Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37261 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37261 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Puca Massimo, nato a Napoli il 03/10/1971
avverso la sentenza in data 02/03/2016 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per intervenuta prescrizione;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Ernesto Cicatiello, che si è associato alla
richiesta del Pubblico ministero.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 2 marzo 2016, la Corte di appello di Napoli,
riformando solo in punto di statuizioni civili la sentenza del Tribunale di Napoli,
che ha revocato per difetto di legittimazione della parte civile, ha confermato la
dichiarazione di penale responsabilità di Massimo Puca per il reato di omissione
di atti di ufficio, commesso in data 15 febbraio 2010, e gli ha irrogato la pena di
500,00 euro di multa, condizionalmente sospesa, ma con diniego delle
circostanze attenuanti generiche.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Ernesto Cicatiello, difensore di fiducia di

Data Udienza: 18/07/2018

Massimo Puca, articolando due motivi, con i quali deduce: a) violazione di legge
in rapporto alla configurabilità del reato, in quanto l’atto di diffida a rilasciare
copia dei documenti richiesti nell’istanza è stato sottoscritto dal difensore, senza
l’allegazione di alcun mandato, necessario secondo la giurisprudenza
amministrativa; b) violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione
della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il ricorso non appare

prima facie

affetto da immanenti cause di

inammissibilità.
Nondimeno il reato contestato al ricorrente (omissione di atti d’ufficio
commesso il 15 febbraio 2010) si rivela, in assenza di utili periodi di sospensione
ormai estinto per prescrizione, spirata il 26 febbraio 2018, due giorni prima della
trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria
della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire
ad una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di
responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.
157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in data 18 luglio 2018
Il Consigliere estensore
Ant nio Corbo(

del relativo termine (deve calcolarsi la sospensione per sei mesi ed undici giorni),

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