Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37262 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37262 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
LEBRO Laura, nata a Napoli 1’11/04/1979
avverso la sentenza del 19/04/2017 della Corte di Appello di Roma;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione;
udito il difensore, Avv. Vincenzo Guida, in sost. dell’Avv. Francesco Vasaturo, che si è
associato alle conclusioni del P.M.

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del G.I.P. del Tribunale di Latina del 18/12/2014, con cui Lebro Laura è stata
riconosciuta colpevole del delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen., risalente al
21/12/2009, e condannata in sede di giudizio abbreviato alla pena di anni uno mesi
quattro di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputata che ha dedotto: violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento
dell’animus defendendi ai sensi dell’art. 51 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine in

Data Udienza: 18/07/2018

ordine alla mancata correlazione delle dichiarazioni all’intento defensionale; vizio di
motivazione in ordine alla valutazione dell’elemento soggettivo del delitto di calunnia;
vizio di motivazione in ordine all’inverosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente, tali
da non rendere configurabile il delitto di calunnia anche in assenza di un procedimento
penale a carico della persona offesa; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso non appare ictu ocu/i affetto da immanenti cause di inammissibilità,
almeno in ordine ai primi due motivi.

avendo riguardo alle prime dichiarazioni e non alle seconde, meramente reiterative,
risulta estinto per intervenuta prescrizione, maturata – in verificata assenza di cause di
sospensione del termine ex artt. 157 e 159 cod. pen. – non oltre il giugno 2017, in
epoca ben anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei relativi atti processuali a
questo giudice di legittimità.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fondati, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio

ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro

produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto alla ricorrente,

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