Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37269 del 19/07/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 37269 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
El Bekkali Abderrazak, n. in Marocco 28.11.1965
avverso la sentenza n. 284/18 del GIP del Tribunale di Perugia del 14/05/2018
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni
rilevato
che è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe con cui il GIP del Tribunale di Perugia, previa sua richiesta concordata
con il PM e formalizzata all’udienza del 14/05/2018, ha applicato nei confronti di
El Bekkali Abderrazak ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto mesi 0L,’
reclusione ed C 1.500,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4 d.
P.R. n. 309 del 1990;
che il ricorrente, per mezzo del difensore, deduce che vi è stata violazione
dell’art. 129 cod. proc. pen. per non avere il giudice ritenuto sussistenti cause di
proscioglimento dal reato contestato;
Data Udienza: 19/07/2018
che a seguito delle modifiche apportate al codice .di rito dalla I. n. 103 del
2017, entrata in vigore il 03/08//2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti è ammesso ai sensi dell’art.
448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della
volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla
erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura
che al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la
inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base
al cbn. disp. dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell’art. 610, comma 5-bis
cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell’art. 610, comma 5-bis che dispone,
invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc.
pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato;
che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 4.000,00
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 19/07/2018
di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente;