Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37267 del 06/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37267 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Alvaro Carmine, nato a Sinopoli il 01/04/1971
2. Vitalone Pasquale, nato a Scilla il 23/01/1986

avverso la ordinanza del 12/12/201y del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati
inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, con la indicata
ordinanza, confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini
preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato a Carmine Alvaro e
Pasquale Vitalone la misura della custodia in carcere per la coltivazione di
cannabis indica (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).
Il Tribunale riteneva gravi gli indizi a loro carico, tratti dagli esiti delle
indagini di p.g. presso un terreno: gli operanti avevano rivenuto una piantagione

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Data Udienza: 06/07/2018

di cannabis indica (63 piantine) e avevano potuto avvistare mediante
strumentazione per la visione a distanza, da una postazione dotata di ottima
visuale, il sopraggiungere dei due indagati che si erano diretti verso due casolari
ivi presenti di recente costruzione per poi dedicarsi alla piantagione lì presente,
appendendo rami e raccogliendo le inflorescenze; gli indagati erano stati quindi
fermati ed identificati dalla p.g. che aveva avuto modo di notare che gli stessi
emanavano un forte odore di cannabis e che avevano le mani con segni di resina
secreta dalle piante di cannabis; la perquisizione nel casolare al cui interno erano

canapa indica sparsi sul pavimento e una busta con 11,2 chili di cannabis indica
già essiccata.

2. Entrambi i suddetti indagati, a mezzo del loro comune difensore,
ricorrono per l’annullamento con un unico atto, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.:
– vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria, avendo il Tribunale
in modo illogico svalutato come inconferente la tesi difensiva, supportata da
apposita consulenza tecnica-descrittiva, volta a dimostrare – non come
erroneamente ritenuto dal giudice del riesame la percezione o meno da parte dei
militari di quanto riferito nelle annotazioni di p.g. – quanto piuttosto a fornire
uno strumento per ottenere una più esaustiva conoscenza dei luoghi, posto che
gli operanti non avevano fornito alcuna indicazione del punto esatto dal quale (la
finestrella) avrebbero assistito alla scena, così non fornendo un dato decisivo per
la tenuta della gravità indiziaria (la consulenza dimostrava invero che la visuale
da tutte le potenziali postazioni di osservazione era pur sempre difficoltosa per la
presenza di ostacoli visivi), considerato anche la concomitante presenza di una
altra auto sui luoghi – sfuggita al controllo – dalla quale potevano essere scese le
figure avvistate dalla p.g.; si trattava quindi di una prova decisiva la cui
valutazione non era condizionata, come ritenuto erroneamente dal Tribunale, alla
querela di falso; la Corte di cassazione dovrà quindi valutare la prova di
resistenza delle restanti risultanze;
– vizio di motivazione, avendo il Tribunale ritenuto la gravità indiziaria anche
con rifermento alla piantagione, là dove non vi era alcun collegamento tra i
soggetti visti dagli operanti e coloro che hanno dato vita alla piantagione,
valorizzando in modo illogico e apparente la presenza di rami e foglie all’interno
del casolare.

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entrati i due indagati in precedenza aveva consentito di rinvenire foglie e rami di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili in ogni loro articolazione.

2.

E’ da rilevare preliminarmente, in ordine al primo motivo, che la

cosiddetta “prova di resistenza” non può, come pretendono i ricorrenti, essere
affidata al giudice di legittimità.

cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di
impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità,
l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della
cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti
illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro
espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico
convincimento (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La
Gumina„ Rv. 269218).
Le restanti doglianze risultano parimenti generiche in quanto non si
correlano con il complessivo ragionamento sulla base del quale il Tribunale ha
ritenuto la gravità indiziaria a carico dei ricorrenti.
Accanto infatti a quanto direttamente osservato dalla p.g. dalla postazione a
distanza, venivano a porsi, quale elemento di riscontro, le tracce del reato
rilevate dagli operanti sulla persona dei ricorrenti.
In questa prospettiva, le produzioni difensive dirette a contestare la
attendibilità dell’avvistamento ad opera della p.g. perdevano di decisività rispetto
al quadro indiziario così delineato.

2. Miglior sorte non può essere assegnata al secondo motivo.
La coltivazione di vegetali idonei alla produzione di sostanze stupefacenti
non coincide necessariamente con atti tipici della coltura e deve ravvisarsi nella
partecipazione a qualsiasi attività finalizzata alla produzione, come la cura e la
sorveglianza della crescita dei vegetali, quando il processo produttivo sia
comunque in corso.
Nella specie, gli operanti avevano visto le due persone, poi identificate nei
ricorrenti, intenti a “coltivare”, ovvero a prendersi cura della piantagione: il che
già era sufficiente per integrare il reato in esame, indipendentemente
dall’accertamento di chi avesse in concreto proceduto alla semina delle piante.

3

E’ principio consolidato invero che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per

3. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende di una
somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella
misura di euro 2.000.
Stante la comunicazione da parte del D.A.P. della concessione

medio

tempore ad entrambi i ricorrenti della misura cautelare domiciliare, la Cancelleria

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso, il 06/07/2018.
>

è dispensata dalle comunicazioni di rito.

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