Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37263 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37263 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIGUORI ANTONIO nato a NAPOLI il 10/04/1964

avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo

ft-Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
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L’avvocato GUIDA VINCENZO si associa.

Data Udienza: 18/07/2018

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la
sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato
l’imputato, Liguori Antonio, per il reato di cui all’art. 385 c.p. perché in stato di arresto
nella propria abitazione giusta ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere se ne allontanava senza autorizzazione.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il’imputato

nullità la violazione di legge anche processuale ed il vizio di motivazione in cui sarebbe
incorsa la Corte territoriale per avere ritenuto la sussistenza del reato e l’utilizzabilità
delle dichiarazioni “de relato” di un teste.
Il ricorso non appare ictu ()culi affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta oggi attinto
da causa estintiva prescrizionale, maturata in data 30/06/2016 in difetto di cause di
sospensione, e quindi in epoca ben anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei
relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (01/03/2018) ed anteriore alla
sentenza di appello.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex

actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Invero
i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro
produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

personalmente con atto depositato il 16 gennaio 2017 facendo valere con due motivi di

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