Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37268 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37268 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

Data Udienza: 18/07/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Summa Salvatore, nato a Poggio Imperiale il 22/07/1969

avverso il decreto del 14/12/2017 della Corte d’appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio sia del
decreto impugnato sia di quello di primo grado.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 14 dicembre 2017, la Corte d’appello di Bari,
in parziale riforma del provvedimento pronunciato in primo grado dal Tribunale di
Foggia, ha rideterminato, nei confronti di Salvatore Di Summa, in due anni la
durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza, confermando il giudizio in ordine alla
sussistenza della pericolosità sociale del medesimo quale persona abitualmente

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dedita a traffici delittuosi e che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi
di attività delittuose.

2. Ha presentato ricorso avverso il decreto indicato in epigrafe l’avvocato
Ettore Censano, quale difensore di Salvatore Di Summa, formulando un unico
motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 179,
comma 1, e 184, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità del giudizio di primo grado e

Si deduce che nei confronti del proposto non è stato notificato l’avviso di
fissazione di udienza per il giudizio di primo grado, che l’omissione dà luogo ad
una nullità assoluta ed insanabile, e che quindi non è possibile alcuna sanatoria,
a norma dell’art. 184, comma 1, cod. proc. pen., come invece ha ritenuto la
Corte d’appello, opinando sulla base della notificazione dell’ordine di traduzione e
della rinuncia a comparire.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Costituisce principio giurisprudenziale affermato anche dalle Sezioni Unite
quello secondo cui la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 cod. proc.
pen., rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, si riferisce non
soltanto alla omessa notifica della citazione in giudizio in senso stretto, ma pure
all’omissione di quell’insieme di adempimenti che consente all’imputato,
all’indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si
conclude con una decisione (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato,
Rv. 269027).
E’ quindi ragionevole ritenere che la nullità assoluta ed insanabile di cui
all’art. 179 cod. proc. pen. attenga anche all’avviso di fissazione dell’udienza per
la trattazione di una proposta di applicazione di misura di prevenzione.
Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel
procedimento di prevenzione, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del
6 settembre 2011, l’invito a comparire deve contenere, a pena di nullità,
l’indicazione non solo della misura di cui si chiede l’applicazione, ma anche della
forma di pericolosità contestata (così, tra le tante, Sez. 1, n. 51843 del
14/11/2014, Santarelli, Rv. 261608, e Sez. 1, n. 35767 del 05/07/2013, Bellini,
Rv. 256751).

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di tutti gli atti conseguenti per l’omessa citazione del proposto.

3. Costituisce, inoltre, insegnamento più volte ribadito, e condiviso dal
Collegio, quello per cui la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza non
ammette equipollenti, sicché non assume rilievo l’eventuale conoscenza del
giudizio che l’imputato abbia in altro modo acquisito (cfr. Sez. 6, n. 21848 del
21/05/2015, Fioravanti, Rv. 263629, e Sez. 2, n. 43720 del 11/11/2010,
Visconti, Rv. 248978), e, in particolare, la consegna di un ordine di traduzione
non può essere ritenuta attività equivalente alla notificazione dell’avviso di
fissazione di udienza, attesi i diversi contenuti, requisiti, finalità ed effetti (così,

4. In considerazione dei principi giuridici indicati, deve rilevarsi la nullità
degli atti relativi al giudizio di primo grado del presente procedimento, nonché
degli atti successivi.
E’, infatti, fuori discussione, anche secondo quanto rappresentato nel
decreto emesso dalla Corte d’appello, in risposta a specifico motivo di gravame,
che l’odierno ricorrente, all’epoca dei fatti detenuto, non ebbe notificazione
dell’avviso di fissazione dell’udienza, ma comunicazione dell’ordine di traduzione,
e che il medesimo, in relazione a tale atto, espresse rinuncia scritta a comparire
in udienza.
L’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza per la trattazione del
procedimento di prevenzione in primo grado, e la giuridica inammissibilità di
equipollenti, determina la nullità di tutti gli atti successivi all’adempimento non
compiuto, dipendendo indefettibilmente tutti gli atti concernenti il giudizio dalla
regolare costituzione del contraddittorio, nonché la regressione del procedimento
allo stato ed al grado in cui si è verificata la patologia, a norma dell’art. 185,
connmi 1 e 3, cod. proc. pen.

5. In conclusione, debbono essere annullati senza rinvio sia l’impugnato
decreto della Corte d’appello di Bari, sia il decreto del Tribunale di Foggia,
Sezione Misure di Prevenzione, n. 24/2017 del 26/04/2017, e gli atti sono da
trasmettersi per l’ulteriore corso al Tribunale di Foggia, Sezione Misure di
Prevenzione.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Misure di Prevenzione, provvederà a disporre
la rinnovazione degli atti dichiarati nulli, procedendo innanzitutto a nuova
notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza per la trattazione del
procedimento.

3

espressamente, Sez. 5, n. 8098 del 20/05/1998, Amerio, Rv. 211491).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnato decreto della Corte d’appello di Bari nonché
il decreto del Tribunale di Foggia, Sezione Misure di Prevenzione, n. 24/2017 del
26/04/2017.
Dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Foggia,
Sezione Misure di Prevenzione.

Il Consigliere estensore
An onip Corbo

Il Presidente

Così deciso in data 18 luglio 2018

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