Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37264 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37264 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Calderone Carmelo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 11/10/1967
avverso la sentenza in data 28/09/2017 della Corte d’appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per intervenuta prescrizione;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Luciano Moneta Caglio, in sostituzione
dell’avvocato Francesco Aurelio Chillemi, che si è associato alla richiesta del
Pubblico ministero.
FATTO E DIRITTO

Con sentenza emessa in data 28 settembre 2017, la Corte di appello di
Messina, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, che aveva
dichiarato la penale responsabilità di Carmelo Calderone per il reato di esercizio
abusivo della professione, commesso in data 4 marzo 2010, e gli aveva irrogato
la pena di quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, ma con diniego
delle circostanze attenuanti generiche.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Francesco Aurelio Chillemi, difensore di

Data Udienza: 18/07/2018

fiducia di Carmelo Calderone, articolando tre motivi, con i quali deduce: a)
violazione di legge in rapporto all’intervenuta prescrizione, così come
espressamente rappresentato in sede di conclusioni a verbale, stante anche
l’assenza di qualunque risposta sul punto da parte del giudice di secondo grado;
b) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conoscenza, da
parte dell’imputato, del provvedimento di sospensione dall’Ordine dei dottori
commercialisti, in quanto notificato ad una persona con cui non esistevano
nemmeno rapporti di lavoro; c) violazione di legge avendo riguardo alla
disciplina dei procedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti all’Ordine
dei dottori commercialisti, in forza della quale la notifica del provvedimento
Il ricorso non appare

prima facie

affetto da immanenti cause di

inammissibilità.
Nondimeno il reato contestato al ricorrente (esercizio abusivo della
professione commesso il 4 marzo 2010) si rivela, in assenza di utili periodi di
sospensione del relativo termine, ormai estinto per prescrizione, spirata il 4
settembre 2017, quindi già prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria
della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire
ad una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di
responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.
157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in data 18 luglio 2018

disciplinare deve essere ricevuta personalmente dal destinatario.

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