindi consegnando allo straniero un
nulla osta al lavoro stagionale falso con cui lo straniero otteneva il visto di
ingresso in Italia, che avveniva nel gennaio 2009.

1.2. La sentenza di primo grado ha ricostruito il fatto sulla base della
testimonianza della persona offesa, che aveva dichiarato di aver ricevuto
dall’imputato, mentre si trovava in Marocco, la proposta di ottenere un nulla osta
al lavoro in Italia e quindi il relativo permesso di soggiorno previo versamento
all’imputato della somma di C 7000; l’imputato aveva poi fatto avere alla
persona offesa nulla osta al lavoro in italia, documento che consentiva a Lakhlafa
Ismaouli Alaoui di ottenere il visto di ingresso in Italia. Giunto sul territorio
nazionale, la persona offesa aveva appreso dal personale della Prefettura di
Verona che il nulla osta esibito per ottenere il visto di ingresso era falso.

1.3. Adita con appello dell’imputato, la Corte di appello ha respinto il motivo
relativo alla eccezione di incompetenza per territorio del primo giudice, sul rilievo
che il reato di cui all’art. 12 d.lvo n. 286/1998 non richiede come elemento
costitutivo l’ingresso dello straniero in Italia, e quindi non si consuma nel luogo
di ingresso sul territorio nazionale, ma è integrato dal mero compimento di atti
diretti a favorire l’ingresso illegale dello straniero, e dunque si consuma nel luogo
di compimento di tali atti: nel caso in esame, il reato era stato consumato con il
confezionamento del nulla osta falso, da ritenere compiuto in provincia di
Verona, luogo di residenza dell’imputato.

uno, mesi nove e giorni 14 di reclusione ed C 8000 di multa e ridotto

Il secondo giudice ha quindi ritenuto la credibilità della testimonianza della
persona offesa, riscontrata dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni
dell’imputato, che ha ammesso di aver ospitato in Italia la persona offesa .
Quanto alla falsità del nulla osta consegnato dall’imputato, il giudice di
appello ha valorizzato la relativa annotazione della Polizia di Stato.

2. Contro tale provvedimento, l’imputato personalmente ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti

att. cod. proc. pen. :
– violazione di legge, in ordine alla determinazione della competenza per
territorio, per aver la Corte di appello respinto il motivo di gravame relativo alla
incompetenza per territorio del Tribunale di Verona;
– difetto di motivazione in ordine all’accertamento del nulla osta utilizzato per
conseguire il visto di ingresso e in ordine all’accertamento della falsità del nulla
osta medesimo.
Con memoria di motivi aggiunti il difensore del ricorrente ha dedotto
ulteriori motivi:
– violazione di legge per la difformità tra dispositivo letto in udienza e
motivazione, risultando, dal primo, il riconoscimento dei benefici, invece esclusi
secondo la motivazione della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivi, in parte, manifestamente infondati e, in parte
articolati genericamente, e quindi va dichiarato inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della legge processuale
in relazione al rigetto della incompetenza per territorio del Tribunale di Verona.
In particolare, il ricorso sostiene che trattandosi di reato permanente
commesso, in parte, all’estero, la competenza dovrebbe essere radicata in
ragione del luogo di ingresso nel territorio nazionale.
Il motivo non si confronta con la specifica motivazione resa, sul punto,
dalla sentenza impugnata ed è, comunque, manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha affermato che, esclusa la procedibilità per il reato
di truffa commesso all’estero, la questione della competenza per territorio
doveva essere verificata in relazione alla residua fattispecie di favoreggiamento
all’immigrazione clandestina, commesso in Verona, luogo dove l’imputato aveva

strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.

posto in essere gli atti – confezionamento del falso nulla osta – finalizzati a
favorire l’ingresso illegale di Lakhfala Ismaili nel territorio nazionale.
Il motivo non ha contestato la fondatezza del menzionato rilievo,
limitandosi a censurare il rilievo dato dalla sentenza impugnata al luogo ancora, la provincia di Verona – dove poi il Lakhfala aveva abitato e lavorato, sul
rilievo che trattavasi di circostanze irrilevanti rispetto alla consumazione del
reato.
Il collegio osserva che il giudice di appello aveva valorizzato il luogo di

all’accertamento della provincia di Verona come luogo di confezionamento del
nulla osta al lavoro falso.
Si tratta di considerazione logicamente ineccepibile, avendo la Corte
territoriale evidenziato come la persona offesa, giunto in Italia, avesse dimorato
e lavorato, in provincia di Verona, presso il fratello dell’imputato, circostanza
ulteriormente significativa del fatto che l’imputato avesse realizzato la condotta
ascritta nella provincia di Verona.
Il motivo si è dunque limitato a sostenere che non vi sarebbe prova
diretta della consumazione del reato nella provincia di Verona, senza però
proporre alcuna critica specifica in ordine alla motivazione data dalla Corte,
applicando il paradigma indiziario, all’accertamento compiuto.
Si tratta quindi di motivo inammissibile.

2. Il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine a due
punti – quale nulla osta sia stato utilizzato per il rilascio del visto d’ingresso e se
si trattasse di nulla osta falso – oggetto di impugnazione con l’atto di appello.
In particolare, la Corte territoriale avrebbe ribadito quanto accertato in
primo grado senza prendere in considerazione i motivi di gravame.
Il collegio osserva che la sentenza impugnata ha preso in esame tutti i
motivi di gravame, costituiti, oltre a quelli ripresi con il ricorso, anche da quello
relativo al giudizio di attendibilità della persona offesa .
In relazione al punto specifico del nulla osta utilizzato per ottenere il visto
d’ingresso e la sua falsità, il giudice di appello ha fondato il proprio giudizio sulla
base di quanto affermato dal funzionario dell’ufficio immigrazione, che aveva
indicato gli elementi oggettivi che rendevano palese la contraffazione del
documento.
Il motivo sostiene che tale motivazione sarebbe solo apparente, in quanto
non avrebbe considerato l’argomento che aveva evidenziato la diversità tra il
nulla osta allegato dalla persona offesa in sede di denuncia e il nulla osta
utilizzato per il rilascio del visto d’ingresso.
4

abitazione e lavoro della persona offesa come elemento di conferma rispetto

Sul punto, già esaminato dal primo giudice, che aveva spiegato che era
stato accertato che né le competenti autorità di Padova né quelle di Verona
avevano mai rilasciato nulla osta in favore della persona offesa, l’atto di appello
aveva osservato che si trattava di circostanza – la menzione di visto di ingresso
per lavoro in provincia di Padova e di Verona – che la persona offesa non aveva
saputo spiegare.
Le sentenze di merito, peraltro, hanno concordemente valutato come il
dato evidenziato dalla difesa non fosse tale da giustificare un negativo giudizio

decisione la cui motivazione è rimasta esente da censure .
Il motivo proposto, dunque, si risolve nella riproposizione di argomenti già
proposti con l’atto di appello e che la sentenza impugnata ha considerato e
vagliato con motivazione completa e fondata sul compendio probatorio acquisito.
Il motivo dunque risulta inammissibile.

3. Con memoria di motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto la nullità della
sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, in particolare, dal
dispositivo letto in udienza risultava il riconoscimento dei benefici di legge
( ” Pena sospesa e non menzione”), invece non riportati nel dispositivo in calce
alla motivazione e motivatamente esclusi in motivazione.
Innanzitutto, si tratta di motivo estraneo al contenuto del ricorso per
cassazione.
Il collegio osserva, poi, che, quanto alla difformità tra il dispositivo letto in
udienza e quello in calce alla motivazione depositata, si tratta di mero errore
materiale compiuto nella redazione del dispositivo in calce alla motivazione,
errore che dovrà essere emendato dalla medesima Corte territoriale.
Quanto alla motivazione che giustifica il mancato riconoscimento della
sospensione condizionale della pena, si tratta di motivazione manifestamente
illogica, rispetto alla quale il ricorrente non ha alcun interesse alla impugnazione,
trattandosi di punto relativo a statuizione in favor rei.
Va dunque dichiarata la inammissibilità anche di tale motivo.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa
equo determinare in C 2.000, 00.

5

circa la attendibilità della testimonianza della persona offesa, punto della

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17.4.2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Mic eleuuka.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì …

l AGo, 2018

Adriano Iasillo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA