Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37271 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37271 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AVERSANO STABILE ROMEO nato a CAPUA il 28/09/1973
MONACO ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 27/04/1966
MAURO MARIO nato a CAPUA il 09/07/1975
LAISO SALVATORI nstn a AVERSA II 19/02/1981

avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso chiedendo per il rigetto dei ricorsi.
uditi i difensori
l’avvocato DI FURIA PAOLO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, sostituto
processuale, come dichiarato in udienza, dell’avvocato RAUCCI ANGELO del foro di
SANTA MARIA CAPUA VETERE difensore di MAURO MARIO, che si riporta al ricorso;
l’avvocato ARICO’ GIOVANNI del foro di ROMA in difesa di AVERSANO STABILE ROMEO
che conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
l’avvocato GIANZI GIUSEPPE del foro di ROMA, sostituto processuale, come da nomina
depositata in udienza, dell’avvocato DE STAVOLA CARLO del foro di SANTA MARIA
CAPUA VETERE difensore di AVERSANO STABILE ROMEO, che conclude insistendo per
l’annullamento della sentenza impugnata.

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 24.10.2016 la Corte di assise di appello
di Napoli ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 24.2.2015
dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere, rideterminato le pene inflitte agli
imputati Conte Vincenzo, Schiavone Vincenzo, Mauro Mario, Vitolo Massimo,
Monaco Antonio, Laiso Salvatore, confermando quella inflitta a Aversano Stabile

1.1. L’imputazione riguarda l’omicidio volontario di Caterino Sebastiano e De
Falco Umberto, fatto commesso in S. Maria Capua Vetere il 31.10.2003 ( capo A)
e i connessi reati di violazione della legislazione sulle armi ( capo B) e
ricettazione di due autovetture utilizzate nell’azione omicidiaria ( capo C).
Il capo A è aggravato dal numero dei concorrenti, dalla finalità di agevolare
sodalizio mafioso, dal motivo abietto, dalla premeditazione.

1.2. La Corte di assise di S. Maria Capua Vetere aveva ritenuto gli imputati
Conte Vincenzo, Schiavone Vincenzo, Mauro Mario, Vitolo Massimo, Monaco
Antonio, Piccolo Raffaele, Laiso Salvatore e Aversano Stabile Romeo responsabili
dei reati ascritti e, esclusa l’aggravante dei motivi abietti o futili e riconosciuta ai
soli Laiso e Piccolo l’attenuante di cui all’art. 8 legge n. 203/1991, li aveva
condannati alle seguenti pene:
Conte Vincenzo e Schiavone Vincenzo, all’ergastolo con isolamento diurno
per anni tre;
Mauro Mario, Vitolo Massimo, Monaco Antonio, Aversano Stabile Romeo,
all’ergastolo con isolamento diurno per mesi otto;
Laiso Salvatore, ad anni dodici e mesi otto di reclusione;
Piccolo Raffaele, ad anni 15 di reclusione.
Nell’immediatezza del fatto, alle ore 11.00 del 31 ottobre 2003, la polizia
giudiziaria rinveniva, in via dei Romani di S. Maria Capua Vetere, auto Golf, con
a bordo Caterino Sebastiano e De Falco Umberto, ferma in mezzo alla
carreggiata, crivellata di colpi, con il finestrino lato guida e il lunotto in frantumi,
due segni circolari sul paraurti anteriore, decine di bossoli a terra; nell’auto
Caterino Sebastiano ormai deceduto, mentre De Falco Umberto decedeva appena
giunto in Ospedale.
La signora Viviani Angela riferiva che il convivente Caterino era uscito di
casa alle ore 9.30, e l’aveva poi chiamata dicendole che stava rientrando a casa.
Il teste Messori Giuseppe, titolare di un esercizio commerciale in via dei
Romani, riferiva di aver visto, in strada, un’auto Golf bloccata da altra auto, e di

Romeo.

aver subito udito colpi di arma da fuoco; durante la sparatoria era rimasto a
terra dietro il bancone del negozio, si era poi rialzato vedendo due auto, una
delle quali era alfa romeo 166, allontanarsi a gran velocità.
Nelle prime ore del pomeriggio veniva rinvenuta, in zona rurale, un’auto alfa
romeo 166 in fiamme: si trattava di auto rubata in Portici tra il 18 e 19 ottobre
2003; il giorno successivo veniva trovata bruciata altra alfa romeo 166, auto
rubata il 23 marzo 2003.
La sentenza di primo grado ha dato conto dell’ampio compendio dichiarativo

relativo sia all’inserimento del fatto omicidiario nel contesto dei rapporti fra
gruppi criminali nell’area tra Casa! di Principe e s. Maria Capua Vetere, sia alla
fase deliberativa, organizzativa ed esecutiva dell’omicidio.
Particolare rilievo avevano assunto le dichiarazioni dei due imputati Piccolo
Raffaele e Laiso Salvatore.
Con particolare riguardo alla deliberazione dell’omicidio, Piccolo aveva
riferito che l’omicidio di Caterino Sebastiano era stata decisa, nell’estate 2003,
nel corso di riunione, tenuta a S. Cipriano d’Aversa, cui avevano partecipato
Iovine Antonio, Zagaria Michele e Francesco Schiavone detto cicariello; era stata,
quindi, organizzata una attività di controllo del territorio finalizzata a conoscere
gli spostamenti della vittima designata.
In tale attività di controllo erano stati coinvolti, tra gli altri, anche Vitolo
Massimo, Mauro Mario, Aversano Stabile Romeo, persone residenti nella zona
dove doveva essere eseguito l’omicidio.
Gli appostamenti compiuti non avevano consentito di procedere alla fase
esecutiva, tanto che era stato deciso di cercare appoggio in persone, componenti
della famiglia Del Gaudio, Che vivevano nel medesimo quartiere dove viveva
Caterino Sebastiano.
Laiso Salvatore aveva riferito che nella seconda metà di ottobre 2003, il
gruppo, composto da Conte Vincenzo, Schiavone Vincenzo petillo, Vitolo, Mauro
e Aversano Stabile Romeo, si era incontrato in Capua, doveva aveva prelevato
una auto alfa romeo 164 di colore grigio, uno scooter e armi, e quindi si erano
diretti in zona rurale, dove avevano parcheggiato l’alfa romeo 164 nel cortile
interno di una abitazione.
Erano stati compiuti nuovi appostamenti al fine di individuare il Caterino e
quindi consentire l’intervento del gruppo di fuoco, rimasto in attesa nella
abitazione dove era stata nascosta l’alfa romeo, ma ancora inutilmente.
Quanto alla fase direttamente esecutiva, Iovine Antonio aveva riferito di
aver appreso che era stato reperito il contatto con una persona, insospettabile

acquisito, proveniente, parte, da testimoni, parte, da collaboratori di giustizia,

per Caterino Sebastiano, che si era prestata a dare un appuntamento alla
vittima, e quindi a consentirne la localizzazione con certezza.
La vedova di Caterino Sebastiano aveva riferito agli inquirenti che il giorno
prima dell’omicidio il Catarino era stato richiesto da tale Salvatore Amato di
interessarsi per acquistare, con urgenza, una caldaia nuova, ottenendo dal
Caterino l’impegno di attivarsi la mattina successiva presso un rivenditore di
caldaie della zona.
Piccolo Raffaele riferiva che la sera del 30 ottobre gli veniva dato

La mattina del 31 ottobre, presso il bar La dolce vita di Casal di Principe
conveniva un gruppo composto da Piccolo, Panaro Nicola, Schiavone Vincenzo
copertone e Schiavone Vincenzo petillo.
Dal bar partono due auto, con il compito di controllare l’eventuale presenza
di forze dell’ordine: una fiat brava guidata da Piccolo e una mercedes A con
Schiavone Vincenzo copertone e Cangiano Antonio.
Il gruppo incaricato dell’azione onnicidiaria si trovava a bordo di due auto
alfa romeo 166, una proveniente da Casal di Principe, con a bordo Schiavone
Vincenzo petillo, e altra proveniente da Capua, con a bordo Conte Vincenzo; alle
due auto davano supporto logistico due motociclette, con a bordo le coppie
Vitolo-Mauro e Aversano Stabile — Monaco.
Eseguito l’omicidio, Monaco, Mauro e Aversano Stabile si erano occupati di
bruciare le auto e portare le moto e le auto nella masseria di Mario Cerullo.
La prima sentenza ha quindi esaminato la posizione di ciascun imputato,
indicando i relativi elementi probatori .

1.3. Adita con appello proposto dagli imputati Conte Vincenzo, Schiavone
Vincenzo, Mauro Mario, Vitolo Massimo, Monaco Antonio, Laiso Salvatore,
Aversano Stabile Romeo, la Corte di assise di appello di Napoli ha :
– dichiarato non doversi procedere in ordine alla detenzione di armi da
guerra contestata al capo B e in ordine al capo C per essere i reati estinti per
prescrizione nei confronti di Vitolo Massimo, Monaco Antonio, Laiso Salvatore;
– riconosciute le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti
comparabili nei confronti degli imputati Conte Vincenzo, Schiavone Vincenzo,
Mauro Mario, Vitolo Massimo, Monaco Antonio, Laiso Salvatore;
– riconosciuta a Vitolo Massimo e Monaco Antonio l’attenuante di cui all’art.
8 legge n. 203/1991,
e quindi ha rideterminato le pene inflitte come segue:
a Conte Vincenzo, Schiavone Vincenzo, Mauro Mario, ad anni trenta di
reclusione;
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appuntamento per la mattina successiva presso un bar di Casal di principe.

a Vitolo Massimo, ad anni diciotto di reclusione;
a Monaco Antonio, ad anni quindici di reclusione;
a Laiso Salvatore, ad anni undici di reclusione, confermando quella inflitta a
Aversano Stabile Romeo.
Nel corso del giudizio gli imputati Schiavone Vincenzo, Conte Vincenzo e
Mauro Mario rilasciavano spontanee dichiarazioni

.di ammissione della

responsabilità; venivano acquisiti, con il consenso delle parti, i verbali di
dichiarazioni rese da Panaro Nicola, Monaco Antonio, Vitolo Massimo; venivano

Vitolo Massimo rinunciava ai motivi inerenti la responsabilità.
La Corte territoriale ha osservato che le conclusioni del primo giudice
erano state confermate dalle confessioni rese, nel giudizio di appello, dagli
imputati Schiavone Vincenzo, Conte Vincenzo, Vitolo Massimo, Mauro Mario e
Monaco Antonio; inoltre, con i contributi forniti anche dai nuovi collaboratori
Panaro Nicola e Misso Giuseppe, veniva confermato il racconto di Piccolo Raffaele
quanto alla fase preparatoria ed organizzativa dell’omicidio, mentre con riguardo
alla fase esecutiva i nuovi contributi dichiarativi avevano offerto una
ricostruzione, in parte, differente da quella rappresentata da Piccolo Raffaele.
La sentenza ha quindi riportato, in sintesi, il contenuto delle nuove
dichiarazioni acquisite.
Il giudice di appello ha ritenuto credibile la descrizione della fase
esecutiva del delitto offerta dall’imputato Vitolo massimo, pur in contrasto con le
dichiarazioni di Piccolo Raffaele.
In particolare, Piccolo Raffaele aveva riferito che:
– gli equipaggi delle due alfa romeo 166 erano composti da: Schiavone Vincenzo
Panaro, Misso, a bordo dell’auto che aveva bloccato la Golf ed aveva
aperto il fuoco, e Conte Vincenzo, Bianco Franco e Bianco Augusto, a bordo
dell’altra alfa romeo 166, che si era posizionata alle spalle della Golf ;
– erano presenti due moto, a bordo delle quali vi erano Vitolo-Mauro e Aversano
Stabile – Monaco.
Vitolo Massimo, in ciò confermato da Panaro, Misso e Monaco, aveva
riferito che gli equipaggi delle due auto erano composti da:
Schiavone Vincenzo peti/lo, Vitolo, Conte Vincenzo, Caterino Oreste;
Martinelli Enrico, Lanza Bruno, Spierto Pasquale,
e che anche l’equipaggio della seconda auto aveva aperto il fuoco.
Il secondo giudice aveva ritenuto credibili le dichiarazioni di Vitolo
Massimo, sia perché provenienti da persona direttamente partecipe, per
ammissione, alla fase esecutiva, sia perché confermate da altri collaboratori, sia
perché Piccolo Raffaele aveva riferito circostanze apprese da altri, essendosi

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esaminati Misso Giuseppe, Monaco Antonio e Vitolo Massimo.

limitato, secondo quanto dal medesimo affermato, a svolgere la funzione di
prima auto di staffetta.
Quanto alla fase di preparazione dell’omicidio, il racconto di Piccolo
Raffaele era stato confermato da quanto riferito dai collaboratori Panaro e Misso.
La corte di assise di appello ha quindi ritenuto che Monaco e llitauro

pv-e-ssg concorso preparando l’auto con le armi, poi recuperate da auro con
aversano Stabile, mentre quest’ultimo / con Laiso avesse partecipato agli

2. Contro tale provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione i
difensori degli imputati Mauro Mario, Vitolo Massimo, Laiso Salvatore, Monaco
Antonio e Aversano Stabile Romeo.

2.1. Il ricorrente Vitolo Massimo ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la
sua posizione è stata separatamente definita.

2.2. Il ricorso proposto dal difensore di Aversano Stabile Romeo ha
denunciato, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione
relativamente alla condanna per il capo A.
In particolare, la sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine
al nesso di causa tra le condotte del ricorrente e l’azione omicidiaria: il ricorrente
aveva svolto ruolo di “specchiettista” nel periodo tra il 4.10.2003 e il
15.10.2003, ruolo poi affidato ad altri; inoltre, altri soggetti erano stati
determinatori ed istigatori del fatto; i collaboratori Vitolo, Misso e Panaro
avevano dichiarato che il ricorrente era stato escluso dalla fase esecutiva,
rispetto alla quale era del tutto all’oscuro.
Il motivo deduce travisamento, per omessa considerazione, delle
dichiarazioni del collaboratore Vitolo, rese all’udienza di appello in data
10.10.2016, laddove aveva riferito che ” … sia Aversano, sia Mauro, sia Monaco
sono stati accantonati …”.
Si aggiunge che le dichiarazioni, sul punto, di Vitolo erano confermate da
quelle di Panaro e Misso, e smentivano il racconto del collaboratore Piccolo
Raffaele, che aveva attribuito al ricorrente un ruolo anche nella fase esecutiva, e
che il secondo giudice avrebbe dovuto ritenere non attendibile.
Infine, le dichiarazioni rese da Vitolo, Panaro e Monaco non costituivano
reciproco riscontro, riguardando, ciascuna, un diversa condotta del ricorrente.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in
ordine alla condanna per il capo C.

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appostamenti precedenti e al recupero delle armi.

Proprio l’estraneità del ricorrente rispetto alla fase esecutiva avrebbe
dovuto far ritenere l’estraneità del ricorrente anche rispetto al possesso delle due
auto utilizzate nel fatto.
Il terzo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in
ordine alla esclusione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. .
Quanto alla preclusione in ragione del numero dei concorrenti, non vi
sarebbe motivazione in ordine alla consapevolezza in capo al ricorrente del
numero dei partecipi.

motivazione del secondo giudice sarebbe solo apparente a fronte dell’accertata
esclusione del ricorrente dalla fase esecutiva.
Il quarto motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in
ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La motivazione del secondo giudice sarebbe solo apparente, priva di
concreti riferimenti agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., siccome emergenti
dal processo.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria, con argomenti a sostegno
del primo motivo di impugnazione.

2.3. Il ricorso proposto dal difensore di Mauro Mario, con il primo motivo,
ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di
colpevolezza.
In particolare, le censure sono articolate in relazione alla valutazione delle
dichiarazioni ammissive rese dal ricorrente, al confermato giudizio di attendibilità
del collaboratore Piccolo, alla applicazione dei principi in tema di concorso di
persone nel reato.
Quanto alla dichiarazione resa dal ricorrente all’udienza del 10.10.2016, il
Mauro non aveva inteso riconoscere la fondatezza della imputazione.
La sentenza di appello avrebbe quindi omesso di verificare la attendibilità
delle accuse mosse al ricorrente dai collaboratori Vitolo e Monaco; le
dichiarazioni del Vitolo, in particolare, laddove accreditano l’estromissione di
Mauro dalla fase esecutiva, smentirebbero le accuse del collaboratore Piccolo.
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni di Piccolo Raffaele, la seconda
sentenza non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi affermati, in
materia, dalla giurisprudenza.
In particolare, a fronte della ritenuta, dal secondo giudice, compatibilità
dei collaboratori Panaro, Misso, Vitolo e Monaco con quanto già dichiarato da
Piccolo a riguardo alla fase preparatoria, il ricorrente sostiene il contrario anche
con riguardo alla fase decisionali e preparatorie dell’omicidio.
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Quanto alla rilevanza dell’apporto concorsuale del ricorrente, la

Quanto al mandato omicidiario, il racconto di Piccolo Raffaele – che lo
colloca in una riunione avvenuta subito dopo l’attentato in danno di tale
Borrozzino cui avrebbe partecipato anche Panaro Nicola – sarebbe smentito dalle
dichiarazioni di Panaro Nicola, di Iovine Antonio, di Misso Giuseppe, che avevano
escluso che la decisione fosse collegata a quell’attentato ed avevano
diversamente descritto il contesto nel quale era stata decisa la eliminazione di
Caterino Sebastiano.
Con specifico riferimento alla riunione tra i capi clan, i collaboratori

La sentenza di appello aveva poi riconosciuto la falsità di quanto
dichiarato da Piccolo Raffaele in ordine alla fase esecutiva.
La motivazione del giudizio di credibilità delle dichiarazioni di Piccolo
Raffaele quanto alla fase preparatoria risulterebbe quindi solo apparente.
Con riferimento alla valutazione della condotta tenuta dal ricorrente, il
motivo osserva che la seconda sentenza aveva ritenuto che Mauro avesse svolto
ff’d appostamenti finalizzati e quindi avesse preparato l’auto con le armi, poi
utilizzate per l’omicidio, e poi fosse andato a recuperarle con Aversano.
Quanto agli appostamenti, sarebbero cessati almeno 15 giorni prima
dell’omicidio.
La circostanza della preparazione delle armi nell’auto era stata riferita
solo da Monaco Antonio, senza alcuna conferma da altri elementi di prova né, in
particolare da Vitolo Massimo indicato da Monaco come fonte diretta del fatto.
La sentenza impugnata non avrebbe considerato le dichiarazioni di Vitolo
Massimo, che aveva riferito la estraneità del Mauro dalla fase esecutiva
dell’omicidio con conseguente irrilevanza della condotta di Mauro in relazione
alla esecuzione dell’omicidio.
Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione nella commisurazione
della pena.

2.4. Il ricorso proposto dal difensore di Laiso Salvatore ha denunciato,
con motivo unico, violazione dell’art. 8 I. n. 203/1991 in ordine alla
determinazione della pena base per il più grave capo A.
Il secondo giudice aveva operato la diminuzione di pena per l’attenuante
speciale all’esito della diminuzione della pena base per le attenuanti generiche,
mentre secondo la giurisprudenza dapprima doveva essere operata la
diminuzione per l’attenuante speciale e quindi quella per le attenuanti generiche.

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Panaro e Misso hanno escluso che vi avesse partecipato anche Piccolo Raffaele.

2.5. Il ricorso proposto dal difensore di Monaco Antonio ha denunciato,
con il primo motivo, la violazione dell’art. 8 I. n. 203/1991 in ordine alla
determinazione della pena per il più grave capo A.
La sentenza impugnata ha fissato la pena per il capo A, al netto della
applicazione dell’attenuante speciale, in anni ventidue di reclusione, in violazione
della norma citata che stabilisce una forbice edittale tra dodici e venti anni di
reclusione.
Il secondo motivo denuncia la violazione di legge nella commisurazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi proposti da Mauro Mario e Aversano Stabile Romeo sono infondati
e vanno perciò respinti, mentre i ricorsi proposti da Laiso Salvatore e Monaco
Antonio risultano manifestamente infondati e ne va perciò dichiarata la
inammissibilità.

1. Il ricorso proposto dal difensore di Mauro Mario deduce, con il primo
motivo di impugnazione, violazione della legge penale e difetto di motivazione
del giudizio di colpevolezza; il motivo è articolato in tre parti, relative,
rispettivamente, alla valutazione delle dichiarazioni dello stesso Mauro, alla
valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla qualificazione
delle condotte poste in essere dal ricorrente come di rilevanza concorsuale
rispetto all’omicidio.

1.1. Le censure relative alla motivazione del giudizio di colpevolezza,
articolate in due distinti paragrafi, riguardano, da una parte, il ritenuto contenuto
confessorio attribuito alla dichiarazione resa nel giudizio di appello dal ricorrente
e, dall’altra, la ritenuta coerenza tra il racconto di Piccolo Raffaele e quello dei
“nuovi” collaboratori ( Panaro, Misso, Monaco e Vitolo) in relazione alla fase
decisionale ed organizzativa dell’omicidio.

1.1.1. Quanto alla valutazione del compendio dichiarativo proveniente dai
collaboratori di giustizia, il motivo deduce che sarebbe illogica e contraddittoria
la motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto attendibile il racconto
di Piccolo Raffaele .
In particolare, il motivo evidenzia come il racconto di Piccolo quanto alla
deliberazione dell’omicidio – decisa in una riunione tenuta in san Cipriano
d’Aversa tra i capi del sodalizio subito dopo l’attentato all’esercizio commerciale

della pena in ragione della continuazione interna al capo A.

di Borrozzino – sarebbe stato smentito da Panaro Nicola, che non la collega
all’attentato in danno di Borrozzino, da Iovine Antonio, che la collega alle
iniziative di Caterino nel territorio di san Cipriano d’Aversa, e da Misso Giuseppe,
che ritiene determinate il rientro di Schiavone Francesco . cicciariello
dall’Ungheria, avvenuto nel settembre 2003.
Inoltre, il motivo evidenzia che il racconto di . Piccolo sarebbe smentito dal
fatto che l’attentato in danno del Borrozzino era avvenuto nel luglio 2004 e che
Schiavone Francesco cicciariello era rientrato dall’Ungheria solo nel settembre

di Piccolo Raffaele nelle riunioni tra i capi clan né nella fase preparatoria
dell’omicidio.
Il motivo ha quindi ritenuto l’assenza di motivazione in ordine alla
frazionabilità delle dichiarazioni di Piccolo Raffaele, ritenute non credibili solo per
quanto riguarda la fase esecutiva dell’omicidio, che costituisce il nucleo centrale
delle dichiarazioni.
Il collegio rileva che il motivo, sul punto, consiste in argomenti di merito
finalizzati ad una diversa valutazione – non consentita in sede di legittimità delle dichiarazioni di Piccolo Raffaele, senza alcun confronto critico con la
motivazione specifica della sentenza impugnata.
Innanzitutto, il motivo ritiene che alcuni fatti siano accertati diversamente
da quanto ritenuto, conformemente tra loro, dalle sentenze di merito, senza
peraltro proporre una censura di travisamento della prova.
Si tratta dell’epoca dell’attentato all’esercizio commerciale Borrozzino, che
il ricorso ( pag. 11) colloca nel luglio 2004, diversamente dalle sentenze di
merito, secondo le quali il fatto era avvenuto nel luglio 2003.
In particolare, la sentenza di primo grado aveva dato atto ( pag. 99) della
annotazione di servizio del commissariato locale circa attentato compiuto il 17
luglio 2003 ed aveva anche richiamato ( pag. 76) il contenuto della
testimonianza De Vito Pietro, che aveva riferito che il negozio Borrozzino aveva
subito due attentati, uno in data 17 luglio 2003 e il successivo nel luglio 2004.
La difesa di Mauro Mario solo con il ricorso per cassazione ha
rappresentato che il fatto sarebbe avvenuto in epoca incompatibile con il
racconto di Piccolo Raffaele, ma senza dedurre sul punto che le sentenze di
merito siano incorse in travisamento di prova né proponendo una specifica critica
al motivato accertamento compiuto dai giudici di merito.
Il ricorso, poi, sostiene che Schiavone Francesco

cicciariello sarebbe

rientrato dall’estero solo nel settembre 2003, altra circostanza incompatibile con
il racconto di Piccolo Raffaele, che invece lo indica come presente alla riunione,

IO

2003; infine, né Panaro Nicola né Misso Giuseppe avevano riferito della presenza

tenuta a fine luglio 2003 in san Cipriano d’Aversa, in cui si era deciso di
procedere all’omicidio di Caterino Sebastiano.
Il motivo ( pag. 9) valorizza le dichiarazioni rese da Misso Giuseppe:
anche su questa circostanza il ricorso non denuncia travisamento di prova, né
propone una specifica censura alle sentenze di merito, che, invece, hanno
accertato ( vedi pag. 73 della sentenza di primo grado) che all’epoca Schiavone
Francesco cicciariello, scarcerato nell’aprile 2002, si era reso latitante, venendo
poi arrestato nel 2004 in Polonia.

della sentenza impugnata, che ha dato atto ( pag. 42) che Panaro Nicola aveva
indicato Schiavone Francesco cicciariello presente alla riunione in san Cipriano
d’Aversa .
Il motivo, poi, non si confronta con la motivazione della sentenza di
appello che ha affermato che le dichiarazioni di Piccolo, relativamente alla fase
deliberativa ed organizzativa, era stata confermata da Panaro Nicola.
D’altra parte, il motivo evidenzia, nel contenuto delle dichiarazioni di
Panaro Nicola, solo la parte relativa alla causale dell’omicidio.
Anche in relazione a tale circostanza, il ricorso sostiene che la sentenza
appellata non avrebbe correttamente inteso le dichiarazioni del collaboratore,
ritenute divergenti da quelle di Piccolo quanto alla causale dell’omicidio.
La sentenza di appello ( pag. 41) rileva che il collaboratore Panaro
avrebbe spiegato che l’omicidio era stato deciso in quanto Caterino Sebastiano
aveva iniziato a compiere estorsioni in Santa Maria Capua Vetere, attività e zona
riservata al clan dei casalesi, causale che conferma quanto riferito da Piccolo,
risultando che Borrozzino era stato oggetto di intimidazione proprio perché aveva
rifiutato l’estorsione dei casalesi affermando di aver già subito quella di Caterino
Sebastiano.
Il motivo propone invece una diversa lettura delle dichiarazioni di Panaro
Nicola, nel senso che la causale dell’omicidio sarebbe stata da individuare nella
storica contrapposizione tra Caterino Sebastiano e il clan dei casalesi.
Infine, del tutto generica è la censura rispetto alla legittimità della
valutazione frazionata delle dichiarazioni di Piccolo Raffaele.
La sentenza impugnata, infatti, ha motivato il proprio giudizio, sul rilievo
che le dichiarazioni di Piccolo Raffaele, quanto alla fase esecutiva, erano

de

relato ed erano state smentite da quelle di Vitolo, che aveva ammesso una sua
partecipazione diretta al fatto.
Il motivo non ha preso in considerazione la motivazione del secondo
giudice, limitandosi a rilevare il diverso giudizio in relazione alle diverse parti del
narrato di Piccolo Raffaele.

Il

Inoltre, il ricorso non propone alcuna specifica censura alla motivazione

Si tratta dunque di motivo infondato.

1.1.2. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese nel giudizio di
appello dal ricorrente, il motivo sostiene che non potrebbe essere intesa come
confessione avendo l’imputato ” … solamente dichiarato di ammettere le di lui
responsabilità” ( pag. 3 del ricorso); il giudice di appello non avrebbe quindi
considerato che i nuovi collaboratori Misso, Monaco e Vitolo avevano escluso un
ruolo concorsuale di Mauro Mario, partecipe solo nella prima fase di

Quanto alla dichiarazione resa nel dibattimento di appello, si deve rilevare
che dalla sentenza risulta che era stata spontaneamente resa all’udienza del 10
ottobre 2016, dopo che le parti avevano chiesto la rinnovazione dell’istruttoria al
fine di acquisire i verbali delle dichiarazioni di Vitolo, Monaco, Misso e Panaro,
che avevano già iniziato a collaborare con le Autorità inquirenti, e la Corte aveva
accolto l’istanza.
La sentenza poi riporta ( pag. 33) il contenuto delle dichiarazioni di Mauro
Mario nei termini seguenti: ” ammetteva la sua responsabilità in ordine ai reati a
lui ascritti”.
Il motivo sostiene che non si sarebbe trattato di una confessione, ma si
tratta di un argomento che non contiene alcuna censura specifica alla
motivazione del secondo giudice, fondata sul significato letterale della
espressione linguistica utilizzata dall’imputato, all’esito dei giudizi di merito cui
l’imputato aveva, con piena consapevolezza degli addebiti mossi, partecipato.
Il motivo poi denuncia carenza motivazionale per non aver il secondo
giudice compiuto la doverosa verifica delle accuse nei confronti del ricorrente alla
luce dell’apporto dichiarativo dei nuovi collaboratori.
Il motivo risulta articolato genericamente, in quanto le dichiarazioni,
asseritamente scagionanti, del Vitolo vengono indicate in maniera del tutto
sintetica, con un giudizio valutativo sul contenuto delle medesime, mentre i
collaboratori Misso, Panaro e Monaco vengono solo citati, senza alcun riferimento
al contenuto delle loro dichiarazioni.
In questa parte, dunque, il motivo risulta manifestamente infondato.

1.2. Nella terza parte del motivo il ricorso censura la motivazione della
sentenza impugnata in relazione all’accertamento delle attività effettivamente
compiute dal ricorrente, e quindi nella valutazione del rilievo concorsuale delle
stesse.
1.2.1. Quanto alla condotta del ricorrente, il motivo sostiene che le
dichiarazioni di Monaco Antonio, che aveva affermato che Mauro Mario non si era

1?

appostamenti e non anche nella fase esecutiva del delitto.

limitato a compiere gli appostamenti nella prima fase organizzativa, ma aveva
anche provveduto a caricare le armi sull’auto utilizzata per l’agguato e quindi era
andato a recuperare le armi, sarebbero prive del necessario riscontro esterno.
Il motivo aggiunge il rilievo che i collaboratori Misso, Panaro e Vitolo non
avevano riferito le circostanze affermata da Monaco.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito
hanno valorizzato le menzionate dichiarazioni di Monaco Antonio, riscontrate,
quanto alla significativa condotta di recupero delle armi e incendio delle auto,

La sentenza di primo grado ( pagg. 131 e 132) evidenzia il contributo
dichiarativo, relativo alla condotta post factum di Mauro Mario, fornito dai
collaboratori da ultimo menzionati: Piccolo ( pag. 35) aveva riferito di aver
appreso, dopo il fatto e da Bianco Franco, che Mauro, assieme a Monaco, Vitolo e
Aversano Stabile, si era occupato di recuperare le armi utilizzate nell’agguato;
Laiso ( pag. 48) aveva riferito di aver appreso, nell’anno 2006, dallo stesso
Mauro Mario che egli e Aversano Stabile avevano provveduto a bruciare le auto e
che Monaco, nell’occasione, era andato a prenderli.
Si deve osservare che la sentenza di appello ha ritenuto non attendibile la
dichiarazione di Piccolo Raffaele solo per quanto riguarda la fase esecutiva, e
quindi ha coerentemente escluso che Mauro avesse fatto parte del gruppo che la
mattina del 31 ottobre si era mosso in direzione di s. Maria Capua Vetere, ma
ha confermato ( pagg. 56 e 59) l’accertamento circa la partecipazione di Mauro
alla preparazione delle armi nell’auto e al successivo recupero delle stesse
dall’auto che doveva essere incendiata.
Dunque, la censura proposta, relativa alla motivazione concernente
l’accertamento delle condotte tenute da Mauro Mario, risulta infondata.
La sentenza impugnata ha accertato che Mauro Mario avesse partecipato
ai primi appostamenti in S. Maria Capua Vetere e quindi avesse collaborato nel
caricare le armi nell’auto prima dell’agguato ed avesse poi provveduto a
recuperarle sulla base delle dichiarazioni di Monaco Antonio, che avevano trovato
riscontro in quelle di Piccolo Raffaele e Laiso Salvatore, oltre che nella
dichiarazione ammissiva resa dallo stesso Mauro.

1.2.2. Il motivo denuncia violazione dell’art. 110 cod. pen. per aver
ritenuto la condotta posta in essere da Mauro Mario di rilievo concorsuale in
ordine al reato di omicidio.
Il motivo rileva che la condotta di Mauro sarebbe stata limitata agli
appostamenti compiuti nella prima fase organizzativa, appostamenti che non
avevano avuto seguito e quindi sarebbero stati ininfluenti rispetto alla fase
13

dalle dichiarazioni di Piccolo Raffaele e Laiso Salvatore.

successiva nel corso della quale era stata mutata strategia, con il coinvolgimento
di nuovi correi, sia nel ruolo di “specchiettista” sia in quello di partecipi del
“gruppo di fuoco”.
La censura non è fondata.
Le sentenze di merito hanno accertato che Mauro Mario era stato
coinvolto nella organizzazione dell’omicidio Caterino, aveva dato la sua
disponibilità, aveva partecipato ad una prima serie di appostamenti, aveva
caricato le armi nell’auto, ed infine era intervenuto nel

post factum

per

Si tratta quindi di una disponibilità stabile a partecipare al progetto
criminoso, attuatasi in condotte “inutili” ( gli appostamenti), facilmente
rimpiazzabili con altri correi ( caricare le armi in auto), successive al reato ( il
recuper)..
Si deve precisare che le condotte successive al reato non integrano, di per
sé, concorso nel reato, ma evidenziano la permanenza nel tempo della effettiva
disponibilità di Mauro alle necessità connesse all’esecuzione dell’omicidio.
E’ stato chiarito che la disciplina dettata dall’art. 110 cod. pen. descrive le
condotte di partecipazione nel reato in modo unitario, facendo riferimento al
criterio dell’efficienza causale di ciascuna condotta rispetto al fatto tipico.
Quanto al criterio dell’efficienza causale, la giurisprudenza è costante nel
ritenere che non sia necessario che la condotta atipica sia conditio sine qua non
del fatto tipico, essendo sufficiente che abbia dato un contributo alla comune
realizzazione del fatto, vuoi sul piano oggettivo vuoi sul piano soggettivo ( Sez.
1, 30.11.2015, Tranchina, Rv. 267297).
Venendo all’esame delle condotte realizzate da Mauro Mario, quella
relativa al contributo per caricare le armi in auto è condotta di rilievo
concorsuale, perché, pur potendo essere facilmente sostituita con quella di altro
correo, ha comunque dato un apporto agevolatore nella complessa attività
preparatoria dell’omicidio.
Gli appostamenti compiuti dal ricorrente *non hanno avuto seguito, in
quanto non hanno consentito di realizzare il progettato agguato; è emerso,
anche, che dall’esito negativo di quel tentativo era seguito un cambio di
strategia, nel senso che si era cercato di acquisire informazioni dirette sui
movimenti della vittima, invece di compiere una ricerca sul territorio.
Peraltro tale condotta, pur di per sé vana, letta unitamente alla condotta
post factum evidenzia la stabile messa a disposizione del Mauro nei confronti
delle diverse necessità che l’esecuzione del progettato omicidio avrebbe
comportato, e ciò, indubbiamente, costituisce un contributo che sia rafforza
l’altrui proposito criminoso, perché fa apparire !D’e] facilmente superabili gli
14

recuperare le armi e bruciare le auto.

eventuali ostacoli che avessero a frapporsi, sia agevola l’esecuzione del reato, in
quanto nella ripartizione dei compiti esecutivi si è potuto tener conto che al pur
necessario recupero delle armi avrebbe provveduto il ricorrente.
Si deve considerare che si trattava dell’esecuzione di un fatto tanto grave
quanto complesso, in considerazione della particolare attenzione della vittima,
ben consapevole dei rischi che correva, tanto da circolare con auto blindata.
Dunque, anche l’aver partecipato ad una frazione di condotta di per sé
vana, in realtà costituisce un contributo effettivo alla realizzazione del progetto,

verifica di fattibilità concreta.
I primi “inutili” appostamenti hanno consentito al vertice organizzativo di
saggiare le possibilità concrete e quindi di giungere alla strategia più adeguata.
Legittimamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto che le
condotte poste in essere dal ricorrente Mauro abbiano dato un effettivo
contributo alla realizzazione del duplice omicidio.

2.

Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine alla

commisurazione della pena, avendo la Corte territoriale, pur riconoscendo le
attenuanti generiche prevalenti, fissato la pena base in misura superiore al
minimo edittale.
Il motivo è articolato solo genericamente, in quanto non considera che le
attenuanti generiche sono state riconosciute per la confessione, mentre la scelta
della pena base, pur prossima al minimo edittale ( anni ventidue di reclusione), è
stata motivata con riferimento al ruolo avuto dal ricorrente nella organizzazione
del delitto.

Va dunque pronunciato il rigetto del ricorso proposto da Mauro Mario.

3. Il primo motivo del ricorso proposto dal difensore di Aversano Stabile
Romeo censura per violazione di legge e difetto di motivazione la ritenuta
responsabilità di concorso nel duplice omicidio.
In particolare, il motivo denuncia il difetto di motivazione in relazione
all’accertamento delle condotte poste in essere dal ricorrente, al giudizio di
credibilità del collaboratore Piccolo, alla omessa considerazione delle
dichiarazioni di Vitolo Massimo; la violazione di legge avrebbe poi riguardato
l’art. 110 cod. pen., per aver ritenuto di rilievo concorsuale condotte, nella specie
alcuni appostamenti rivelatisi del tutto vani, di nessuna utilità per l’esecuzione
del delitto.

15

proprio perché era un piano che doveva essere predisposto solo dopo una

3.1. Il motivo svolge ( da pag. 5 ) una serie di considerazioni, fra loro
collegate, in ordine alla motivazione relativa all’accertamento delle condotte
poste in essere dal ricorrente.
Si sostiene che la sentenza di appello avrebbe omesso di considerare le
dichiarazioni rese da Vitolo Massimo – nella parte relativa alla condotta di
Aversano Stabile e al cambio di strategia deciso a metà ottobre 2003 -,
confermate da Panaro e Misso, avrebbe illogicamente ritenuto Piccolo Raffaele
credibile soggettivamente – quando invece sarebbe stato accertata la sua

ricorrente, riferite da Vitolo, Panaro e Monaco, ma senza che vi fossero riscontri
esterni in relazione a quanto dichiarato.
Il collegio osserva che la sentenza di appello ha dato conto degli apporti
dichiarativi sopravvenuti alla sentenza di primo grado, ritenendo che, quindi, il
giudizio di completa attendibilità del collaboratore Piccolo dovesse .essere
riconsiderato, dato che in ordine alla ricostruzione delle condotte tenute il 31
ottobre 2003, e dunque in relazione alla fase esecutiva dell’omicidio, le
dichiarazioni di ficcolo erano state smentite dai nuovi collaboratori, in primis
Vitolo Massimo che la Corte territoriale ha ritenuto credibile.
Ne è seguita una diversa ricostruzione del fatto omicidiario, sia in ordine
alla composizione delle due auto intervenute, sia alla esclusione della presenza di
due motociclette con funzione di staffetta.
Peraltro, l’istruttoria compiuta nel giudizio di appello ha portato la
conferma del racconto dei primi collaboratori Piccolo e Laiso sia in ordine ai
soggetti coinvolti – Schiavone Vincenzo, Conte Vincenzo e Mauro Mario hanno
ammesso gli addebiti, Vitolo e Monaco hanno iniziato a collaborare con le
autorità – sia in relazione alla complessa fase pre-esecutiva – in relazione alla
quale il narrato di Piccolo è confermato dai nuovi collaboratori.
Il motivo sostiene che illogicamente era stata ritenuta la soggettiva
credibilità di Piccolo Raffaele.
Il collegio osserva che la deduzione, in realtà, risulta priva di rilievo nella
stessa prospettazione del ricorso, che, dopo aver criticato ( alle pagg. 8, 9) il
secondo giudice sul punto menzionato, ha osservato ( a pag. 9) che in realtà il
giudice di appello aveva fondato la propria motivazione ( a pag. 61 ) sulle
dichiarazioni dei collaboratori Vitolo, Panaro e Monaco.
Ora, in ordine alla soggettiva credibilità di Piccolo Raffaele, le sentenze di
merito sono concordi e in ordine alla specifica motivazione data dal primo giudice
( alle pagg. 93 ss. ) non vengono proposte critiche.
Il ricorso pone il tema della soggettiva credibilità di Piccolo Raffaele
valorizzando il dato, emerso processualmente solo nel giudizio di appello, della
16

deliberata menzogna -, avrebbe infine ritenute accertate talune condotte del

non attendibilità di quanto riferito da Piccolo in ordine allo svolgimento dei fatti il
31 ottobre 2003; in particolare, il ricorso sostiene ( pag. 9) che sul punto il
collaboratore avrebbe, deliberatamente, affermato il falso.
Il menzionato rilievo – che diverge dalla spiegazione data dal secondo
giudice, per il quale il Piccolo avrebbe dato informazioni non esatte in quanto
acquisite de relato – costituisce argomento di merito, e non dà luogo ad una
specifica critica alla motivazione del secondo giudice.
In particolare, il ricorso non deduce che il giudizio dato dalla Corte di

di travisamento di prova: il ricorso menziona un passaggio delle dichiarazioni di
Panaro Nicola che smentiscono il racconto di Piccolo – in ordine al fatto che il
Panaro, il 31 ottobre 2003, fosse rimasto al bar La dolce vita in attesa di
informazioni sull’esito dell’agguato -, ma si tratta di un particolare marginale,
rispetto al quale lo stesso dichiarante Panaro ipotizza un difetto di memoria di
Piccolo ( ” … Ritengo che Piccolo possa confondersi …” ).
Si deve poi aggiungere che la sentenza di appello ha congruamente
motivato il giudizio di parziale attendibilità delle dichiarazioni di Piccolo raffaele,
sul rilievo che il racconto relativo alle modalità dell’agguato era stato smentito da
chi aveva riconosciuto di avervi direttamente partecipato.
Infine, si osserva che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la
sentenza impugnata valorizza le dichiarazioni di Piccolo, quanto alle condotte di
Aversano Stabile, in termini assai limitati, e quindi solo con riferimento a quella
attività di controllo sul territorio svolta sino alla metà di ottobre 2003, attività
che viene riferita anche da altri collaboratori, concordi nell’assegnare al
ricorrente il ruolo di ” primo specchiettista”, nella fase pre esecutiva attuata sino
alla metà di ottobre.
Il ricorso sostiene poi ( pagg. 10, 11) che l’accertamento delle attività di
Aversano Stabile, come definite dalla sentenza impugnata a pag. 61, sarebbe
stato illogicamente motivato, atteso che le affermazioni specifiche di ciascun
collaboratore sarebbero rimaste prive di riscontri.
In particolare, si osserva, mentre Vitolo avrebbe attribuito all’Aversano
Stabile gli appostamenti ” inutili”, Panaro avrebbe affermato che Aversano
Stabile aveva fornito informazioni su Caterino Sebastiano, mentre Monaco
Antonio avrebbe indicato Aversano Stabile come una delle persone che avevano
poi provveduto al recupero delle armi: dunque, le affermazioni di ciascun
collaboratore non potrebbe costituire riscontro alle affermazioni dell’altro.
Il collegio rileva che la norma di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
esige che le dichiarazioni accusatorie provenienti da persone imputate nel

17

secondo grado – Piccolo riferisce, de relato, circostanze inesatte – sia stato frutto

medesimo reato o in procedimento connesso siano riscontrate da altri, esterni,
elementi di prova.
E’ stato precisato dalla giurisprudenza che può trattarsi di elementi
probatori di qualsiasi natura, anche indiretti e di natura logica, a condizione che
siano di provenienza autonoma rispetto alla fonte dichiarativa in considerazione
(“esterni”) ed abbiano valenza individualizzante, siano perciò attinenti alla
persona accusata e al fatto oggetto dell’accusa.
Il rilievo difensivo – che intende la norma menzionata nel senso che

– muove, dunque, da una interpretazione normativa non condivisibile.
Si deve rilevare che la verifica dei riscontri esterni presuppone un positivo
giudizio sulla soggettiva credibilità del dichiarante e sulla oggettiva attendibilità
delle dichiarazioni, e quindi costituisce un ulteriore vaglio, il cui oggetto concerne
la attendibilità dell’accusa proveniente dal dichiarante.
La prospettazione difensiva, invece, renderebbe necessaria una conferma
della specifica circostanza riferita da un dichiarante, e dunque che una medesima
circostanza sia affermata da almeno due dichiaranti.
In realtà, la norma processuale richiede che la accusa formulata da un
dichiarante trovi un riscontro esterno, il che significa che deve,

aliunde,

emergere la prova anche di circostanze diverse, ma aventi la medesima valenza
accusatoria, nei confronti del medesimo soggetto e in ordine allo stesso fatto.
Non vi è dubbio dunque che le diverse dichiarazioni dei collaboratori,
inerenti alla attività di ricerca della vittima sul territorio e di comunicazione di
notizie sulla vittima, si riscontrano a vicenda, in quanto entrambe significative di
un contributo prestato da Aversano Stabile nella fase preparatoria dell’omicidio.
L’ulteriore circostanza del recupero delle armi è post delictum, e quindi di
per sé non ha rilevanza concorsuale, ma letta unitamente alle precedenti
rappresenta come Aversano Stabile sia stato permanentemente a disposizione
del vertice organizzativo in relazione alle attività ritenute necessarie per la
realizzazione del progetto criminoso.
Il collegio quindi ritiene che l’accertamento compiuto dalla sentenza
impugnata in ordine alle condotte poste in essere da Aversano Stabile sia stato
congruamente motivato, sulla base di plurime dichiarazioni di collaboratori, la cui
credibilità e attendibilità è stata valutata, convergenti nell’attribuire al ricorrente
condotte che concernono il fatto oggetto di accusa.

3.2. Si deve ora esaminare l’ulteriore censura proposta, relativa alla
violazione dell’art. 110 cod. pen., per aver la sentenza impugnata attribuito

18

dovrebbe trovar conferma esterna la specifica circostanza attribuita all’accusato

rilievo concorsuale a condotte prive di efficacia causale in relazione al fatto
tipico.
La memoria difensiva depositata nel presente grado di giudizio concerne il
motivo in esame.
Il tema è già stato esaminato con riferimento alla posizione del ricorrente
Mauro, al paragrafo 1.2.2. .
Il collegio osserva che, anche con riferimento ad Aversano Stabile,
emerge il dato di una permanente messa a disposizione nei confronti del vertice

attuatasi nell’effettuare servizi di controllo del territorio, che Aversano Stabile
conosceva bene e meglio del gruppo facente capo alla zona di Casa! di Principe, e
nell’operazione di recupero delle armi.
Il ricorso valorizza la circostanza che la conoscenza del territorio da parte
di Aversano Stabile era stata in realtà inutile ai fini della realizzazione
dell’omicidio, dato che il vertice organizzativo, dopo la metà di ottobre 2003
aveva mutato strategia avvalendosi di informazioni mirate sui movimenti di
Caterino Sebastiano, e non più della rete di “specchiettisti” sul territorio, rete di
cui aveva fatto parte Aversano Stabile.
Anche con riferimento al ricorrente, come già affermato a riguardo della
posizione di Mauro Mario, il collegio ritiene che debba essere affermato il
principio secondo cui, a norma dell’art. 110 cod. pen., ha rilevanza concorsuale
qualsiasi condotta che abbia agevolato il realizzarsi del fatto tipico, e che è
agevolatrice anche la condotta che, priva di efficacia causale diretta rispetto al
fatto tipico, abbia comunque facilitato lo svolgersi del piano criminoso, esitato
nella realizzazione del fatto.
Nel caso in esame il fatto ha costituito l’esito di una complessa attività
preparatoria, che ha visto lo svolgersi di diverse strategie operative rese
necessarie dalla particolare difficoltà di raggiungere l’obiettivo prescelto.
Si è trattato comunque di un unico piano criminoso, diretto dalle
medesime persone, con una diversa ripartizione di ruoli a seconda delle diverse
strategie, di volta in volta perseguite.
Aversano Stabile è stato coinvolto nel momento in cui era stato deciso di
predisporre una rete di controllo del territorio, al fine di intercettare i movimenti
della vittima, quando poi è stata mutata strategia Aversano Stabile non è stato
più coinvolto, ma è rimasto a disposizione, come desumibile dal suo intervento
post factum
Il ricorso sostiene che l’imputato sarebbe stato ”

accantonato”

in

conseguenza del cambio di strategia operativa: dalle sentenze di merito emerge,
invece, che era stata mutata la modalità operativa, ma che Aversano Stabile era
19

organizzativo al fine di realizzare il complesso progetto criminoso; disponibilità

rimasto nel novero delle persone a disposizione del vertice organizzativo, come
desumibile dalla condotta post factum
Il contributo agevolatore di Aversano Stabile risiede dunque nella sua
permanente disponibilità, che ha rafforzato il proposito criminoso del vertice
organizzativo che ha potuto ritenere più facilmente superabili le difficoltà
operative, ed anche nel suo fattivo intervento di controllo del territorio, che ha
consentito al gruppo organizzativo di verificare sul campo quale poteva essere la
strategia più efficace per raggiungere l’obiettivo.

diritto, osservando come vi fosse stata una piena e consapevole disponibilità
operativa e che anche gli appostamenti “inutili” avessero consentito di meglio
conoscere le abitudini di Caterino, le caratteristiche della sua auto blindata e
quindi calibrare la scelta delle armi da utilizzare.
Il motivo proposto risulta dunque infondato.

4. Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine al giudizio
di colpevolezza per il reato di ricettazione delle due autovetture ( capo C).
Il collegio osserva che la difesa aveva, con l’atto di appello, impugnato la
condanna per il capo C sul rilievo che non vi sarebbe stata la prova del possesso
delle due auto da parte dell’imputato Aversano Stabile.
Le sentenze di merito hanno ritenuto che tutto il gruppo di persone che
era a disposizione per la realizzazione dell’omicidio concorresse anche nella
commissione dei reati necessariamente collegati al fatto principale: la detenzione
e il porto di armi e la ricettazione dei veicoli da utilizzare nell’azione criminosa.
• Con specifico riferimento a Aversano Stabile le sentenze di merito hanno
accertato anche che egli aveva, dopo l’omicidio, provveduto a incendiare le due
auto ( sentenza di primo grado, pag. 130; sentenza di appello, pag. 61),
circostanza, significativa di un diretto possesso delle due auto, rispetto alla quale
il ricorso non propone alcun rilievo specifico.
Il motivo risulta quindi formulato solo genericamente e va quindi
dichiarato inammissibile.

5. Il terzo motivo censura, sotto il profilo della violazione di legge e del
difetto di motivazione, il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Il collegio osserva che la sentenza impugnata ha motivato il rigetto della
relativa richiesta formulata dalla difesa dell’imputato Aversano Stabile, sul rilievo
del divieto normativo di cui all’art. 114, comma secondo, cod. pen., in ragione
del numero dei concorrenti, e del carattere non marginale della condotta
operativa dell’imputato.

2(1

La sentenza impugnata ( pag. 59 ) ha applicato i menzionati principi di

Il motivo deduce che il divieto di cui all’art. 114, comma secondo, cod.
pen. non sarebbe applicabile mancando la prova della consapevolezza, in capo al
ricorrente del concorso di più di cinque persone.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza ha precisato che l’aggravante di cui all’art. 112, comma
primo n. 1, cod. pen. ha natura oggettiva e quindi si applica nei confronti di tutti
i concorrenti, nei cui confronti sia ravvisabile il profilo soggettivo di cui all’art.
59, comma secondo, cod. pen. ( Sez. 4, 10.5.2017, Giliberto, Rv. 271126; Sez.

Nel caso in esame, non vi è dubbio che per la complessità del progetto
criminoso fosse noto e comunque prevedibile da ciascun concorrente, e quindi
anche per Aversano Stabile, la partecipazione al fatto di un numero di persone
superiore a cinque, e dunque operando la relativa aggravante comunque è
precluso il riconoscimento della invocata attenuante.

6. Il quarto motivo censura per difetto di motivazione il mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche.
La sentenza impugnata ha respinto la richiesta difensiva in ragione della
gravità del fatto, e della capacità a delinquere desumibile dall’inserimento nel
sodalizio criminoso e dai precedenti a carico.
Il motivo sostiene che si tratterebbe di motivazione apparente.
La doglianza è manifestamente infondata.
Il giudice di appello ha ottemperato al dovere motivazionale, che, con
riguardo alle attenuanti generiche, concerne l’indicazione degli elementi di fatto,
riconducibili agli indici di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti tali da giustificare
ovvero non giustificare una riduzione della pena.
Le sentenze di merito hanno dato conto degli elementi significativi della
gravità delle fattispecie concrete in giudizio, come del resto gli ulteriori aspetti
relativi al profilo soggettivo dell’imputato sono incontestati.
Il motivo sostiene che si sarebbe dovuto valorizzare la limitata
partecipazione dell’imputato al fatto, ma si tratta di un argomento di merito
finalizzato a un nuovo giudizio sul riconoscimento del beneficio, non consentito in
sede di legittimità.

Va quindi pronunciato il rigetto del ricorso proposto dal difensore di
Aversano Stabile Romeo.

7. Il ricorso presentato dal difensore di Laiso Salvatore deduce violazione
di legge nella determinazione della pena base per il capo A.

1, 19.5.2011, Semeraro, Rv. 252044).

La sentenza impugnata ha determinato la pena finale di anni undici di
reclusione, partendo da una pena base per il capo A di anni ventuno di
reclusione, diminuita per le attenuanti generiche e per l’attenuante della
collaborazione di cui all’art. 8 legge n. 203/1991.
Il ricorso sostiene che la pena base doveva essere determinata ai sensi
dell’art. 8 I. 203/1991, e quindi la pena dell’ergastolo doveva essere sostituita
con pena compresa fra anni dodici e anni venti di reclusione.
Il motivo è manifestamente infondato.

attenuante ad effetto speciale della cosiddetta “dissociazione attuosa”, prevista
dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa) e ricorrano altre
circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al
giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale
giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata
l’attenuante ad effetto speciale ” ( Sez. Un., 25.2.2010, Contaldo, Rv. 245930;
Sez. 6, 13.4.2017, Iovine, Rv. 270430).
La sentenza impugnata ha dunque esattamente applicato il principio di
diritto indicato.

8. Il primo motivo del ricorso presentato dal difensore di Monaco ha, in
parte, il medesimo contenuto del motivo dedotto dal ricorrente Laiso.
Va dunque dichiarata la manifesta infondatezza del motivo per le
medesime ragioni già svolte al paragrafo che precede.
Il primo motivo, in altra parte, e il secondo motivo denunciano il difetto di
motivazione in ordine alla congruità della diminuzione per l’attenuante speciale e
dell’aumento di pena per la continuazione interna al cao A ( omicidio di De Falco
Umberto).
Il motivo è manifestamente infondato.
Quanto alla diminuzione per l’attenuante speciale, la motivazione della
sentenza impugnata ne ha dato conto spiegando che non poteva essere operata
in misura superiore a un terzo in ragione del momento in cui era stata prestata
la collaborazione .
Il motivo deduce che l’entità della diminuzione deve essere rapportata
all’utilità della collaborazione e non in relazione al momento della stessa: si
tratta in realtà del criterio seguito dalla sentenza impugnata che ha considerato
sia l’utilità che il momento della collaborazione, con una valutazione che risulta

9-)

La giurisprudenza ha chiarito che ” qualora sia riconosciuta la circostanza

del tutto congrua, considerato che il contributo offerto dal Monaco ha riguardato
vicenda in larga parte già nota agli inquirenti.
Quanto all’aumento di pena per il secondo omicidio, il secondo motivo si
limita a proporre un argomento di merito, valorizzando il grado di coinvolgimento
di Monaco nel fatto, senza formulare alcuna critica specifica alla motivazione dei
giudici di merito.
Anche questo motivo risulta quindi inammissibile in quanto generico e
attinente al merito.

ricorso propone censura anche in relazione al giudizio di colpevolezza in ordine
all’omicidio De Falco, evidenziando che la condotta del Monaco era
consapevolmente orientata all’omicidio di Caterino e non di altri.
Sul punto aveva già motivato la sentenza di primo grado ( pag. 139), che
aveva evidenziato come le modalità del progetto criminoso rendessero evidente
la probabilità del coinvolgimento di chiunque si fosse trovato a fianco della
vittima designata.
Il motivo non propone nessuna specifica censura in ordine alla
motivazione , e dunque risulta formulato solo genericamente.
Va quindi dichiarata la inammissibilità anche del ricorso presentato da
Monaco Antonio.

9. Vanno dunque respinti i ricorsi proposti da Mauro e Aversano Stabile,
mentre alla inammissibilità dei ricorsi di Laiso e Monaco consegue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno di questi ultimi, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), al versamento di una
somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C
2.000, 00.
I ricorrenti vanno poi condannati al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di Mauro Mario e Aversano Stabile Romeo che condanna al
pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Laiso Salvatore e Monaco Antonio che
condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento, ciascuno, della
somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17.4.2018.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale,il Consigliere estensore

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

C.,11 Aflo, 2018

Il Presidente
Adriano IasilloA
– -CU

Si deve infine rilevare che nella esposizione di questo secondo motivo, il

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